Dopo la riforma Cartabia, la richiesta dell'imputato può essere formulata con l'atto di appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio di appello.
Il Giudice di seconde cure confermava la responsabilità penale riconosciuta in capo all'imputato per il reato di sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento, commesso nella sola qualità di proprietario del bene.
Contro la decisione propone ricorso in Cassazione l'imputato deducendo, tra i vari motivi, il difetto assoluto di motivazione con riguardo alla richiesta di...
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo la responsabilità di F. S. in ordine al reato di dolosa p:) sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento, commesso nella sola qualità di proprietario del bene (art. 388, quinto comma, cod. proc. pen.), con la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con un primo motivo di censura deduce vizi congiunti di motivazione e travisamento della prova in relazione alla ribadita condanna per violazione dell'art. 388 cod. pen.
Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe interpretato in termini erronei la testimonianza resa dal figlio S.M. circa la mancanza di consapevolezza della necessità di consegnare proprio il bene pignorato oggetto dell'imputazione.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione riguardo alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con quella dei lavori di pubblica utilità nonostante l'espressa richiesta formulata con il deposito delle conclusioni scritte nell'ambito della procedura scritta cartolare in sede di appello.
Con un terzo ed ultimo motivo, deduce infine assenza della motivazione in ordine alla invocata richiesta di applicazione dell'esimente speciale di cui allo art. 131-bis cod. pen.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti oltre indicati.
2. Vanno in primo luogo dichiarati inammissibili, in quanto improponibili in sede di legittimità, il primo ed il terzo motivo di doglianza, il primo perché declinato in punto di stretto merito e volto a conseguire una diversa rilettura degli elementi di prova acquisiti nel dibattimento (segnatamente la deposizione del figlio dell'imputato M.), in maniera palesemente esorbitante dalle attribuzioni della Corte di cassazione.
Il terzo motivo si rivela, invece, aspecifico poiché pedissequamente reiterativo del corrispondente motivo di appello, debitamente considerato e congruamente argomentato dalla Corte di merito nel senso che già il gravame risultava generico sul punto (v. pag. 5 sent.), profilo che il ricorrente neppure si perita di esaminare.
3. Risulta, invece, fondato, il secondo motivo di censura.
Dall'esame delle conclusioni scritte, rassegnate il 17 marzo 2023 nell'ambito del giudizio cartolare d'appello, risulta che il difensore dell'imputato, dopo aver chiesto l'assoluzione dal reato, chiedeva, nella denegata ipotesi di conferma della condanna, la sostituzione della pena con quella pecuniaria o in via subordinata con i lavori di pubblica utilità, ossia l'applicazione di una delle pene sostitutive di quelle detentive brevi oggi previste dall'art. 20-bis cod. pen., come inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a) d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia) a decorrere dal 30 dicembre 2022.
Come correttamente rilevato dal ricorrente, la Corte di merito ha, pertanto, equivocato sulla natura della richiesta, ritenendo che la difesa dell'imputato avesse chiesto l'applicazione della pena pecuniaria a titolo principale sull'erroneo assunto che l'art. 388, quinto comma, cod. pen. contempli una pena alternativa anziché congiunta.
Si è consumata, pertanto, un'omessa pronuncia sul punto da parte della Corte di appello con violazione del principio devolutivo di cui all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Quanto alla ritualità e tempestività della richiesta, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha già affermato che ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n 150/2022, affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma anche - al più tardi - nel corso dell'udienza di discussione d'appello. Tale interpretazione non è preclusa dal principio ricavato dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l'atto d'appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata norma. Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l'applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d'appello in corso all'entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022, senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell'imputato può essere formulata con l'atto d'appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d'appello. Si tratta dell'interpretazione maggiormente conforme all'intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive" (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino ribadita recentemente da Sez. 6 del 29/09/2023, Borazio, R.G. n. 19187/23 non mass.).
In applicazione di tale principio e con riferimento al giudizio cartolare di appello, il termine utile per la difesa dell'imputato di proporre la richiesta risulta, pertanto, quello della formulazione delle conclusioni scritte, come avvenuto nel caso in esame.
4. Spetterà, dunque, al giudice del rinvio compiere detta valutazione che la Corte di appello di L'Aquila ha erroneamente omesso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della disciplina delle pene sostitutive e rinvia per il giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.