Deve darsi rilevanza al fatto che il progetto procreativo sia seguito dalla concretezza ed attualità dell'accudimento del minore e sia caratterizzato dall'esercizio in via di fatto della responsabilità genitoriale attraverso la cura costante del bambino. In tal senso, la mancata attribuzione di una veste giuridica a tale rapporto finirebbe con il pregiudicare il bambino stesso.
La Corte d'Appello di Roma riconosceva l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano dell'ordinanza resa dal Tribunale di Barcellona che disponeva l'adozione piena dei due minori nati in Italia attraverso PMA effettuata in Spagna da parte della coniuge della madre biologica. Di conseguenza, la Corte ordinava all'ufficiale di
Contro tale decisione, il Comune propone ricorso in Cassazione asserendo che la competenza sul caso dovesse spettare al Tribunale dei minori, visto che si tratta di una ipotesi di
Con l'ordinanza n. 32527 del 23 novembre 2023, la Corte di Cassazione respinge il ricorso proposto dal Comune.
Quanto alla questione relativa alla competenza, gli Ermellini ricordano che
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«il giudizio relativo al riconoscimento di sentenza pronunciata da giudice straniero di adozione piena di minore, figlio biologico di una delle due partners di coppia omogenitoriale femminile coniugata all'estero, da parte dell'altra, deve essere effettuato secondo il paradigma legislativo di diritto internazionale privato previsto negli |
Ciò chiarito, la Cassazione evidenzia con riguardo alla trascrizione che la competenza del tribunale resta marginale e residuale in quanto non può avere ad oggetto provvedimenti di rifiuto che si fondano su una valutazione negativa del rispetto del limite costituito dall'ordine pubblico.
In definitiva, la controversia è assoggettata al procedimento di cui all'
Con riferimento, poi, alla questione concernente la violazione dell'ordine pubblico, la Cassazione sottolinea che dai principi recentemente espressi da questa Corte si evince il contrario, come ad esempio da SS.UU. n. 38162/2022:
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«il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell' |
In tal senso, la Corte d'Appello ha sottolineato che quando
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«il progetto procreativo sia seguito dalla concretezza ed attualità dell'accudimento del minore e sia caratterizzato dall'esercizio in via di fatto della responsabilità genitoriale attraverso la cura costante del bambino, la mancata attribuzione di una veste giuridica a tale rapporto non si limiterebbe alla condizione del genitore d'intenzione, che ha scelto un metodo di procreazione che l'ordinamento italiano disapprova, ma finirebbe con il pregiudicare il bambino stesso, il cui diritto al rispetto della vita privata si troverebbe significativamente leso». |
La novità della questione in esame è la nascita in Italia di due bambini nati con gravidanza realizzata in Spagna con PMA e la richiesta di riconoscimento della sentenza di adozione con riferimento a cittadine dello stesso sesso sposate all'estero. Tuttavia, la questione giuridica della contrarietà o meno all'ordine pubblico quale causa ostativa al riconoscimento degli effetti della sentenza straniera si porrebbe anche se l'adozione estera avesse riguardato genericamente una coppia non sposata, questione risolta alla luce dei principi esposti.
Segue il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ordinanza n. cronol. 587/2023 pubblicata il 9/3/2023, la Corte d’appello di Roma ha riconosciuto l’efficacia nell’ordinamento giuridico italiano dell’ordinanza, resa il 6 giugno 2014 dal Tribunale di Barcellona, con riferimento alla pronuncia di adozione piena di L. e P. M. R., figli di A. R., rispettivamente nati a R. il (omissis) e il (omissis), da parte di N. E., coniuge della madre dei minori per matrimonio contratto in Spagna nel 2012, e di attribuzione ai minori del doppio cognome «R. E.». La Corte territoriale ha quindi ordinato all’ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma Capitale di trascrivere il suddetto provvedimento nel registro degli atti di nascita.
