
Svolgimento del processo
Il giudice tutelare presso il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 20/4/23, in relazione alla procedura di interdizione n. 300085/1988 instaurata nell’interesse di P. C., nata ad (omissis) il (omissis), dinanzi al Tribunale di Locri, dichiaratosi, con decreto del 14/12/22 incompetente per territorio, in forza dell’art.343, comma 2 c.c., che consente il trasferimento della tutela «se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario», ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio, ritenendo essere competente il Tribunale di Locri.
In particolare, il giudice tutelare del Tribunale reggino ha rilevato che: a) dall’apertura della tutela nel 1988 sino al 14/12/22, data di approvazione del rendiconto del tutore, né quest’ultimo né l’interdetto avevano mutato il proprio domicilio o il proprio centro di interessi; b) la competenza, ai sensi dell’art.5 c.p.c. vigente al momento della proposizione della domanda di interdizione, stabilisce che la competenza si determina in relazione allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda; c) l’art.343 comma 2 c.c. consente solo in via eccezionale di derogare al declinato principio di perpetuatio iurisdictionis solo per giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l’ufficio giudiziario cui è demandato il controllo delle sue attività e, nella specie, la peculiare conformazione del circondario di Reggio Calabria e l’esigenza di garantire all’interdetto la maggiore prossimità possibile al proprio giudice tutelare imponevano di mantenere la tutela nel luogo in cui essa era stata originariamente radicata (senza alcuna eccezione o rilievo di incompetenza sino al dicembre 2022).
Il PG ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Locri, in considerazione sia della tardività dell’eccezione al di fuori delle previsioni di cui all’art.38 c.p.c. sia dell’assenza di circostanze tali da giustificare, ai sensi dell’art.343 c.c. lo spostamento della competenza, anche a garanzia dell’interdetto..
Motivi della decisione
1.Il regolamento di competenza d’ufficio va accolto.
Ai sensi dell'art. 343 c.c., la tutela si apre presso il tribunale del circondario dove è la «sede principale degli affari e interessi» del soggetto tutelato - e cioè nel circondario in cui è compreso il suo domicilio (art. 43 c.c.) - fermo restando che, se il tutore è domiciliato o se trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita, con decreto del tribunale.
Questa Corte (Cass. 18272/2016) ha chiarito che « La competenza per territorio in ordine alla procedura di tutela dell'incapace di cui all'art. 343 c.c. si radica nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto alla data della sua apertura, restando irrilevanti gli eventuali successivi spostamenti di dimora in ragione dell'applicazione del principio generale della "perpetuatio iurisdictionis", eccezionalmente derogabile, ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.c., solo per giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l'ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sulla sua attività».
In sostanza, trattandosi di questione afferente il procedimento civile, trova applicazione l'art. 5 c.p.c., secondo il quale il momento determinante della competenza ha riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda - e, dunque, dell'apertura della tutela - restando irrilevanti i successivi mutamenti. In tal modo, la competenza viene individuata in modo sicuro e non soggetto a modifiche, neppure in presenza di successivi provvedimenti organizzativi delle modalità di espiazione della pena detentiva da parte del reo (così Cass., n. 18272/2016; conf. Cass., n. 18943/2020; cfr. da ultimo Cass. 24415/2023: « In tema di interdizione legale, la competenza del tribunale destinato ad aprire la tutela nei confronti del condannato si determina sulla base dell'ultima residenza anagrafica anteriore all'instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro degli affari ed interessi, non identificabile però, in sé, nel luogo in cui è eseguita la pena detentiva, non trattandosi di un luogo volontariamente scelto dal soggetto »).
Nella specie, non si evincono circostanze tali da giustificare lo spostamento della tutela dal luogo in cui essa si era originariamente radicata (Tribunale di Locri), considerato che il provvedimento di remissione al Tribunale di Reggio Calabria, emesso dal Tribunale di Locri, non fa riferimento alcuno a giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l'ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sulla sua attività.
Il mantenimento della situazione originaria si giustifica anche al fine di garantire all’interdetto (residente in (omissis)) la maggiore prossimità con il giudice tutelare, in considerazione della peculiare ed ampia conformazione del circondario del Tribunale di Reggio Calabria, ben distante dal Comune di (omissis) e di consentire la prosecuzione della procedura incardinata, dal 1988, dinanzi al Tribunale di Locri.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Locri dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Locri, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.