Svolgimento del processo / Motivi della decisione
vista l’istanza di liquidazione formulata, con atto depositato il 19.10.2023 dall’ (omissis) quale difensore di (omissis) ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento provvisorio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 06.04.2023 (Delibera n. 2668/2023 allegato 1 al ricorso), ai fini della costituzione nel procedimento civile iscritto al N°30944 /2023 R.G.;
osservato che il Difensore ha presentato duplice istanza di liquidazione del compenso per la fase di mediazione e per il presente giudizio conclusosi il 11.10.2023 con declaratoria di estinzione per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.;
considerato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10/2022, il legislatore italiano ha regolamentato la materia del gratuito patrocinio nella mediazione con il D.Lgs. 149/2022 che ha trovato attuazione nei due D.M. del Ministero della Giustizia del 01.08.2023;
rilevato che il secondo dei detti D.M., emessi in pari data, regolamenta e disciplina le modalità di presentazione dell’istanza di liquidazione del gratuito patrocinio per la fase relativa alla mediazione (articoli 6 e seguenti);
riscontrato che la competenza per la liquidazione del gratuito patrocinio è affidata al Ministero della Giustizia e non all’Autorità Giudiziaria;
ritenuta, però, ammissibile l’istanza relativa alla liquidazione del gratuito patrocinio relativamente al presente giudizio;
ritenuto di dover fare applicazione del D.M. n°55/2014 con riguardo alle sole fasi di studio e introduttiva della controversia per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 innanzi al Tribunale;
considerato di dover liquidare detti compensi nella misura media;
rilevato che i compensi in questione debbano essere diminuiti della metà come espressamente prescritto dall’art.130 D.P.R. 115/2002 (cfr. Cass. n°1065.2011);
vista la nota spese del professionista;
P.Q.M.
RIGETTA
L’istanza di liquidazione del gratuito patrocinio relativamente alla fase della mediazione;
LIQUIDA
In favore del difensore le seguenti somme:
€ 848,00 per compensi ex D.M. n°55/2014 oltre spese generali pari a € 127,20, iva e cpa relativi al solo presente giudizio e non anche alla fase della mediazione;