La Cassazione pone l’accento sull’art. 111-ter, comma 3, l.fall., il quale ha la funzione di comporre l’apparente antinomia generata dagli artt. 111 e 111-bis l.fall..
L’odierna ricorrente impugna il decreto con il quale il Tribunale aveva rigettato il suo reclamo avverso il progetto di riparto di una società in fallimento che aveva previsto che il suo credito sarebbe stato escluso dalla ripartizione di quanto ottenuto dalla liquidazione della massa immobiliare, essendo invece destinato ad essere saldato solo in minima parte con il ricavato...
Svolgimento del processo
1. La Dott. S. C., ammessa al passivo del fallimento di T. P. di M. G. & C. s.n.c. in prededuzione e con riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., proponeva reclamo avverso il progetto di riparto in cui il suo credito, anziché essere soddisfatto sull’intero ricavato della procedura, veniva escluso dalla ripartizione di quanto ottenuto dalla liquidazione della massa immobiliare ed era destinato ad essere saldato soltanto in minima parte con il ricavato della massa mobiliare.
Il Tribunale di Pisa rigettava il reclamo, osservando che l’art. 111-bis, comma 2, l. fall. prevede espressamente la prevalenza dei crediti ipotecari e pignoratizi sui crediti prededucibili nella distribuzione del ricavato della liquidazione della massa attiva.
2. S. C. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 28 novembre 2017, prospettando un unico motivo di doglianza.
Gli intimati fallimento di T.P. di M.G. & C. s.n.c. e U. Banca s.p.a. non hanno svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
3. È opportuno rilevare, in primo luogo, l’ammissibilità del ricorso presentato a norma dell'art. 111 Cost., in quanto il provvedimento pronunciato dal tribunale in sede di reclamo avverso il decreto del giudice delegato che approva e rende esecutivo il piano di riparto è idoneo ad incidere in via definitiva e con forza di giudicato sostanziale sui diritti del creditore (v. Cass., Sez. U., 24068/2019, Cass. 2493/2001).
4. Il motivo di ricorso proposto assume che il giudice di merito, escludendo il credito prededucibile dalla ripartizione del ricavato della liquidazione della massa immobiliare e di parte di quella mobiliare, abbia violato l’ordine di distribuzione stabilito dall’art. 111 l. fall., secondo cui i crediti prededucibili devono essere sempre soddisfatti sull’intero ricavato della procedura in preferenza e prima di ogni altra categoria di crediti di rango inferiore.
5. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, l. fall..
5.1 L’art. 111 l. fall., applicabile ratione temporis, prevede al suo primo comma che “le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa”.
Il successivo art. 111-bis, comma 2, l. fall., stabilisce che “i crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”.
L’art. 111-ter, comma 3, l. fall., dispone che “il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale”.
5.2 Le prime due norme, come spiega la loro rubrica, regolano, la prima, l’“ordine di distribuzione delle somme” ricavate dalla liquidazione dell’attivo, la seconda la “disciplina dei crediti prededucibili” sotto il profilo delle modalità di soddisfazione.
Più precisamente, l’art. 111 l. fall. stabilisce la necessaria priorità dei crediti prededucibili nell’ordine di ripartizione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, mentre l’art. 111-bis, comma 2, l. fall. individua quali beni concorrano, con il loro ricavato, ad assicurare questa soddisfazione prioritaria.
La correlazione fra tali norme consente di comprendere che priorità di soddisfazione non significa onnicomprensività dei beni che assicurano una simile precedenza, cosicché un conto è la posizione in anteclasse nell’ordine di soddisfazione, un altro è l’individuazione del novero dei beni che concorrono a realizzare questa precedenza.
A questo proposito, l’ultimo periodo dell’art. 111-bis, comma 2, l. fall., nello stabilire che il ricavato della liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca sia escluso dalla soddisfazione dei crediti prededucibili per la parte destinata ai creditori garantiti, fissa un principio di intangibilità del realizzo dei beni oggetto di garanzia reale e di necessaria destinazione dello stesso ai titolari dei crediti di tal natura; ciò con il limite delle spese riferibili al medesimo bene, da individuarsi nelle spese specificamente sostenute per la sua amministrazione e liquidazione e in un'aliquota delle spese generali, in funzione della cui corretta imputazione il legislatore ha previsto l’istituzione dei conti speciali introducendo l’art. 111-ter l. fall..