La Corte d’appello di Roma ha affermato che la causa, promossa nel febbraio 2021, avente ad oggetto richiesta di trascrizione in Italia di sentenza spagnola di adozione piena riguardante una cittadina italiana e due minori, anch’essi cittadini italiani, figli biologici di persona (la R.) unita in matrimonio con l’adottante (la E.), secondo la legge spagnola, e di un terzo, donatore di seme, rimasto anonimo, bambini nati con gravidanza realizzata con la tecnica della procreazione medica assistita, originata dal rifiuto di trascrizione del provvedimento giurisdizionale estero di costituzione dello status filiationis da parte dell’Ufficiale di stato civile, dà luogo a una controversia di stato ed è assoggettata al procedimento disciplinato dall’art 67 della l. n. 218 del 1995, disposizione che, insieme all’art. 30 del D.Lgd. n 150 del 2011, disciplinano il rito applicabile e attribuiscono la competenza in unico grado alla Corte d’appello.
La Corte d’appello di Roma ha poi escluso la competenza del Tribunale per i Minorenni sulla base del fatto che la richiesta del riconoscimento degli effetti nel nostro ordinamento del provvedimento giurisdizionale spagnolo, avendo sia l’adottante che gli adottati cittadinanza italiana, non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina delle adozioni internazionali, e ha anche escluso la competenza del Tribunale ordinario, in quanto il provvedimento di cui si chiede la trascrizione non è stato formato in Italia, contrariamente a quanto richiesto dagli articoli 95 e 96 D.P.R. n. 396/2000.
La Corte d’appello ha ritenuto, nel merito, avuto riguardo in particolare alla compatibilità della decisone con i principi di ordine pubblico, che sussistono le condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell’efficacia dell’atto nell’ordinamento italiano, ai sensi degli artt.64 e ss. l. 218/1995, alla luce delle diverse pronunce di questo giudice di legittimità secondo cui può darsi luogo al riconoscimento di una sentenza di adozione piena da parte del partener della madre biologica, nell’ambito di un’unione tra persone dello stesso sesso pronunciata da un’autorità giudiziaria straniera. A tal proposito, la Corte d’appello, richiamando la sentenza n. 9006/2021 delle Sezioni Unite, relativa al riconoscimento di un provvedimento straniero di adozione coppia di persone di sesso maschile, ha affermato che non rappresenta un motivo ostativo al riconoscimento della sentenza straniera il fatto che il nucleo familiare del minore sia omogenitoriale, ove sia esclusa, come nella specie, la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione, e, riportandosi a quanto già affermato da questa Corte con sentenza n. 14007/2018, in punto di sussistenza del preminente interesse del minore coincidente con il diritto al mantenimento della stabilità della vita familiare consolidatasi con entrambe le figure genitoriali, ha osservato che il riconoscimento dell’efficacia della sentenza di adozione di L. e P.M. R. da parte di N. E. realizza pienamente l’interesse dei minori, alla luce del fatto che i due bambini fin dalla nascita hanno vissuto con la coppia omogenitoriale, le cui capacità genitoriali non sono messe in discussione; ad avviso della Corte territoriale neppure costituiva ostacolo al riconoscimento il limite all’accesso all’adozione piena alle sole coppie coniugate, ex art.6 l.184/1983 ovvero la mancata estensione del medesimo istituto adottivo da parte della L,n. 7672016 art.1, comma 20.
Contro tale ordinanza, notificata il 9/3/2023, il Sindaco del Comune di Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’8/5/2023, affidato a tre motivi. N. E. e A. R. resistono con controricorso.
