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1 dicembre 2023
Tutela delle acque dall'inquinamento nella Regione Valle d’Aosta
Disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento per la necessità di adeguare le norme regionali con il programma europeo di tutela e uso delle acque.
La Redazione
La Regione Valle D'Aosta con provvedimento del 31 ottobre 2023, n. 20 (B.U.R. Valle D'Aosta Ord. 21/11/2023, n. 52) detta le disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento in coerenza con quanto disposto dalle norme in materia ambientale, in particolare dalla normativa europea che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e dal programma di tutela e uso delle acque.

precisazione

In Italia, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Dal punto di vista europeo, invece, la Direttiva 2000/60/CE ha lo scopo di proteggere tutte le forme di acqua (superficiali, sotterranee, interne e di transizione); ripristinare gli ecosistemi in e intorno a questi corpi d'acqua; ridurre l'inquinamento nei corpi idrici; garantire un uso sostenibile delle acque da parte di individui e imprese.

Con il provvedimento in esame, la Regione modifica la precedente normativa interna, provvedendo a indicare che:
  • gli scarichi degli impianti di depurazione con potenzialità maggiore o uguale a 2000 abitanti equivalenti (a.e.) devono essere compresi nei limiti di accettabilità previsti dall'Allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • gli scarichi degli impianti di depurazione con potenzialità minore a 2000 a.e. devono essere compresi nei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle D ed E allegate alla presente legge.
In tale contesto, la Regione, con propria deliberazione detta una specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti. Inoltre, provvede ad alcune attività.
Autorizzazione disciplina le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture a essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
Approvazione disciplina le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali.
Nelle more della realizzazione degli interventi, l'autorizzazione esistente allo scarico è rinnovabile, in via provvisoria, fino all'ultimazione delle opere. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto, e per l'eventualità di guasti, nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
 
Al fine di garantire l'adeguamento degli impianti già esistenti, garantendo l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, l'ente di governo d'ambito (EGA) del servizio idrico integrato, a seguito dell'adozione della deliberazione e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2024, aggiorna il programma degli interventi contenuti nel piano d'ambito di cui all'articolo 149 del D. Lgs. n. 152/2006, individuando gli interventi necessari sugli impianti medesimi o sulle infrastrutture a essi connesse, e trasmette il relativo atto integrativo alla struttura regionale competente in materia di tutela della qualità delle acque.