Per ritenere tali clausole validamente accettate, serve che esse siano state collocate in una sezione separata del contratto nonché siano state specificatamente sottoscritte dal contraente.
Svolgimento del processo
1. – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 6 giugno 2005, l’A. S.r.l. chiedeva al Tribunale di Firenze che fosse ingiunto, in suo favore, il pagamento, a carico della C. International S.p.A., della somma di euro 48.533,86, quale corrispettivo spettante, in forza del contratto di “commissione” concluso tra le parti il 9 settembre 1999, relativo alla pubblicizzazione del marchio “U.” mediante il collocamento di relativa cartellonistica in appositi spazi presenti all’interno del palasport “M.” di (omissis), tacitamente rinnovatosi – in base all’art. 14 delle condizioni generali – anche per le stagioni sportive successive alla stagione 1999/2000 (rispetto alla quale il relativo impegno era stato regolarmente onorato), di cui euro 27.888,65 a titolo di mancato pagamento delle fatture n. 131 del 9 maggio 2002 e n. 5 del 17 aprile 2003 ed euro 20.645,21 a titolo di interessi di mora (pari al 2,5% al mese) dalla scadenza al saldo.
Con decreto ingiuntivo n. 3906/2005 era ingiunto il pagamento della somma richiesta di euro 48.533,86 verso la C. International S.p.A.
2. – Proponeva opposizione la C. International S.p.A., chiedendo – in via preliminare – che fosse dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma, quale foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., nel cui circondario aveva sede legale la società ingiunta, e – nel merito – che fosse revocato, dichiarato nullo o annullato o dichiarato inefficace il provvedimento monitorio opposto.
In proposito, esponeva: che non aveva mai sottoscritto il contratto asseritamente stipulato il 9 settembre 1999, la cui sottoscrizione non era intellegibile e identificabile e, in ogni caso, non era riconducibile a soggetti aventi il potere di rappresentanza ovvero di spendita del nome della C.; che conseguentemente le pretese vantate dall’Agenzia Special Promotion, in ragione della supposta rinnovazione tacita del contratto – di cui all’art. 14 delle condizioni generali –, in ordine agli interessi moratori richiesti – di cui all’art. 5 delle condizioni generali – e quanto alla deroga convenzionale del foro competente – di cui all’art. 15 delle condizioni generali –, erano del tutto prive di fondamento, in quanto derivanti da clausole che controparte non aveva mai sottoscritto e che non erano state mai conosciute; che mai erano stati prestati i servizi pubblicitari successivi all’annata sportiva 1999/2000, in ordine ai quali era stato richiesto il pagamento.
Si costituiva nel giudizio di opposizione l’A. S.r.l., la quale contestava il fondamento dell’opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2408/2011, depositata il 29 giugno 2011, respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
In specie, la pronuncia di prime cure deduceva: che l’avvenuto pagamento dei precedenti corrispettivi annui induceva a ritenere che la parte opponente fosse vincolata al rapporto, avendovi appunto dato esecuzione fino alla stagione 2001/2002; che, anche ove fosse stata ritenuta l’esistenza di una falsa rappresentanza non colposa, in ogni caso, il contratto era stato ratificato, essendo ammissibile anche la ratifica implicita, atteso che la volontà di ratificare il contratto concluso dal falsus procurator emergeva dalla comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’opponente e dall’avvenuta esecuzione del bonifico bancario per vecchie lire 30.000.000, in favore dell’opposta, in relazione alla fattura n. 121 del 16 novembre 1999, oltre che dal successivo bonifico con valuta del 4 gennaio 2000; che, pertanto, il contratto era vincolante, in quanto l’opponente aveva saldato il corrispettivo pattuito sia nel 1999 sia nel 2000, avendo così dato luogo alla rinnovazione tacita del contratto fino all’anno 2002; che, in ordine alla clausola derogatoria della competenza territoriale e alla clausola sulla misura degli interessi convenzionali pattuiti, dette clausole vessatorie dovevano intendersi pienamente efficaci e vincolanti, a nulla rilevando che il documento contenesse una sola sottoscrizione, atteso che la stessa risultava essere stata apposta proprio sotto l’analitica indicazione delle clausole vessatorie.
3. – Con atto di citazione notificato il 26 settembre 2012, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la C. International S.p.A., la quale lamentava: 1) l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui era stata statuita l’efficacia e la validità sia del contratto sia delle relative condizioni generali, in ragione dell’inesistenza di qualsiasi atto di ratifica; 2) la censurabilità della pronuncia, nella parte in cui aveva reputato che vi fosse stata una specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie; 3) l’erroneità della sentenza, nella parte in cui aveva sostenuto che l’ipotizzata ratifica fosse intervenuta anche in ordine alle clausole vessatorie; 4) l’erroneità della pronuncia, in ordine al tacito rinnovo del contratto e alla validità degli interessi convenzionali previsti, oltre che alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Firenze; 5) l’erroneità della sentenza, quanto al fatto che fosse stata ritenuta raggiunta la prova dell’esecuzione delle prestazioni pubblicitarie negli anni successivi alla stagione sportiva 1999/2000.
Precisava, inoltre, l’appellante che, essendo intervenuta nelle more (e, segnatamente, nel corso del giudizio di primo grado) la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese dell’Agenzia S. P., erano stati evocati in causa l’ex liquidatore e i soci.
