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12 dicembre 2023
Cumulo dei redditi da lavoro e della pensione di anzianità: cosa accade se dopo la pensione il lavoratore viene riassunto dallo stesso datore di lavoro?

La Cassazione afferma un nuovo principio di diritto in materia, evidenziando che si ravvisa una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione del rapporto di lavoro ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro.

La Redazione

La Corte d'Appello di Venezia confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva accolto la domanda del lavoratore volta all'accertamento del suo diritto a fruire la pensione che gli era stata revocata dall'INPS per il venir meno del requisito della cessazione del rapporto di lavoro. Nello specifico, i Giudici avevano ritenuto che detta revoca fosse illegittima poiché il ricorrente aveva cessato il proprio rapporto di lavoro prima del pensionamento e si era rioccupato pochi giorni dopo la presentazione della relativa domanda, quindi in coincidenza con la decorrenza del trattamento pensionistico, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, con le stesse mansioni ed alle stesse condizioni di prima. Così stando i fatti, secondo i Giudici si sarebbe realizzata la soluzione di continuità tra la formale cessazione del rapporto e l'instaurazione di quello nuovo, la quale è richiesta per conseguire il diritto alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 10, comma 6, D. Lgs. n. 503/1992.
Contro tale decisione propone ricorso in Cassazione l'INPS che lamenta l'esclusione del necessario requisito dell'inoccupazionevigente al momento della domanda di pensione di anzianità, requisito che deve ritenersi indispensabile non solo ai sensi della disposizione citata, ma anche ex art. 22 L. n. 153/1969.

Con l'ordinanza n. 34527 dell'11 dicembre 2023, la Cassazione accoglie il ricorso.
Nella generalità dei casi, il diritto alla pensione matura in presenza di due requisiti:

  • Il raggiungimento dell'anzianità contributiva;
  • La cessazione dell'attività di lavoro subordinato alla presentazione della domanda.

Con la riforma introdotta dal D. Lgs. n. 503/1992 il Legislatore ha confermato quanto sopra.
Ora, gli Ermellini affermano che in tal senso, la cessazione del rapporto di lavoro costituisce una “presunzione di bisogno” che giustifica l'erogazione della pensione ai sensi dell'art. 38 Cost. e in tale contesto la prosecuzione del rapporto di lavoro, e la conseguente produzione di reddito da lavoro, andrebbe ad escludere tale stato di bisogno e quindi l'esigenza di tutelare il lavoratore.
Ecco perché il diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, sottolineando che ciò comunque si diversifica rispetto al cumulo tra la pensione e i redditi da lavoro o da altra pensione, vista la non omogeneità.
Come afferma la giurisprudenza più recente

giurisprudenza

«per conseguire il diritto al trattamento pensionistico è comunque necessaria, in caso di medesimo o diverso datore di lavoro, una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento al momento della richiesta della pensione di anzianità e della decorrenza della pensione stessa (…) e ciò al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell'attività lavorativa subordinata».

Ora, se l'attività di lavoro successiva al pensionamento intercorre con lo stesso datore e alle stesse condizioni di quelle relative al rapporto precedente, allora si configura una presunzione di simulazione dell'effettiva risoluzione del rapporto di lavoro al momento del pensionamento che può essere vinta ricorrendo a plurimi potenziali indici sintomatici ulteriori rispetto al dato temporale atti a dimostrare il carattere realmente novativo del rapporto di lavoro successivo al pensionamento.
In conclusione la Cassazione accoglie il ricorso proposto dall'INPS affermando il principio di diritto secondo cui:

ildiritto

«Il regime di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità non esclude che quest'ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato. A riguardo, deve ravvisarsi una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro».

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