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28 novembre 2023
Omesso versamento del contributo per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche: quali sono le conseguenze?

Il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione ai creditori per il versamento di un qualunque fondo spese (incluso il contributo per la pubblicazione sul PVP previsto dall'art. 18-bis D.P.R. n. 115/2002) ha carattere ordinatorio. Pertanto la sua inosservanza non determina l'estinzione (cd. tipica) del processo ma la sua eventuale improseguibilità.

La Redazione

In un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare, la debitrice esecutata chiedeva al giudice dell'esecuzione di dichiarare estinto il processo ex artt. 630 e 630-bis c.p.c., per il mancato versamento, da parte della creditrice procedente, dell'importo necessario per la tempestiva pubblicazione dell'ordinanza di vendita dei beni pignorati sul Portale delle Vendite Pubbliche.
Il giudice dell'esecuzione rigettava detta istanza conseguendone il reclamo della debitrice. Quest'ultimo veniva rigettato dai Giudici di merito.
La debitrice ricorre per cassazione sostenendo il carattere perentorio del termine fissato dal giudice per il versamento dell'importo necessario per la tempestiva pubblicazione dell'ordinanza di vendita dei beni pignorati sul PVP (nel caso di specie 145 giorni dalla data dell'udienza di autorizzazione della vendita). Per questo motivo, il mancato rispetto di tale termine per cause imputabili alla creditrice avrebbe dovuto comportare l'estinzione del processo esecutivo.

Per la Cassazione il motivo è infondato. Secondo la Corte, infatti, i Giudici di merito hanno correttamente rigettato il reclamo della debitrice alla luce del principio secondo cui:

ildiritto

«il mancato rispetto del termine perentorio per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche determina l'estinzione (cd. tipica) dell'esecuzione forzata ex art. 631 bis c.p.c., mentre il mancato rispetto di quello ordinatorio per l'anticipazione delle spese di pubblicità (incluso il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche prescritto dall'art. 18 bis del D.P.R. n. 115 del 2002) comporta l'impossibilità per la parte di compiere l'atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo, e la conseguente pronuncia di improseguibilità dello stesso», in quanto «l'estinzione ex art. 631 bis c.p.c. per omessa pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche presuppone che il termine per la relativa pubblicazione – fissato dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato, o implicitamente desunto dal riferimento dell'art. 490, comma 3, c.p.c., al periodo di “almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte” – sia spirato invano in conseguenza dell'inerzia (o dell'inadempimento) del creditore».

Ne deriva che il termine eventualmente assegnato dal giudice dell'esecuzione ai creditori per il versamento di un qualunque fondo spese e, tra l'altro, per l'anticipazione delle spese di pubblicità (incluso il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche previsto dall'art. 18 bis del D.P.R. n. 115 del 2002), ha carattere ordinatorio e non perentorio ed il suo mancato rispetto, anche qualora ad esso consegua l'impossibilità di fissare la vendita, cioè di porre in essere l'atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo, non determina l'estinzione (cd. tipica) di quest'ultimo ma, eventualmente, l'improseguibilità dello stesso (da accertarsi e dichiararsi con provvedimento di chiusura anticipata).

Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso con ordinanza n. 33037 del 28 novembre 2023.