5.3 Sotto quest’ultimo profilo l’ordinanza di questa Corte n. 18882/2022 ha precisato che “l'art. 111-bis, comma 2, l. fall. non stabilisce tout court che i crediti prededucibili siano soddisfatti con quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare con esclusione “dell’intero” ricavato dalla vendita dei beni oggetto di pegno ed ipoteca (ché, altrimenti, si porrebbe in contrasto frontale con la precedente disposizione dell’art. 111, comma 1, nn. 1 e 2, l.fall.), ma prevede, significativamente, l’esclusione (solo) «per la parte destinata ai creditori garantiti», ossia per quella porzione della corrispondente massa attiva alla cui individuazione concorre l’art. 111- ter, comma 3, l.fall., posto che è proprio il conto autonomo delle vendite dei singoli beni gravati da ipoteca, pegno, privilegio speciale mobiliare o immobiliare, che il curatore deve tenere, lo strumento attraverso il quale deve essere individuata la somma che va attribuita ai creditori muniti della relativa prelazione speciale. L’art. 111-ter, comma 3 l.fall. non è dunque …. una norma di natura meramente “contabile”, ma una fondamentale disposizione diretta a comporre l’apparente antinomia generata dagli artt. 111 e 111 bis l.fall.; essa regola infatti il concorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione, prevedendo l’imputazione al ricavato dalla vendita dei singoli beni sui quali si esercita la prelazione (maggiorato delle «entrate») delle «uscite di carattere specifico» – ossia delle spese prededucibili sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione di ciascun bene - oltre che di una quota proporzionale delle uscite «di carattere generale» della procedura, in quanto sostenute nell'interesse di tutti i creditori. In altri termini, la “parte” destinata in via esclusiva ai “creditori garantiti” – e perciò sottratta ai creditori prededucibili, nonostante essi siano di grado poziore – è individuata con riferimento al netto ad essi distribuibile, che si ottiene sottraendo dalla singola massa attiva (prezzo di liquidazione, frutti, interessi ecc.) i costi specifici funzionali alla gestione e al realizzo del bene, nonché una quota parte delle spese generali della procedura”.
5.4 Le ragioni appena illustrate sono state di recente addotte a giustificazione del decreto di inammissibilità n. 18955/2023 emesso dalla Prima Presidente di questa Corte, ai sensi dell’art. 363-bis, comma 2, cod. proc. civ., rispetto a un rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Modena.
Tale decreto, dopo ampio richiamo dell’ordinanza appena citata, rappresenta che “il tema del concorso delle spese prededucibili e dei crediti garantiti da ipoteca è stato espressamente affrontato anche in numerose pronunce meno recenti, i cui principi appaiono ancora in grado di orientare l’interprete. In Cass., Sez. I, 28 giugno 2002, n. 9490, si afferma che in sede di ripartizione fallimentare delle somme ricavate dalla vendita di beni oggetto di ipoteca, i crediti ipotecari prevalgono sui crediti prededucibili, salvo che questi ultimi si ricolleghino ad attività direttamente e specificamente rivolte ad incrementare, o ad amministrare, o a liquidare i beni ipotecati o rechino, comunque, ai titolari specifiche utilità, e salvo il limite di un'aliquota delle spese generali, che deve, in ogni caso, gravare sui beni assoggettati a garanzia reale.... 7. - In questo contesto, il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso, facendo difetto il requisito della novità della questione, richiesto dall’art. 363-bis cod. proc. civ. Vi sono infatti più pronunce di legittimità che hanno affrontato il tema del possibile contrasto interpretativo fra l’art. 111-bis, secondo comma, e l’art. 111-ter, terzo comma, legge fall., come pure quello della distinzione fra diverse tipologie di crediti prededucibili nel concorso, in particolare, con i crediti garantiti da ipoteca su beni facenti parte dell’attivo fallimentare”.
5.5 In conclusione, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione della disciplina in materia, in quanto, a fronte dell’assunto del reclamante secondo cui l’art. 111, comma 2, l. fall. “regolerebbe il concorso all’interno della categoria dei creditori prededucibili” (pag. 2 del decreto impugnato) e in assenza di contestazioni di sorta in ordine alla corretta formazione dei conti speciali previsti dall’art. 111-ter l. fall., ha “destinato” – come prevede la norma in discorso - il ricavato dei beni muniti di garanzia reale ai creditori garantiti, con la conseguente implicita acquisizione all’indistinta massa attiva del fallimento soltanto dell’eventuale residuo.
6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.