Anche dopo la sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale, permane l'automatismo secondo cui in tal caso deve essere sempre disposta la revoca della patente di guida, considerato che la valutazione discrezionale riconosciuta al giudice si riferisce alle ipotesi di omicidio stradale diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3 dell’art. 589-bis c.p..
Su richiesta dell’imputato, il Tribunale di Gorizia applicava all’imputato la pena concordata di 3 anni di reclusione e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in relazione al reato a lui addebitato di omicidio stradale aggravato.
Contro tale decisione insorge la difesa dell’imputato, contestando...
Svolgimento del processo
1.II Tribunale di Gorizia, su richiesta dell'imputato cui ha prestato consenso l'ufficio del pubblico ministero, ha applicato a R. M. per il reato di omicidio stradale ascritto, aggravato ai sensi del comma 2 in relazione all'art.186. comma 2 lett.c) C.d.S., la pena concordata di anni tre di reclusione, disponendo nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi dell'art.222 comma II Codice della Strada.
2.Avverso la suddetta sentenza insorge la difesa dell'imputato la quale denuncia ipotesi di violazione di legge e carenza assoluta di motivazione con riferimento al riconosciuto automatismo sanzionatorio tra la ipotesi di reato contestato e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, assumendo al contrario la facoltà del giudice di procedere alla graduazione della sanzione amministrativa accessoria., richiamando la pronuncia del giudice delle leggi n.88/2019 che, nel decretare la illegittimità costituzionale del nuovo testo dell'art.222 comma 2 C.d.S., aveva riconosciuto l'obbligatorietà della sanzione massima esclusivamente nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo e terzo degli art.589 bis e 590 bis cod.pen. ed evidenziando come presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Gorizia il medico in servizio aveva escluso una condizione di abuso di alcol da parte del conducente investitore.
Motivi della decisione
1. Il ricorso risulta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Invero la Corte Costituzionale, conformemente a quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, ha pronunciato la illegittimità costituzionale dell'art.222 comma 2 quarto periodo Codice della Strada in quanto non prevede la possibilità per il giudice di disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella temporanea della sospensione, qualora ricorrano ipotesi aggravate, tra quelle contemplate dalle due disposizioni incriminatrici di cui agli art.589 bis e 590 bis cod.pen., diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati (186 comma 2 lett.c) C.d.S.) o dalla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, eliminando, per tali evenienze, l'automatismo sanzionatorio originariamente previsto dalla norma.
2. Peraltro nella specie l'accordo sulla pena, ratificato dal giudice in sentenza, ha avuto per oggetto proprio la ipotesi di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza riconducibile alla ipotesi di cui all'art.186 comma 2 C.d.S., in quanto il tasso alcolemico riscontrato negli accertamenti eseguiti alle h.18.32 e 18.40 evidenziava il superamento della soglia di 1,5 g/I, integrando pertanto la fattispecie che, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, imponeva la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.
2.1 Stando così le cose, nessun apprezzamento discrezionale era consentito al giudice della pena, atteso che i fatti ascritti in imputazione, per cui è intervenuta sentenza di applicazione della pena, afferiscono ad una delle ipotesi non sottoposte a giudizio di illegittimità costituzionale e in relazione ai quali permane l'automatismo sanzionatorio previsto dall'art. 222 comma 2 C.d.S..
3. Nessun pregio ha poi l'osservazione del ricorrente secondo la quale la condizione di alterazione contestata in imputazione non avrebbe comunque inciso sulla capacità del ricorrente di condurre l'autoveicolo e di attivarsi per evitare l'investimento del pedone, laddove la ipotesi aggravata di cui all'art.589 bis comma 2 cod.pen. non richiede la verifica di un nesso di necessaria occasionalità tra la condizione di ebbrezza alcolica e il sinistro stradale (come la giurisprudenza di legittimità richiede invece per la ipotesi di cui all'art.186 comma 2 bis C.d.S.), ma è ravvisata in ogni caso in cui il conducente (che ha determinato l'evento rappresentato dall'omicidio stradale) si sia posto alla guida di un veicolo a motore in condizione di ebbrezza alcolica, circostanza questa neppure contestata dal ricorrente. D'altro canto, la pena concordata è stata determinata partendo dalla soglia di nove anni di reclusione e pertanto è parametrata sulla ipotesi aggravata di cui all'art.589 bis comma 2 cod.pen., mentre la ipotesi base di omicidio stradale è punita con pena compresa nella forchetta edittale tra due e sette anni di reclusione.
4. In conclusione va ribadito il principio secondo il quale in relazione alle ipotesi di omicidio stradale di cui all'art.589 bis aggravato ai sensi dei commi 2 e 3 cod.pen., pure a fronte dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza 17 Aprile 2019, permane l'automatismo secondo cui deve essere sempre disposta la revoca della patente di guida, atteso che la valutazione discrezionale riconosciuta al giudice si riferisce alle ipotesi di omicidio stradale, pure contemplate dall'art.589 bis cod. pen. diverse da quelle indicate dai commi 2 e 3.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., di una somma in favore della Cassa delle Ammende che risulta equo determinare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.