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11 dicembre 2023
In Gazzetta Ufficiale il Decreto di adeguamento al regolamento UE sull'Eurojust
Il regolamento UE n. 2018/1727 del 14 novembre 2018 sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002.
La Redazione
In G.U. n. 287/2023, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 182/2023 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio».
In particolare, il presente Decreto regolamenta:
a) Struttura operativa italiana presso l'Eurojust; Compongono la struttura operativa: il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, l'aggiunto del membro nazionale, l'assistente del membro nazionale compongono la struttura operativa italiana presso l'Eurojust l'aggiunto e gli assistenti nominati ai sensi dell'art. 7 del regolamento.
Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e l'aggiunto del membro nazionale sono nominati dal CSM. Possono assumere tali incarichi i magistrati con almeno venti anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa.
d) Rinnovo, cessazione dell'incarico e tramutamento del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale;
L'incarico del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale può essere rinnovato dal CSM.
e) Assistente del membro nazionale presso l'Eurojust;
Possono assumere l'incarico di assistente del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust i magistrati con almeno dodici anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa
f) Nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori del membro nazionale presso l'Eurojust;
Il membro nazionale può essere assistito da un aggiunto e da assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 7 cit., paragrafo 2, del regolamento, in ogni caso in numero complessivamente non superiore a tre unità.
g) Poteri del membro nazionale presso l'Eurojust;
Il membro nazionale distaccato ha il potere di:
- agevolare o altrimenti sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco;
- contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione europea, inclusa la Procura europea;
- contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali dello Stato;
- partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione.
h) Richiesta e scambio di informazioni con le autorità nazionali;
il membro nazionale può:
- richiedere e scambiare con l'autorità giudiziaria competente informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi;
- accedere alle informazioni contenute nei registri e nelle anagrafi indicati dall'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, nonchè alle informazioni contenute in ogni altro pubblico registro;
- richiedere all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicare dati inseriti nel Sistema;
- accedere alle informazioni contenute nell'anagrafe delle persone detenute;
- accedere alle informazioni inserite nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
i) Corrispondenti nazionali dell'Eurojust;
l) Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia.