Per la Cassazione, «in tema di competenza per territorio, qualora un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo».
In un giudizio avente ad oggetto il pagamento dei compensi per l'attività svolta da un avvocato, i clienti convenuti eccepivano l'incompetenza del giudice adito a favore della Corte d'Appello di Salerno, quale giudice del processo nel quale il legale aveva prestato la propria opera.
Il Tribunale di Nocera Inferiore...
Svolgimento del processo
1. con ricorso ex artt. 702 bis, cod. proc. civ., 14, d.lgs. n. 150 del 2011, l’avv. G.N. chiese la condanna di E.F., S.F. e A.F. al pagamento della complessiva somma di euro 1.932,00 (oltre IVA e CPA), a titolo di compenso per l’attività professionale svolta su loro mandato nella causa civile n. 570/2011 (revocatoria ordinaria ex art. 2901, cod. civ.), davanti alla Corte d’appello di Salerno, conclusa con sentenza n. 520/2019. Costituendosi in giudizio, i resistenti, per quanto qui rileva, eccepirono l’incompetenza del giudice adìto a favore della Corte d’appello di Salerno, quale giudice del processo nel quale l’avvocato aveva prestato la propria opera;
2. il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, ha declinato la propria competenza, ha dichiarato competente la Corte d’appello di Salerno, e ha disposto la riassunzione della causa dinanzi a quest’ultima sul rilievo che l’avvocato può “recuperare” il proprio onorario mediante un giudizio introdotto, nelle forme degli artt. 702 bis, cod. proc. civ., 14, d.lgs. n. 150 del 2011, avanti all’ufficio giudiziario di merito adìto per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera (art. 14, comma 2, d.lgs. cit.);
3. l’avv. N. propone regolamento di competenza sulla base di un motivo; i sig.ri F. resistono con controricorso, e depositano una memoria;
4. la Sostituta Procuratrice Generale R.M.D ha depositato conclusioni scritte ex art. 380 ter, cod. proc. civ., ed ha chiesto che il ricorso sia accolto e che, per l’effetto, sia dichiarata la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore;
Motivi della decisione
1. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione della norme sulla competenza di cui agli artt. 33, commi 1 e 2, lett. u), e 66-bis, del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo) laddove il Tribunale di Nocera Inferiore - in presenza di una lite tra professionista e consumatori, e sebbene sia pacifico che i clienti hanno la qualifica di consumatori e sono residenti in Angri che si trova nel circondario del medesimo Tribunale - ha denegato la propria competenza, facendo così prevalere in maniera erronea al foro del consumatore quello speciale di cui all’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011;
1.1. il motivo è fondato;
1.2. è ius receptum (Cass. n. 5703/2014; in termini, ex multis, Cass. nn. 21647/2021, 8406/2022, 32216/2022) che «[i]n tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 [ma lo stesso principio trova applicazione anche nel caso in cui, come nella specie, l’avvocato non chieda il decreto ingiuntivo, ma agisca con il rito sommario speciale di cui agli artt. 702 bis, 14, d.lgs. n. 150 del 2011: cfr., al riguardo, Cass. Sez. U., n. 4485/2018, punti 15 e 16], il rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall’art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore»;
1.3. inoltre, come ha evidenziato la Procuratrice generale nelle conclusioni scritte, è stato altresì chiarito (cfr. Cass. nn. 8406/2022 e 21647/2022, cit.) che, qualora il consumatore sia stato evocato dinanzi al “suo” foro (com’è accaduto nel presente giudizio) non può eccepire l’incompetenza e la competenza di altri fori. E non può eccepirla siccome, nel solco del principio per cui è l’attore che sceglie il giudice competente, è stato correttamente evocato in giudizio. La stessa giurisprudenza ha ridefinito la correlazione tra l’evenienza in cui il consumatore abbia, in veste di attore, adito un foro diverso da quello di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, evenienza in cui non si riflette la regola della “prevalenza” del foro ex d.lgs. n. 206/2005 (così Cass. n. 12981/2020, secondo cui, in tema di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se l’iniziativa dell’azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo; tale nullità, quindi, non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d’ufficio dal giudice), e l’evenienza in cui il consumatore, evocato dinanzi al “suo” foro, eccepisca la competenza di un foro diverso. Nella prima ipotesi, (sempre) nel solco del principio per cui è l’attore che sceglie il giudice competente, al connotato della “prevalenza” del foro del consumatore è da anteporre il connotato della sua “derogabilità” da parte dello stesso consumatore, ossia da parte del medesimo soggetto “debole” a favore del quale la “prevalenza” del foro ex d.lgs. n. 206 del 2005 è prefigurata. Nella seconda ipotesi, viceversa, ma anche questa volta nel solco del principio per cui è l’attore che sceglie il giudice competente, il connotato della “prevalenza” del foro del consumatore, correttamente prescelto dall’attore (non consumatore), rende vano il connotato della sua “derogabilità” da parte dello stesso consumatore;
2. nel caso in esame, il Tribunale di Nocera Inferiore, il quale, su eccezione dei resistenti, si è dichiarato incompetente e ha dichiarato la competenza funzione della Corte d’appello di Salerno, non si è attenuto ai princìpi sopra richiamati e, quindi, la decisione va cassata;
3. in conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, davanti al quale la causa deve essere riassunta ex art. 50, cod. proc. civ., che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore.
Fissa il termine di sessanta giorni per la riassunzione del giudizio.