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4 dicembre 2023
Legittima l’esclusione dall’appalto se il costo del personale indicato è inferiore ai minimi salariali retributivi

Il TAR Lombardia analizza il delicato bilanciamento tra il potere della stazione appaltante di sindacare l’offerta tecnica ed economica del concorrente e la libertà di auto-organizzazione imprenditoriale dell’impresa in gara.

La Redazione

L’attuale ricorrente è un consorzio che era stato escluso da un appalto poiché la sua offerta era stata reputata incongrua e inaffidabile per aver giustificato i costi della manodopera utilizzando un CCNL non coerente con l’oggetto dell’appalto.
Il consorzio si rivolge al TAR Lombardia, sostenendo che la sua esclusione fosse illegittima poiché il disciplinare di gara non obbligava i concorrenti ad applicare uno specifico CCNL, ma ne esprimeva solamente una preferenza. Inoltre, il medesimo conteneva una clausola sociale che imponeva l’assunzione in via prioritaria dei lavoratori che già operavano nell’ambito del servizio di riferimento, i quali risultavano tutti quanti assunti con il CCNL da esso indicato.

Con la sentenza n. 2830 del 28 novembre 2023, il TAR Lombardia respinge il ricorso, osservando come la giurisprudenza abbia chiarito, sotto il vigore del precedente Codice dei contratti pubblici, che è necessario 

giurisprudenza

«sintetizzare i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa sulla delicata dialettica tra il potere della stazione appaltante di sindacare l’offerta tecnica ed economica del concorrente e, dall’altro lato, la libertà di auto-organizzazione imprenditoriale dell’impresa in gara».

Nello specifico, si tratta di tracciare i confini tra due polarità costituzionali potenzialmente contrapposte: i principi di buon andamento della P.A. e di tutela del lavoro, da una parte, e la libertà di iniziativa economica dell’imprenditore, dall’altra. In tale contesto, il TAR ricorda quali sono gli ambiti sui quali la staziona appaltante ha potere di sindacare, tra i quali rientrano l’applicazione della clausola sociale inserita nel bando di gara e la scelta dell’imprenditore di adottare un CCNL specifico, evidenziando che la stazione appaltante non può mai imporre al concorrente un particolare modello di organizzazione del lavoro.

Con riferimento al caso in esame, l’Amministrazione aveva escluso il ricorrente, oltre che per l’applicazione di un CCNL incompatibile con il contratto in questione, per via dell’inadeguatezza del trattamento complessivo e della retribuzione proposta come livello base. In tal senso, il TAR ricorda che prima dell’aggiudicazione, le stazioni appaltanti devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi, mentre nel caso di specie emergeva dall’atto di esclusione che la ricorrente aveva indicato un costo del personale significativamente inferiore rispetto a quello proposto dall’aggiudicataria.
Per questa ragione, non è irragionevole la scelta della stazione appaltante di ritenere che il CCNL indicato dalla ricorrente fornisca un assetto retributivo oggettivamente inconciliabile con la lex specialis, realizzando un pregiudizio all’interesse pubblico della stazione appaltante e una forma di dumping.
Segue il rigetto del ricorso.