Motivi della decisione
1. Il Comune ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza ai sensi dell’art. 95 D.P.R. n. 396/2000 in relazione all’art. 360, n. 2., c.p.c, sostenendo che la Corte d’appello abbia erroneamente escluso la competenza del Tribunale ordinario, sulla base di una falsa applicazione dell’art 95 D.P.R. n. 396/200 secondo cui l’ambito di applicazione di questa disposizione sarebbe limitato ai provvedimenti formati in Italia; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza ai sensi dell’art. 41 della l. n. 218/1995, dell’art. 35, comma 5, e 36 della l. 184/1983 e dell’art. 30 d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, n. 2., c.p.c., reiterando la doglianza sull’incompetenza per materia della Corte d’appello, in quanto la fattispecie rientrerebbe nell’ipotesi di adozione internazionale che, ai sensi dell’art. 41 della l. n. 218 del 1995, è disciplinata dalla l. 184 del 1983, la quale attribuisce la competenza al Tribunale dei minori; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 2, della l. n. 218 del 1995 e degli art. 6 e 35, comma 3, della legge n. 184 del 1983 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo il Comune la contrarietà della sentenza straniera all’ordine pubblico, sotto diversi profili, in primo luogo, rilevando che il precedente delle Sezioni Unite del 2021, richiamato dalla Corte d’appello, riguarderebbe una situazione diversa rispetta a quella in esame.
2. Va premesso che il Comune, a pagg.3 e 16 del ricorso, deduce che, a seguito di verifica anagrafica, la E. risulta nubile, emigrata nel 2021 a Cisterna di Latina, non essendo mai stata chiesta la trascrizione in Italia del matrimonio contratto in Spagna, mentre la R. risulta unita civilmente con altra donna, nell’ottobre 2017, come da «all.to 7 in atti», cosicché il matrimonio tra la E. e la R. è privo di effetti nel nostro ordinamento «a seguito dell’unione civile contratta dalla ricorrente R. A. con altra donna».
Ma di tali fatti, non sopravvenuti, non vi è cenno nella sentenza impugnata e il ricorrente non indica dove, come e quando la relativa allegazione sia stata compiuta a suo tempo in sede di giudizio di merito.
Questa Corte ha da tempo chiarito che «ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa» (Cass. 25018/2008; Cass. 8206/2016; Cass. 2039/2018).
3. Le prime due censure, implicanti questioni pregiudiziali di competenza, sono infondate.
Assume il ricorrente che la competenza era del tribunale per i minorenni, dovendo applicarsi la normativa in tema di adozione internazionale o del Tribunale ordinario, trattandosi sostanzialmente di un'opposizione al rifiuto di trascrizione dell'atto, di competenza del tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui tratta, come stabilito dal D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95.
Questa Corte (Cass. 14008/2018) ha già chiarito che «il giudizio relativo al riconoscimento di sentenza pronunciata da giudice straniero di adozione piena di minore, figlio biologico di una delle due partners di coppia omogenitoriale femminile coniugata all'estero, da parte dell'altra, deve essere effettuato secondo il paradigma legislativo di diritto internazionale privato previsto negli artt. 64 e ss. della l. n. 218 del 1995, non trovando applicazione, nella specie, la disciplina normativa relativa all'adozione internazionale. Ne consegue, ex art. 41, comma 1, della l. n. 218 del 1995, che richiama i citati articoli 64 e seguenti l. n. 218 del 1995, la competenza della Corte d'Appello e non del tribunale per i minorenni ex artt. 41, comma 2 l. n. 218 del 1995». Si è quindi già riconosciuta la trascrivibilità di una sentenza straniera (francese) con la quale era stata pronunciata l'adozione piena ed incrociata dei figli minori, biologici, di due donne cittadine francesi (una delle due anche cittadina italiana) coniugate in Francia e residenti in Italia.
Né la vertenza può essere ricondotta alla disciplina di cui agli artt. 95 e 96 del d.P.R. n. 396 del 2000, tenuto conto che la trascrizione riguarda un atto formato all'estero, e non in Italia, in relazione al quale rilevano le condizioni per il riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento, e non la dimensione formale dello stesso o l'ambito delle attribuzioni e delle competenze dell'ufficiale di stato civile.
In effetti, con riguardo alla prospettata applicazione necessaria, per tutte le ipotesi di riconoscimento di provvedimenti stranieri in materia di adozione, della L. n. 184 del 1983, nella parte in cui (artt. da 29 al 39-quater) disciplina la speciale procedura dell'adozione internazionale, introdotta con la L. n. 479 del 1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993, è sufficiente rilevare che, nel caso in esame, non si verte in ipotesi di riconoscimento dell’adozione pronunciata all’estero di minore straniero che abbia fatto ingresso in Italia, essendo i minori nati in Italia e cittadini italiani (come anche la madre biologica R. e la ricorrente adottante esposito).
