Svolgimento del processo
1.1.- La controversia in esame prende le mosse da una vicenda risalente e molto articolata che ha incrociato, in sede giudiziaria, numerose modifiche intervenute in materia di dichiarazione giudiziale di paternità che hanno inciso sullo sviluppo processuale. Tale vicenda costituisce l’imprescindibile cornice in cui si inscrivono anche le questioni prospettate con il ricorso in esame e, sia pure con estrema sintesi, va riepilogata.
1.2.- Con ricorso del 21/7/1995 B. L. chiese al Tribunale di Firenze che fosse dichiarata l'ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale che intendeva promuovere; al riguardo affermò di essere nata nel 1917 a seguito di una relazione tra sua madre B. E. e A. A..
A. A. era morto improvvisamente nel 1953 e l'unico erede A. H. era deceduto nel 1993. Nelle disposizioni testamentarie erano stati indicati come beneficiari New York University, B. I. ed altri legatari, oltre alla previsione della costituzione di un fondo patrimoniale.
In giudizio vennero convenuti e si costituirono l'esecutore testamentario, New York University e B.I. of F.. Tale procedimento si concluse con declaratoria di ammissibilità dell’azione proposta da B. pronunciata, con efficacia di giudicato, solo all’esito dei tre gradi di giudizio e dopo rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze da parte della Corte di legittimità.
Con successivo atto di ciT.ne del 31/3/1999 B. L. propose davanti al Tribunale di Firenze due domande con un'unica azione, la prima per conseguire la dichiarazione giudiziale di paternità e l’altra di natura successoria. Nel 2000 morì la parte attrice ed il giudizio proseguì con la costituzione della figlia e del proprio marito in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori nominati eredi dalla B..
Il giudice istruttore provvide a separare i giudizi, disponendo la prosecuzione dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità.
Al fine di superare l'eccezione di estinzione gli eredi dell'attrice riproposero integralmente le domande proposte. Venne disposto l'esame del DNA di A. A. e B. L. previa riesumazione, che confermò la paternità.
Il Tribunale, con ordinanza del 15/1/2007, ritenuta l'opportunità ai sensi dell'art.107 cod.proc.civ., che il processo si svolgesse anche nei confronti di un curatore speciale ne dispose la nomina mediante procedimento ex art.78 cod.proc.civ. L’impugnazione di questa ordinanza in sede di reclamo venne dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello.
L'istanza di nomina del curatore speciale venne, tuttavia, rigettata; il reclamo avverso di essa dichiarato inammissibile, così come il ricorso per cassazione.
All'esito del giudizio di primo grado relativo alla dichiarazione giudiziale di paternità, il Tribunale, con sentenza n.2634/2009, dichiarò improponibile la domanda proposta dagli eredi B. nei confronti degli eredi degli eredi di A. A. in applicazione dell’art.276 cod.civ., nella versione vigente ratione temporis.
La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 738/2013, respinse l’impugnazione degli eredi e discendenti B., incentrata sulla reiterazione dell'istanza di nomina del curatore speciale e sulla prospettata incostituzionalità dell'art.276 cod.civ. Tale decisione venne cassata dalla Corte di legittimità con la n.19790/2014.
Con la sentenza n.19790/2014, questa Corte affermò che al procedimento in questione andava applicato l’art.276 cod.civ. nella formulazione come sostituita dall’art.1, comma 5, della legge n.219/2012, secondo il quale la domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità deve essere proposta, in mancanza del presunto genitore, nei confronti dei suoi eredi e, che, in loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio doveva essere promosso.
In particolare, la Corte di legittimità così puntualizzò «Non può ritenersi, infine, che la mancata nomina del curatore integri un mero vizio processuale, sanabile dal giudice d'appello, non potendo, la mancanza fin dall'inizio della parte necessaria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto azionato, essere equiparata alla successione a titolo universale ex art. 110 c.p.c., conseguente all'insorgere di un evento interruttivo nel procedimento pendente. (Cass. 5189 del 2011)…. In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Il giudizio deve essere dichiarato nullo e, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3, la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado, perché provveda a disporre la nomina e la partecipazione al procedimento del curatore speciale ex art. 276 c.c., fermo restando il diritto d'intervenire delle parti convenute costituite. Il giudice di primo grado dovrà attenersi al seguente principio di diritto: L'art. 276 c.c., così come modificato dalla L. n. 219 del 2012, è applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1/1/2013. La mancata nomina del curatore speciale, così come richiesta dalla norma attualmente vigente, determina la necessità della rimessione della causa al giudice di primo grado.» (Cass. n.19790/2014).
A seguito di questa decisione, con ricorso in data 6 ottobre 2014, i discendenti e gli eredi B. chiesero al Tribunale di Firenze, in sede di volontaria giurisdizione, la nomina di un curatore speciale, poi nominato, nella persona del notaio Vincenzo Vettori, dal Tribunale con decreto del 19/11/2014; avverso tale decreto venne proposto reclamo da New York University e dall’esecutore testamentario avvocato A. A., reclamo che venne rigettato dalla Corte di appello di Firenze con decreto del 10/4/2015. Nelle more, gli attori, avvenuta la nomina del curatore speciale, avevano riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze con atto di ciT.ne del 10/12/2014, convenendo in giudizio anche il nominato curatore speciale, secondo il dictum della Cassazione.
