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Parte attrice intimava ai conduttori lo sfratto per morosità relativamente all'immobile, chiedendo l'emissione della convalida per il mancato pagamento a titolo di canoni di locazione insoluti di locazione. In particolare, la difesa dell'attore chiedeva in via principale la convalida di sfratto unitamente all'emissione del decreto ingiuntivo per le somme intimate e, in caso di opposizione, l'emissione dell'ordinanza di rilascio |
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I primi 2 commi dell' |
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Per la contestazione dell'autografia della sottoscrizione apposta dal difensore per autenticare una procura speciale rilasciata in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio è necessaria la querela di falso, attesa la natura dell'atto di autenticazione. Difatti, questa, al pari dell'autenticazione della scrittura privata, rileva come strumento di attribuzione al documento cui si riferisce della particolare efficacia probatoria prevista dal combinato disposto dell' |
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La parte attrice nella memoria integrativa depositata dava atto della persistenza della morosità nonostante il perdurare del possesso dell'immobile. La difesa di parte attrice inoltre proponeva querela di falso avverso le firme apposte sulla procura di costituzione in giudizio rilasciata dai convenuti. Veniva aperto il sub procedimento di querela di falso e nominato il CTU; all'esito della CTU con sentenza collegiale veniva accertata e dichiarata la falsità delle sottoscrizioni apposte alla procura alle liti della comparsa di costituzione, ove veniva altresì ordinata la cancellazione delle sottoscrizioni oggetto di verifica al passaggio in giudicato della sentenza e condannava i convenuti in solido con il legale alla rifusione delle spese di lite in favore della attrice. Dunque, accertata la falsità delle sottoscrizioni della procura, i convenuti non sono stati ritenuti costituiti in giudizio e, quindi, sono stati dichiarati contumaci. Quanto al merito della vicenda, il giudice che confermato che l'omesso pagamento dei canoni di locazione alle scadenze costituisce violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, incidente su tutta l'economia del contratto stesso. Pertanto, ai fini della risoluzione, non è necessaria in tale ipotesi alcuna valutazione specifica della gravità dell'inadempimento, essendo essa implicita nella circostanza stessa del mancato pagamento. |
Motivi della decisione
1. fatti controversi.
Con atto di citazione regolarmente notificato ai signori G.E.M. e B.F.V. la parte attrice intimava ai predetti lo sfratto per morosità relativamente all’immobile sito in Roma via (omissis), chiedendo l’emissione della convalida per il mancato pagamento di euro 9950,00 a titolo di canoni di locazione insoluti dal novembre 2019 all’aprile 2021, in virtù del contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto tra le parti il 17.03.18 debitamente registrato il 12.04.18, ad un canone di euro 750,00 mensili .
La difesa dell’attore chiedeva in via principale la convalida di sfratto unitamente all’emissione del decreto ingiuntivo per le somme intimate ed, in caso di opposizione, l’emissione dell’ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c..
I convenuti si costituivano a mezzo difensore deducendo l’avvenuto pagamento in contanti ed opponendosi alla convalida.
Con ordinanza del 19.10.21, ritenuta l’opposizione non fondata su prova scritta, il giudice ordinava il rilascio e disponeva il mutamento del rito con termine per memorie integrative.
La parte attrice nella memoria integrativa depositata dava atto della persistenza della morosità nonostante il perdurare del possesso dell’immobile.
La difesa di parte attrice inoltre proponeva querela di falso avverso le firme apposte sulla procura di costituzione in giudizio rilasciata dai convenuti.
La difesa di parte convenuta depositava memoria integrativa coltivando l’opposizione e chiedendo la revoca dell’ordinanza di rilascio.
All’udienza del 21.12.21 la difesa di parte convenuta dichiarava di volersi avvalere di tale documento.
Veniva aperto il sub procedimento di querela di falso e nominato il CTU; all’esito della CTU con sentenza collegiale del 24.01.23 veniva accertata e dichiarata la falsità delle sottoscrizioni apposte alla procura alle liti della comparsa di costituzione, ove veniva altresì ordinata la cancellazione delle sottoscrizioni oggetto di verifica al passaggio in giudicato della sentenza e condannava i convenuti in solido con il legale alla rifusione delle spese di lite in favore della attrice.
