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24 novembre 2023
Riconosciuta l’adozione di due bimbi nati in Italia con PMA realizzata in Spagna da coppia same-sex

Deve darsi rilevanza al fatto che il progetto procreativo sia seguito dalla concretezza ed attualità dell'accudimento del minore e sia caratterizzato dall'esercizio in via di fatto della responsabilità genitoriale attraverso la cura costante del bambino. In tal senso, la mancata attribuzione di una veste giuridica a tale rapporto finirebbe con il pregiudicare il bambino stesso.

La Redazione

La Corte d'Appello di Roma riconosceva l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano dell'ordinanza resa dal Tribunale di Barcellona che disponeva l'adozione piena dei due minori nati in Italia attraverso PMA effettuata in Spagna da parte della coniuge della madre biologica. Di conseguenza, la Corte ordinava all'ufficiale di Stato civile del Comune la trascrizione del provvedimento nel registro degli atti di nascita, affermando che l'adozione dei piccoli realizzasse a pieno il loro interesse, anche alla luce del fatto che i due avevano vissuto con la coppia omogenitoriale fin dalla nascita e che le capacità genitoriali di entrambe non erano messe in discussione.
Contro tale decisione, il Comune propone ricorso in Cassazione asserendo che la competenza sul caso dovesse spettare al Tribunale dei minori, visto che si tratta di una ipotesi di adozione internazionale, oltre al fatto che la pronuncia sarebbe contraria all'ordine pubblico sotto vari profili.

Con l'ordinanza n. 32527 del 23 novembre 2023, la Corte di Cassazione respinge il ricorso proposto dal Comune.
Quanto alla questione relativa alla competenza, gli Ermellini ricordano che 

ildiritto

«il giudizio relativo al riconoscimento di sentenza pronunciata da giudice straniero di adozione piena di minore, figlio biologico di una delle due partners di coppia omogenitoriale femminile coniugata all'estero, da parte dell'altra, deve essere effettuato secondo il paradigma legislativo di diritto internazionale privato previsto negli artt. 64 e ss. della l. n. 218 del 1995, non trovando applicazione, nella specie, la disciplina normativa relativa all'adozione internazionale. Ne consegue, ex art. 41, comma 1, della l. n. 218 del 1995, che richiama i citati articoli 64 e seguenti l. n. 218 del 1995, la competenza della Corte d'Appello e non del tribunale per i minorenni ex artt. 41, comma 2 l. n. 218 del 1995».

Ciò chiarito, la Cassazione evidenzia con riguardo alla trascrizione che la competenza del tribunale resta marginale e residuale in quanto non può avere ad oggetto provvedimenti di rifiuto che si fondano su una valutazione negativa del rispetto del limite costituito dall'ordine pubblico.
In definitiva, la controversia è assoggettata al procedimento di cui all'art. 67, L. n. 218/1995 con competenza in unico grado da attribuire alla Corte d'Appello.

Con riferimento, poi, alla questione concernente la violazione dell'ordine pubblico, la Cassazione sottolinea che dai principi recentemente espressi da questa Corte si evince il contrario, come ad esempio da SS.UU. n. 38162/2022:

giurisprudenza

«il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo "status" di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita».

In tal senso, la Corte d'Appello ha sottolineato che quando 

ildiritto

«il progetto procreativo sia seguito dalla concretezza ed attualità dell'accudimento del minore e sia caratterizzato dall'esercizio in via di fatto della responsabilità genitoriale attraverso la cura costante del bambino, la mancata attribuzione di una veste giuridica a tale rapporto non si limiterebbe alla condizione del genitore d'intenzione, che ha scelto un metodo di procreazione che l'ordinamento italiano disapprova, ma finirebbe con il pregiudicare il bambino stesso, il cui diritto al rispetto della vita privata si troverebbe significativamente leso».

La novità della questione in esame è la nascita in Italia di due bambini nati con gravidanza realizzata in Spagna con PMA e la richiesta di riconoscimento della sentenza di adozione con riferimento a cittadine dello stesso sesso sposate all'estero. Tuttavia, la questione giuridica della contrarietà o meno all'ordine pubblico quale causa ostativa al riconoscimento degli effetti della sentenza straniera si porrebbe anche se l'adozione estera avesse riguardato genericamente una coppia non sposata, questione risolta alla luce dei principi esposti.
Segue il rigetto del ricorso.