Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
27 novembre 2023
Il caso processuale: falsità della sottoscrizione apposta alla procura alle liti della comparsa di costituzione
La spendita da parte del legale di una procura con sottoscrizione apocrifa, per l'instaurazione di un giudizio, può portare alla sua diretta soccombenza nelle spese di lite?
La Redazione
L’oggetto del processo: intimazione sfratto per morosità e querela di falso in merito alla procura alle liti dei convenuti

ilcaso

Parte attrice intimava ai conduttori lo sfratto per morosità relativamente all'immobile, chiedendo l'emissione della convalida per il mancato pagamento a titolo di canoni di locazione insoluti di locazione. In particolare, la difesa dell'attore chiedeva in via principale la convalida di sfratto unitamente all'emissione del decreto ingiuntivo per le somme intimate e, in caso di opposizione, l'emissione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. I convenuto, deducevano l'avvenuto pagamento in contanti. Ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta, il giudice ordinava il rilascio e disponeva il mutamento del rito con termine per memorie integrative. In tale contesto, veniva sollevata la falsità della procura dei convenuti.

La normativa risolutiva

legislazione

I primi 2 commi dell'art. 84 c.p.c. prevedono che quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In sintesi, è difensore colui che, comparendo dinanzi al giudice, compie gli atti del processo in nome della parte, in virtù di un atto che gli attribuisce tale potere: la procura.

La procedura

esempio

Per la contestazione dell'autografia della sottoscrizione apposta dal difensore per autenticare una procura speciale rilasciata in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio è necessaria la querela di falso, attesa la natura dell'atto di autenticazione. Difatti, questa, al pari dell'autenticazione della scrittura privata, rileva come strumento di attribuzione al documento cui si riferisce della particolare efficacia probatoria prevista dal combinato disposto dell'articolo 2702 c.c. e articolo 2703 c.c., comma 1; invero, trattasi di un atto pubblico risultante, in coerenza con la definizione dell'articolo 2699 c.c., da un documento redatto da un pubblico ufficiale che, in quanto autorizzato a costituire la descritta certezza in ordine all'atto principale, deve per ciò stesso ritenersi necessariamente dotato di poteri idonei a presidiare di non minore certezza l'atto accessorio destinato a realizzare quel risultato. Pertanto, la certificazione di autenticità dell'autografia della sottoscrizione della procura rilasciata in calce o margine dell'atto introduttivo del giudizio, sebbene accessoria alla scrittura di conferimento del mandato al difensore, se ne distingue e si caratterizza per il contenuto predicativo, in funzione di certezza legale, di una determinata qualità di un elemento di tale scrittura. Pertanto, come sottolineato in giurisprudenza, per la contestazione dell'autografia della sottoscrizione apposta dal difensore per autenticare una procura speciale rilasciata in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio è necessaria la querela di falso, attesa la natura dell'atto di autenticazione (Cass. civ. sez. I, 16 settembre 2021, n. 25066).

La soluzione del giudice

ildiritto

La parte attrice nella memoria integrativa depositata dava atto della persistenza della morosità nonostante il perdurare del possesso dell'immobile. La difesa di parte attrice inoltre proponeva querela di falso avverso le firme apposte sulla procura di costituzione in giudizio rilasciata dai convenuti. Veniva aperto il sub procedimento di querela di falso e nominato il CTU; all'esito della CTU con sentenza collegiale veniva accertata e dichiarata la falsità delle sottoscrizioni apposte alla procura alle liti della comparsa di costituzione, ove veniva altresì ordinata la cancellazione delle sottoscrizioni oggetto di verifica al passaggio in giudicato della sentenza e condannava i convenuti in solido con il legale alla rifusione delle spese di lite in favore della attrice. Dunque, accertata la falsità delle sottoscrizioni della procura, i convenuti non sono stati ritenuti costituiti in giudizio e, quindi, sono stati dichiarati contumaci. Quanto al merito della vicenda, il giudice che confermato che l'omesso pagamento dei canoni di locazione alle scadenze costituisce violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, incidente su tutta l'economia del contratto stesso. Pertanto, ai fini della risoluzione, non è necessaria in tale ipotesi alcuna valutazione specifica della gravità dell'inadempimento, essendo essa implicita nella circostanza stessa del mancato pagamento.

In conclusione, il giudice ha dichiarato la contumacia dei convenuti; accolto la domanda e, per l'effetto, ha condannato i contenuti al pagamento del debito e al rilascio dell'immobile.