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28 novembre 2023
Confermato il divieto di utilizzo dell’ayahuasca nel culto del “Santo Daime”: la sostanza ha effetti allucinogeni, non onirici

Questo il risultato del bilanciamento tra l'interesse religioso e il diritto alla salute. Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che non emerge con evidenza la prova scientifica dell'assenza dei presupposti per l'iscrizione della sostanza nella tabella che indica le sostanze stupefacenti e psicotrope (tabella I D.P.R. n. 309/1990).

La Redazione

Iceflu Italia (associazione civile di carattere religioso e filantropico senza scopo di lucro che professa la fede e la carità cristiana basata sulla dottrina del “Santo Daime”) propone appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il suo ricorso contro il decreto del 23 febbraio 2022 con cui il Ministero della Salute aveva inserito nella tabella I del D.P.R. n. 309/1990 (che reca l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope) l'Ayahuasca, sostanza imprescindibile per preparare la bevanda sacramentale Santo Daime.
La ricorrente sostiene infatti che tale bevanda è fondamentale all'interno delle funzioni religiose dell'Iceflu poiché utilizzata perl'esercizio del culto, consistendo nella decozione in acqua di due piante della foresta amazzonica.
Al riguardo, il TAR Lazio aveva evidenziato come dai pareri dell'Istituto superiore della sanità e del Consiglio superiore della sanità era emersa la natura allucinogena del composto, essendo l'ayahuasca ritenuta una sostanza psicoattiva.

La decisione del TAR Lazio viene confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 9897 del 20 novembre 2023, con la quale si evidenzia, in sostanza, che la ricorrente avrebbe dovuto contestare non tanto l'intero disposto del D.M. 23 febbraio 2023 ove prevede l'inserimento nella tabella I del D.P.R. n. 309/1990 dell'ayahuasca, ma solo l'eventuale diniego di autorizzazione o deroga da parte del Ministero in relazione all'utilizzo controllato della bevanda denominata “Santo Daime” in ambito religioso, ovvero l'eventuale silenzio.
Da ciò il Consiglio di Stato ha evinto che le argomentazioni a supporto della tesi della ricorrente non portano a provare l'insussistenza dei presupposti per il contestato aggiornamento della tabella ministeriale con riferimento all'inserimento dell'ayahuasca, ma può eventualmente condurre a tale prova solo con riferimento al preparato “Santo Daime”, ove la sostanza risulterebbe molto diluita. Ciò si traduce nella pretesa dell'associazione di ottenere un'eccezione per il preparato, ma non nella contestazione delle proprietà allucinogene dell'ayahuasca.
In relazione al sindacato del Giudice amministrativo circa la discrezionalità tecnico-scientifica dell'Amministrazione, i Giudici sottolineano che esso è pieno e legittimo, specialmente come in casi come quello in esame dove i campi del sapere cui fa rinvio la norma incompleta e ai quali deve attingere l'Amministrazione ai fini del provvedere appartengono all'area delle “scienze esatte”, suscettibili di prova sperimentale ripetibile, e non nell'area delle “scienze sociali” o “scienze umane”, che hanno margini molto più ampi di opinabilità.
Tuttavia, anche a voler applicare tale più ampio metodo di indagine e di sindacato sulla discrezionalità tecnica esercitata dall'Amministrazione, il Collegio afferma che le deduzioni e le produzioni di parte nel caso di specie non presentano quella “maggiore attendibilità” idonea a far dubitare dell'attendibilità tecnico-scientifica dell'istruttoria compiuta dall'Amministrazione e delle conclusioni cui essa è giunta, avendo riguardo anche al fatto che il contestato inserimento dell'ayahuasca si fonda sull'asserita sussistenza di “nuove acquisizioni scientifiche”, e non sull'inclusione o menzione della sostanza o del preparato “nelle convenzioni e negli accordi internazionali”.
In conclusione, il Collegio condivide la tesi del primo Giudice secondo cui dalle perizie versate in atti non emerge con evidenzala prova scientifica degli effetti onirici in luogo di quelli allucinogeni, o comunque l'assenza dei presupposti per l'iscrizione della sostanza in questione nella tabella I del Decreto citato, dovendosi quindi ritenere fondate e legittime le determinazioni desunte dai pareri dell'ISS e del CSS.