In tal senso, non assumono rilievo eventuali trasferimenti successivi di carattere contingente e transitorio.
Il Tribunale per i minorenni di Venezia solleva d'ufficio regolamento di competenza nell'ambito di un procedimento promosso dai nonni di un minore verso il padre, chiedendo la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di quest'ultimo con collocamento del nipote presso di loro. Il giudizio era stato infatti riassunto dinanzi al Giudice...
Svolgimento del processo
Il Tribunale per i minorenni di Venezia, con ordinanza del 12/6/2023, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, in procedimento promosso, da C. R. e M. S. G., in qualità di nonni materni del minore T. M., nei confronti del padre del minore, A. T., al fine di sentirlo dichiarare decaduto, ai sensi dell’art.330 c.c., dalla responsabilità genitoriale (essendo stata la madre già dichiarata decaduta) e disporre in loro favore l’affidamento del nipote, giudizio riassunto dinanzi al giudice veneziano, ex art.50 c.p.c., a seguito di declaratoria, con provvedimento del marzo 2023, di incompetenza territoriale del Tribunale per i minorenni di Roma, avuto riguardo al fatto che il minore, con ordinanza del 19/9/22 dello stesso ufficio giudiziario, era stato affidato al padre e collocato presso la casa paterna in provincia di Treviso, ove quindi era stata fissata la residenza del minore.
Il Tribunale di Venezia, dichiarandosi a sua volta incompetente, ha rilevato che lo spostamento di residenza anagrafica del minore, collocato presso il padre, era stato comunque successivo alla presentazione del ricorso (avvenuta il 19/9/2022, data nella quale era stato disposto dal Tribunale l’affidamento e il collocamento del minore presso la casa paterna), essendo invece, all’epoca, il minore residente in Roma, ove era inserito anche scolasticamente e aveva relazioni stabili ed una rete familiare con operatività del principio della c.d. perpetuatio jurisdictionis.
Il P.G. ha depositato memoria scritta, chiedendo affermarsi che la competenza è del Tribunale per i minorenni di Roma, poiché al momento della proposizione della domanda, in data 19/9/1992, il minore era ancora collocato presso la sua dimora abituale, in Roma, e quindi territorialmente competente a conoscere del procedimento era il Tribunale di Roma.
I sig.ri R. e G. hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Deve essere affermata la competenza del Tribunale per i minorenni di Roma.
2. Invero, anche se, nello stesso giorno in cui è stato proposto dai nonni materni del minore il ricorso per i provvedimenti di cui all’art.330 c.p.c., fosse stato disposto, nell’ambito di altro procedimento promosso dal PM, il trasferimento del minore presso l’abitazione del padre nel Comune di Z. B. (TV), ciò non consentiva di affermare che, in quella data, la dimora abituale del minore non fosse più quella di Roma, in quanto, all’epoca di deposito del ricorso, l’unico indirizzo noto del M. T. era quello (di Roma), non essendo ancora nota la nuova ubicazione ed essendo stato il trasferimento del minore concretamente eseguito solo nel corso del procedimento, allorché il minore ha cominciato ad abitare presso il padre, ove è stata trasferita anche la residenza anagrafica.
Orbene, nei procedimenti finalizzati all'adozione dei provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale e sulle modalità del suo esercizio, il tribunale per i minorenni (avuto riguardo alla disciplina dell’art.38 disp.att.c.c. vigente ratione temporis) è territorialmente competente sulla base della residenza di fatto del minore, e quindi del luogo di abituale dimora dello stesso, da determinarsi in riferimento alla data di proposizione della domanda o, in caso di procedimento iniziato d'ufficio, alla data d'inizio del procedimento stesso, senza che possano assumere alcun rilievo gli eventuali trasferimenti aventi carattere contingente e transitorio (cfr. Cass., Sez. 6^, 19 luglio 2013, n. 17746; Cass., Sez. 1, 31 gennaio 2006, n. 2171; 7 luglio 2001, n. 9266).
In quanto prevista a tutela d'interessi aventi rilevanza pubblicistica, tale competenza ha carattere inderogabile.
Deve essere infatti data continuità all’orientamento già affermato da questa Corte, secondo cui, «nei procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., il principio della "perpetuatio iurisdictionis", in forza del quale la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive, prevale, per esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, su quello di "prossimità", ove il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello stesso richiesto con l'istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura» (Cass. 3587/2003; Cass. 7161/2016). Né si può condividere la tesi del Tribunale per i minorenni di Roma, - secondo cui, data la natura dei procedimenti de postestate, nell’ambito del quale le vicende non si esauriscono in un solo momento, ma attengono a situazioni sostanziali che si modificano e si protraggono nel tempo, con l'esigenza di tutelare nel modo più effettivo possibile l'interesse del minore anche in deroga del principio della perpetuatio competentiae, in ragione del trasferimento del minore in un altro territorio e della conseguente necessità che il procedimento si svolga dinanzi agli uffici giudiziari del luogo dove egli vive legittimamente -, in quanto tale osservazione trova giustificazione in relazione alla disciplina dettata dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 4, (come sostituito dall'art. 4 della L. 28 marzo 2001, n. 149), che, analogamente a quanto previsto dall'art. 8 per la dichiarazione di adottabilità, assegna espressamente il procedimento relativo all’affidamento alla competenza territoriale del tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trova il minore.
Questa Corte (Cass. 15 marzo 1996, n. 2184) ha da tempo affermato che «per l'individuazione del giudice competente per territorio a dichiarare la decadenza dalla potestà parentale deve farsi riferimento al luogo di abituale dimora del minore nel momento della presentazione della relativa domanda, senza che assumano alcun rilievo ne' l'eventuale, diversa residenza anagrafica del minore, ne' la circostanza del formale affidamento del minore stesso ad uno dei genitori» (nella specie, il minore, anagraficamente residente in Catania, dimorava con la madre in Palermo al momento della proposizione del ricorso per la decadenza della potestà parentale del padre, benché già alcuni giorni prima della domanda fosse stato affidato a quest'ultimo e questa Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato la competenza del tribunale per i minori di Palermo a conoscere della domanda in oggetto).
A tale principio va data piena continuità, anche in questa sede, perché, in tema di provvedimenti de potestate, occorre avere riguardo, in ordine al criterio della residenza abituale del minore, al momento della domanda, non rilevando una sua successiva variazione.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del Tribunale per i minorenni di Roma, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per la regolazione delle spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Roma, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la regolazione delle spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.