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22 novembre 2023
Il caso processuale: commissione di massimo scoperto non sottoscritta dal cliente
Cosa accade se il contratto di conto corrente contiene la commissione di massimo scoperto senza modalità di calcolo e, in particolare, non sottoscritta dal correntista?
La Redazione
L’oggetto del processo: rideterminazione del credito della banca per indeterminatezza della clausola di commissione di massimo scoperto

ilcaso

I clienti della banca avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale li aveva condannati al pagamento della complessiva somma del procedimento monitorio, a titolo di saldi debitori maturati sul contratto di c/c. Gli opponenti contestavano che l'istituto di credito aveva illegittimamente applicato nel corso del rapporto interessi ultralegali in assenza di valida pattuizione per iscritto ed in misura superiore alla soglia antiusura; infine, la genericità della commissione di massimo scoperto

La normativa risolutiva

legislazione

Il costo denominato commissione di massimo scoperto è un onere usualmente imposto ai clienti che stipulano un contratto di apertura di credito in conto corrente, calcolata normalmente applicando un determinato tasso alla massima somma utilizzata dal cliente durante il periodo di riferimento in relazione a tutta la durata dello stesso, e la cui funzione o causa è incerta. L'art. 2-bis, I, secondo periodo, D.L. n. 185/2008, conv. con modif. dalla L. n. 2/2009, disciplina le condizioni di validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto in relazione ai soli contratti di conto corrente bancario affidati, tanto se la si configuri come semplice remunerazione legata al solo affidamento, quanto se sia commisurata anche all'effettiva utilizzazione del fondo. La commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in tesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia (Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965). Al suo posto, nel 2012, la Legge 62/2012 introdotta dal Governo Monti e la successiva modifica del TUB hanno introdotto altre commissioni.

La procedura

esempio

Nel contratto di apertura di credito in conto corrente, l'onere di determinatezza della commissione di massimo scoperto, in quanto espressione non riconducibile ad una unica fattispecie giuridica, deve essere valutato esigendosi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, quali percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su detta pattuizione accessoria. In tal caso, l'addebito della commissione di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca, che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale (Trib. Latina 14 marzo 2023, n. 609). Al di là dell'evidente necessità della pattuizione scritta, qualora nel contratto non si specifichi nulla in ordine ai criteri di concreta applicazione della commissione di massimo scoperto, limitandosi ad indicare un valore percentuale nella lettera contratto di apertura del conto corrente, la relativa clausola è del tutto indeterminata e non determinabile e, ai sensi dell'art. 1346 c.c., deve intendersi affetta da radicale nullità, rilevabile anche d'ufficio (Trib. Messina 3 aprile 2023, n. 657). Dunque, in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2022, n. 19825).

La soluzione del giudice

ildiritto

A seguito dell'istruttoria di causa, l'istituto di credito aveva provveduto all'adempimento dell'onere della prova depositando i contratti dei rapporti, le condizioni contrattuali, gli estratti conto dalla data di apertura del conto. Entrambi i contratti risultavano stipulati in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità. Tuttavia, quanto alla commissione di massimo scoperto, il giudice ha ritenuto che questa era stata specificamente determinata solo in ordine al tasso applicato (1%) ma non nella modalità di calcolo e, in particolare, la medesima non risultava sottoscritta dal correntista. Pertanto, il consulente nominato ha provveduto alla rielaborazione del conto corrente e, quindi, delle somme richieste dalla banca provvedendo ad eliminare la commissione di massimo scoperto in quanto non validamente pattuita per iscritto. 

In conclusione, il giudice ha accolto la domanda e, per l'effetto, ha annullato il decreto ingiuntivo e rideterminato la somma oggetto del credito.