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30 novembre 2023
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: i chiarimenti del Mit sulle procedure di affidamenti di lavori, servizi e forniture
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una circolare interpretativa (pubblicata in G.U. n. 274/2023) dell'art. 50 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, con cui vengono dati dei chiarimenti in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.
La Redazione
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha emanato una circolare interpretativa (pubblicata in G.U. n. 274/2023) dell'art. 50 del nuovo Codice degli Appalti (riguardante la procedure di affidamenti di lavori, servizi e forniture), con cui vengono rese alcune precisazioni in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

legislazione

L'art. 50 cit. prevede che, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 del Codice, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità
  1. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici; 
  2. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici; 
  3. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; 
  4. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14; 
  5. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14.
Si ribadisce che le diposizione del citato art. 50 vanno interpretate ed applicate tenuto conto dei principi e delle regole comunitarie di settore.

precisazione

In particolare, la Direttiva UE 2014/24 richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette.

La circolare interviene sulle procedure sotto soglia (affidamenti diretti e procedura negoziata senza bando), innovando rispetto a quanto affermato col nuovo Codice degli Appalti, indicando che bisogna tenere conto non solo del principio di risultato, ma anche degli altri principi del Codice, tra cui innanzitutto quello di trasparenza.
È dunque fatta salva la possibilità la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere a procedure selettive pubbliche e pubblicazione dei bandi, nell'interpretazione dei principi dell'UE, che sono appunto quelli della concorrenza.