La causa veniva rimessa dinanzi a questo giudice per il prosieguo.
Veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo per mancata comparizione dei convenuti.
Il giudice rinviava il giudizio all’odierna udienza per la discussione finale ove veniva decisa a seguito di discussione orale; la difesa di parte attrice dichiarava che i convenuti erano morosi per complessive euro 28.500,00 per canoni insoluti alla data del rilascio dell’immobile avvenuto il 2.01.23. Nessuno compariva per i convenuti.
2. merito della lite
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo si osserva che attesa la falsità delle sottoscrizioni della procura i convenuti non possono ritenersi costituiti in giudizio e devono pertanto essere dichiarati contumaci.
Parte attrice ha dedotto l’omesso pagamento dei canoni di locazione da novembre 2019 sino al rilascio del 2 gennaio 2023 per complessive euro 28.500,00 di cui parte convenuta non ha provato l’avvenuto pagamento.
Nella fattispecie, la parte attrice ha evaso l'onere di prova, che le incombeva, producendo in giudizio (all. 1) il contratto stipulato in data 17.03.18 e debitamente registrato, per la locazione ad uso abitativo sito in Roma, via (omissis); da tale documento al punto 2 si trae prova del titolo e scadenza dell'obbligazione di pagamento del canone di locazione annuale di euro 750,00 mensili di cui parte attrice ha dedotto l’omesso versamento.
Secondo i noti principî in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d’inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n°15659.2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n°3373.2010; Cass. n°9351.2007; Cass. n°1743.2007; Cass. n°20073.2004).
Tanto basta all'accoglimento della domanda di risoluzione, essendo pacifico che "in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ., della non scarsa importanza dell'inadempimento - riservata al giudice di merito - deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti" (così Cass. n°24460.2005; conf. Cass. n°19652.2004; Cass. n°14234.2004: “qualora l'inadempimento sia accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1455 cod. civ., che è valutazione riservata al giudice di merito, deve ritenersi implicita”; conf. Cass. n°15553.2002; Cass. n°2616.1990: "l'omesso pagamento dei canoni alle scadenze, costituendo la violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, rende inutile una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto"; conf. Cass. n°959.1980; Cass. n°4096.1978: "l'omesso pagamento dei canoni di locazione alle scadenze costituisce violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, incidente su tutta l'economia del contratto stesso. Pertanto, ai fini della risoluzione, non è necessaria in tale ipotesi alcuna valutazione specifica della gravità dell'inadempimento, essendo essa implicita nella circostanza stessa del mancato pagamento"; Cass. n°295.1980: "la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell'art 1455 c.c., deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso venga accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni alle scadenze pattuite"). Pertanto deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento grave dei convenuti ed accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione insoluti, oltre interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
Si deva dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al rilascio. Infine ai sensi ed agli effetti dell’art. 8 comma 5 D.Lgs 28/2010, non avendo i convenuti partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria senza alcuna giustificazione e/o motivo, sebbene regolarmente convocati, devono essere condannati al pagamento della somma di euro 118,50 pari al contributo unificato, in favore dell’Entrate a Bilancio dello Stato Per questi motivi si provvede come in dispositivo; la soccombenza regola le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dei convenuti;
- dichiara risolto per inadempimento grave dei convenuti il contratto di locazione del 17.03.18 relativamente all’immobile sito in Roma via (omissis);
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio;
- condanna i convenuti al pagamento dei canoni di locazione scaduti sino al rilascio nella misura di euro 28.500,00, oltre interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
- condanna i convenuti a rifondere in favore dell’attrice il pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 250,00 per esborsi, ivi comprese le spese di mediazione, ed euro 4000,00 per compensi (quantificati questi ex dm n° 147/22 e successive integrazioni e modificazioni), oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- condanna i convenuti al pagamento della somma di euro 118,50 pari al contributo unificato, in favore dell’Entrate a Bilancio dello Stato.