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1 dicembre 2023
Come vengono qualificati e retribuiti i periodi di reperibilità con pernottamento presso la sede di lavoro?

Qualora le limitazioni cui il lavoratore è soggetto durante la reperibilità gli impediscono di gestire liberamente il tempo libero, allora si ricade nell’orario di lavoro. Al contrario, si rientra nel periodo di riposo.

La Redazione

La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado con la quale erano state respinte le domande dei lavoratori, vigili del fuoco addetti ai servizi antincendio e dipendenti di una base militare, volte ad ottenere la condanna del datore di lavoro alla modifica della turnazione di lavoro e all’annessa corresponsione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario per le 8 ore di prestazione notturna svolte per ciascun turno di lavoro, con detrazione dell’indennità di pernottamento percepita.
I Giudici della Corte d’Appello avevano rilavato nello specifico che durante la prestazione notturna dalle 22 alle 6, i dipendenti erano tenuti a riposare in stanze da letto adibite all’interno della base militare stessa allo scopo di poter prontamente intervenire in caso di necessità. Rilevando dunque che tale pernottamento era remunerato con apposita indennità, la Corte concludeva affermando che non si trattasse di orario di lavoro effettivo, bensì di periodo di riposo intermedio.
I lavoratori impugnano la decisione sostenendo che i Giudici avessero male interpretato la nozione di orario di lavoro, anche in relazione alla giurisprudenza UE in materia.

Con la sentenza n. 32418 del 22 novembre 2023, la Cassazione rigetta il ricorso, evidenziando tuttavia come la giurisprudenza UE abbia considerato che

giurisprudenza

«nel corso di un periodo di guardia del genere, il lavoratore, tenuto a permanere sul luogo di lavoro all'immediata disposizione del suo datore di lavoro, deve restare lontano dal suo ambiente familiare e sociale e beneficia di una minore libertà di gestire il tempo in cui non è richiesta la sua attività professionale. Pertanto, l'integralità di siffatto periodo deve essere qualificata come "orario di lavoro", ai sensi della direttiva 2003/88, a prescindere dalle prestazioni di lavoro realmente effettuate dal lavoratore nel corso di suddetto periodo».

Allo stesso tempo,

giurisprudenza

«la modalità di retribuzione dei lavoratori per i periodi di guardia rientra nell'ambito non della direttiva 2003/88, bensì di quello delle disposizioni pertinenti di diritto nazionale».

Ciò significa che il pagamento di tale porzione dell’orario di lavoro non quale lavoro straordinario, come rivendicato dai ricorrenti, ma con indennità di pernottamento non è contrario alla normativa UE e nazionale, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.

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