Quanto alla prospettata competenza del Tribunale ordinario D.P.R. n. 396 del 2000, ex artt. 95 e 96, si deve rilevare che l'art. 95 prevede espressamente che chi intende opporsi ad un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto od in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un'annotazione od altro adempimento debba proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile ma la disposizione, per quanto riguarda la rettificazione ed il rifiuto d'iscrizione riguarda «atti formati in Italia».
In ordine alle richieste di trascrizione, il sistema di controllo giurisdizionale fondato sui sopracitati artt. 95 e 96, deve quindi coordinarsi con il regime giuridico del riconoscimento degli atti formati all'estero, in Unione Europea o fuori dell'Unione Europea, tenuto conto della tipologia di atto da riconoscere e del suo contenuto cogente. Ne consegue che dal rifiuto della trascrizione di un provvedimento estero costitutivo di uno status sorge una controversia che ha ad oggetto non la dimensione formale dell'atto o l'ambito delle attribuzioni e competenze dell'ufficiale di stato civile, cui è rimessa la prima sommaria delibazione di compatibilità con l'ordine pubblico, ma l'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell'efficacia dell'atto nel nostro ordinamento, sia sotto il profilo del rispetto delle garanzie processuali del contraddittorio che della non violazione del limite costituito dall'ordine pubblico. In relazione alla trascrizione, pertanto, la competenza del tribunale è residuale e marginale, non potendo avere ad oggetto provvedimenti di rifiuto che si fondino su una valutazione negativa del rispetto del limite costituito dall'ordine pubblico.
La controversia che origina dal rifiuto di trascrizione del provvedimento giurisdizionale estero di costituzione dello status filiationis è quindi assoggettata al procedimento disciplinato dalla L. n. 218 del 1995, art. 67. Il rito applicabile è delineato dalla L. n. 218 del 1995, art. 67 e dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 30 e la competenza in unico grado è da attribuire alla Corte d'Appello. Nella specie, la competenza della Corte d’appello è stata correttamente affermata in applicazione del vigente, ratione temporis, art.30 d.lgs. 150/2011.
4. La terza censura è infondata.
L’art. 41, comma 1, L. n. 218 del 1995, stabilisce: «I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozioni dei minori».
Il Comune ricorrente ritiene che ostino al riconoscimento in Italia del provvedimento giurisdizionale spagnolo di adozione da parte della E. i principi derivanti dalla legge ordinaria, riguardanti i limiti di accesso alla filiazione ed alla costituzione degli status, oltre il divieto di accesso all'adozione legittimante per le coppie omoaffettive, contenuto nella L. n. 76 del 2016, art. 1 comma 20, ancorché formanti un'unione civile, principi che compongono la nozione di ordine pubblico da applicare come limite ai fini del chiesto riconoscimento.