Quest’ultimi si costituivano solo relativamente alla fase inibitoria mentre rimanevano contumaci nel giudizio di merito.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che dall’esame del contratto posto a base del procedimento monitorio si evinceva chiaramente che lo stesso conteneva la sottoscrizione specifica delle clausole di cui all’art. 1341 c.c. e, dunque, non poteva trovare accoglimento l’eccezione relativa alla mancata approvazione delle clausole vessatorie, tra cui la clausola derogatoria della competenza territoriale e la clausola inerente alla pattuizione degli interessi di mora; b) che, in ragione del pagamento del corrispettivo, il contratto doveva sicuramente ritenersi vincolante per l’appellante; c) che, ad ogni modo, il contratto era stato debitamente ratificato dal legale rappresentante della C., il quale non aveva né disconosciuto, né contestato la sottoscrizione apposta sulla comunicazione del 15 dicembre 1999, con la quale l’appellata era stata informata dell’avvenuta disposizione, in suo favore, di bonifico per l’importo di cui alla fattura ricevuta; d) che conseguentemente il contratto doveva ritenersi ratificato, in ragione della manifestazione della volontà del dominus di accettare l’operato del falsus procurator.
4. – Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la C. International S.p.A.
Sono rimasti intimati S. P., quale ex liquidatore della cancellata A. S.r.l. in liquidazione, nonché gli ex soci M. F., M. F. e M. R..
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1341, primo e secondo comma, c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che fossero efficaci e opponibili alla C. le clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali del contratto stipulato il 9 settembre 1999, di cui all’art. 14 sul rinnovo automatico del contratto e di cui all’art. 15 sulla deroga della competenza territoriale e sul foro competente, e – in via consequenziale –, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 c.p.c., per avere la Corte territoriale respinto l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma.
Al riguardo, l’istante obietta che la singola sottoscrizione apposta sul contratto sarebbe stata inidonea ad assurgere al rango di valida accettazione delle clausole vessatorie contenute nel contratto, in quanto la specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose avrebbe presupposto che a tali clausole fosse stata data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali e che esse fossero state seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione.
Sicché non sarebbe stato sufficiente che la singola clausola fosse risultata evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione fosse stata unica, senza che rilevasse, in senso contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la stampa in caratteri tipografici evidenziati.
1.1. – Il motivo è fondato.
Infatti, come emerge dalla concatenazione dinamica e logica tra le argomentazioni della sentenza di prime cure e la stringata motivazione della sentenza d’appello, i giudici di merito hanno ritenuto che le clausole vessatorie fossero state specificamente sottoscritte (e, dunque, specificamente approvate) per il solo fatto che l’unica sottoscrizione risultante dal testo negoziale fosse stata apposta proprio sotto l’analitica indicazione delle clausole vessatorie.
Ebbene, tale circostanza non è sufficiente a ritenere integrato il presupposto della specifica approvazione, che esige, invece, la doppia sottoscrizione.
Secondo il consolidato orientamento nomofilattico, l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione.
Pertanto, a tal fine non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 20606 del 12/10/2016; Sez. 2, Ordinanza n. 5733 del 29/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 7748 del 29/03/2007; Sez. 3, Ordinanza n. 1637 del 06/02/2002; Sez. 2, Sentenza n. 5832 del 14/06/1999; Sez. 3, Sentenza n. 5533 del 20/06/1997; Sez. 2, Sentenza n. 7805 del 13/07/1991; Sez. 3, Sentenza n. 9998 del 11/10/1990; Sez. 2, Sentenza n. 3756 del 25/08/1989; Sez. 2, Sentenza n. 1210 del 26/02/1986; Sez. 2, Sentenza n. 4680 del 17/07/1980; Sez. 1, Sentenza n. 1925 del 24/04/1978; Sez. 1, Sentenza n. 1450 del 23/04/1976; Sez. 3, Sentenza n. 1610 del 29/05/1973).
Alla rinnovata valutazione in ordine alla potenziale declaratoria di nullità (alla stregua dell’enunciato principio in diritto) – verso il contraente aderente eccipiente – delle clausole vessatorie prive di specifica e separata sottoscrizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20205 del 21/08/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 12591 del 04/06/2014; Sez. 6-2, Ordinanza n. 14570 del 20/08/2012), tra cui la clausola derogatoria della competenza territoriale, seguirà che il giudice di rinvio dovrà eventualmente determinare, in via consequenziale, il foro competente, sulla scorta dei criteri generali ex artt. 19 e 20 c.p.c.
2. – Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1399 c.c., in relazione all’art. 1341 c.c., per avere la Corte distrettuale considerato idonea la ratifica posta in essere dal dominus, in relazione agli atti compiuti dal rappresentante senza potere, ai fini dell’opponibilità ed efficacia nei confronti della C., anche con riguardo alle clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali – e, in particolare, di cui all’art. 14 sul rinnovo automatico del contratto e di cui all’art. 15 sulla deroga della competenza territoriale e sul foro competente –.
E ciò benché la ratifica fosse avvenuta tacitamente, ovvero per mezzo di fatti concludenti, in ragione dell’esecuzione – da parte del dominus – delle obbligazioni assunte dal rappresentante senza poteri, sicché essa non avrebbe potuto ritenersi estesa anche alle clausole vessatorie, che esigevano la forma scritta ad substantiam, invece carente per la ratifica.
2.1. – Il motivo è assorbito in senso proprio dall’accoglimento del primo, in quanto, sindacata a monte la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie attraverso l’apposizione di un’unica sottoscrizione sul testo contrattuale, a fortiori è del tutto superflua l’indagine sull’estensione dell’efficacia della ratifica tacita anche al contenuto precettivo delle clausole vessatorie non specificamente approvate.
3. – In conseguenza delle considerazioni esposte, il primo motivo del ricorso deve essere accolto mentre il restante motivo è assorbito.
La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione:
“La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati”.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il rimanente motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.