Orbene, che la sentenza straniera che riconosca l’adozione ottenuta dal partner nella coppia tra persone dello stesso sesso non sia contraria all’ordine pubblico si trae da principi di diritto ancora recentemente affermati da questa Corte.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 38162/2022, hanno, infatti, statuito che, « in tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l'ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell'ambito della quale, il principio del "best interest of the child" concorre a formare l'ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l'ingresso di nuove relazioni genitoriali, così mitigando l'aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino» e che « il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo "status" di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita». In motivazione, si è altresì rilevato che, allorché il progetto procreativo sia seguito dalla concretezza ed attualità dell’accudimento del minore e sia caratterizzato dall’esercizio in via di fatto della responsabilità genitoriale attraverso la cura costante del bambino, la mancata attribuzione di una veste giuridica a tale rapporto non si limiterebbe alla condizione del genitore d’intenzione, che ha scelto un metodo di procreazione che l’ordinamento italiano disapprova, ma finirebbe con il pregiudicare il bambino stesso, il cui diritto al rispetto della vita privata si troverebbe significativamente leso, considerato che «una discriminazione del bambino, fatta derivare dallo stigma verso la decisione dell’adulto di aver fatto ricorso a una tecnica procreativa vietata nel nostro ordinamento, si risolverebbe in una violazione del principio di eguaglianza e di pari dignità sociale, ponendo a carico del nato conseguenze riconducibili unicamente alle scelte di chi ha concepito la sua nascita» e che «il nato non e` mai un disvalore e la sua dignità di persona non può essere strumentalizzata allo scopo di conseguire esigenze general- preventive che lo trascendono». Avuto poi riguardo al limite dell’ordine pubblico, posto dall’art. 64, comma 1, lettera g), della legge n. 218 del 1995, che svolge una funzione di meccanismo di «salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, di argine contro la compromissione dei valori irrinunciabili dell’ordinamento del foro», vocazione, tuttavia, in parte ridimensionata per effetto della progressiva integrazione tra ordinamenti, realizzata al fine di soddisfare le esigenze di tutela dei diritti fondamentali, le Sezioni Unite hanno evidenziato come « la sentenza straniera deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell'apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l'ordinamento costituzionale» e come l’operazione che il giudice deve svolgere «ha ad oggetto, non la coerenza della normazione interna di uno o piu` istituti con quella estera che ha condotto alla formazione del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede il riconoscimento, ma la verifica della compatibilita` degli effetti che l'atto produce con i limiti non oltrepassabili», «costituiti: dai principi fondanti l’autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori; dal principio del preminente interesse del minore, di origine convenzionale ma ampiamente attuato in numerose leggi interne ed in particolare nella recente riforma della filiazione; dal principio di non discriminazione, rivolto sia a non determinare ingiustificate disparita` di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento in particolare al diritto all'identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico nonché relazionale, sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base dell'orientamento sessuale della coppia richiedente; dal principio solidaristico che fonda la genitorialita` sociale sulla base del quale la legge interna ed il diritto vivente hanno concorso a creare una pluralita` di modelli di genitorialita` adottiva, unificati dall'obiettivo di conservare la continuita` affettiva e relazionale ove gia` stabilizzatasi nella comunita` familiare».
E con riferimento alla trascrizione di un certificato, sia pure relativo a nascita all’estero, questa Corte (Cass. 23319/2021) ha ribadito che «In materia di stato civile, è legittimamente trascritto in Italia l'atto di nascita formato all'estero, relativo a un minore, figlio di madre intenzionale italiana e di madre biologica straniera, non essendo contrario all'ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia comunque prestato il consenso all'impiego da parte della "partner" di tecniche di procreazione medicalmente assistita, anche se tali tecniche non sono consentite nel nostro ordinamento».
La novità del caso in esame è rappresentata dalla nascita, in Italia, dei due bambini, nati con gravidanza realizzata (in Spagna) con la tecnica della procreazione medica assistita, e dal fatto che si chiede il riconoscimento della sentenza straniera di adozione con riferimento a cittadine italiane same-sex che si sono sposate all’estero.
Ma la questione giuridica di contrarietà o meno all’ordine pubblico, quale causa ostativa al riconoscimento degli effetti della sentenza straniera, si porrebbe anche se l’adozione estera avesse riguardato genericamente una coppia non sposata.
Ed essa va risolta alla luce dei principi di diritto già affermati e sopra richiamati.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Ricorrono giusti motivi, considerate tutte le peculiarità della concreta vicenda, involgente diritti della persona e i compiti affidati al Sindaco nell’esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile e di ufficiale del Governo, organo periferico dell’Amministrazione statale dell’interno, alla cui competenza il D.P.R. n. 396 del 2000 ha trasferito le attribuzioni in materia di tenuta di registri dello stato civile, nonché la novità, sotto alcuni profili, della questione di diritto sottesa, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese processuali.
Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.