Ravvisata l’esigenza di trattare preliminarmente le questioni pregiudiziali sollevate, il Tribunale di Firenze fissò prima un’udienza di precisazione delle conclusioni e poi di discussione, all’esito della quale, con l’ordinanza – avente contenuto sostanziale di sentenza non definitiva – pronunciata fuori udienza e comunicata il 15/1/2018, il Tribunale di Firenze rigettò tutte le questioni sollevate e dispose la separazione della causa di accertamento della paternità dalla causa di petizione ereditaria, sospendendo la seconda in attesa della definizione della prima.
Avverso detta ordinanza, in data 15/1/2018, NYU e l’esecutore testamentario proposero appello.
Con la sentenza depositata il 7/6/2019, oggetto della presente impugnazione, la Corte di appello di Firenze ha respinto integralmente l’impugnazione proposta da New York University e A. A., esecutore testamentario, appellanti, nei confronti di L. O. C. D. + 15, convenuti costituitisi in appello, e B. I. of F. e L. O. C. G. + 6, convenuti in appello contumaci, avverso l’ordinanza comunicata il 15/1/2018 dal Tribunale di Firenze.
Segnatamente, la Corte fiorentina ha escluso che si fosse verificata, con riferimento alle modalità di nomina del curatore speciale, l’estinzione del giudizio per violazione delle regole che fissano la competenza del giudice di rinvio e del diritto di difesa a seguito di cassazione con rinvio.
New York University e A. A. hanno proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi, illustrati da memoria.
D. L. O. C., Y. A. di M., A. A. di M., F. T. A. di M., M. A. di M., A. A. di M. e V. A. di M. hanno replicato con controricorso corroborato da memoria.
G. L. O. C., S. L. O. C., M. E. D. e M. D. D. hanno resistito con controricorso seguito da memoria.
T. F. S. V. di C. ha replicato con separato controricorso.
Tutti gli altri convenuti sono rimasti intimati.
É stata disposta la tratT.ne della controversia in camera di consiglio.
Motivi della decisione
2.1.- Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla difesa delle controricorrenti G. L. O. C. e altri per mancata impugnazione della connessa sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Firenze in data 17 luglio 2019.
Costituisce principio affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, quello secondo cui l'ammissibilità dell'appello differito avverso la sentenza non definitiva, nei cui confronti sia stata formulata riserva d'impugnazione, non è subordinata all'ammissibilità dell'appello proposto nei confronti della sentenza definitiva, in quanto il "differimento" delle impugnazioni proponibili nei confronti della sentenza non definitiva e l'onere di proporle "unitamente" a quelle contro le successive sentenze definitive (o non definitive immediatamente impugnate), sono gli unici elementi, formali e sostanziali, di collegamento tra le impugnazioni in questione. (Cass. S.U. n. 331/1996). Infatti, la parte, la quale abbia formulato la riserva di impugnazione differita di una sentenza non definitiva, non ha l'onere, quando sia sopravvenuta la sentenza definitiva, di impugnare ambedue le sentenze, e ciò sia in ragione della finalità dell'istituto della riserva e dell'impugnazione differita, che è quella di impedire la vanificazione del principio dell'unicità del processo di impugnazione, sia perché gli artt. 340, primo comma, e 361, primo comma, cod.proc.civ. non prevedono alcun criterio di collegamento - formale o sostanziale - tra le diverse impugnazioni, sia, infine, perché risulta dall'art. 129 disp. att. cod.proc.civ. che la caducazione degli effetti procrastinatori della riserva ed il determinarsi del dies a quo per l'impugnazione della sentenza non definitiva non sono ontologicamente connessi alla pronuncia della sentenza definitiva - e a fortiori alla sua impugnazione -, ma rimangono esclusivamente ancorati al prodursi di un evento cui l'ordinamento giuridico riconduce quegli effetti (Cass. n.3805/2022; Cass. n. 14193/2016; Cass. n. 9339/2008).
A maggior ragione tali principi valgono nel caso in cui, come il presente, la sentenza non definitiva sia stata immediatamente ed autonomamente impugnata e, solo successivamente, sia stata emessa la sentenza definitiva, fatti salvi, se del caso, gli effetti conseguenti all’eventuale applicazione della regola dell’art. 336, secondo comma, cod.proc.civ. in tema di effetto espansivo esterno. 3.1.- Con il primo motivo si denuncia la nullità del provvedimento impugnato e la Violazione della regola dell’efficacia del giudicato.
Sul preliminare rilievo che a seguito della cassazione con rinvio, la causa va riassunta dinanzi al giudice indicato dalla Suprema Corte, al quale devono essere contestualmente riproposte tutte le domande già avanzate nel processo cassato, i ricorrenti sostengono che era fondata la loro eccezione in base alla quale hanno contestato che i discendenti B. avessero preferito prima chiedere la nomina del curatore speciale in sede di volontaria giurisdizione e solo dopo avessero riassunto il giudizio in sede contenziosa.
Sostengono che sarebbe stato effettuato un frazionamento della domanda, modificativo della determinazione contenuta nella sentenza di legittimità, contrario all'efficacia della cosa giudicata formale. Deducono la Violazione dell’art. 389 cod.proc.civ. come conseguenza diretta dell'iniziativa in deroga e si dolgono che la Corte di appello investita della questione, non si sia pronunciata e non abbia motivato.
3.2.- Con il secondo motivo si denuncia la nullità del provvedimento impugnato per contrasto con le regole che fissano la competenza funzionale ed inderogabile del giudice del rinvio, come stabilità dalla Cassazione.
I ricorrenti deducono che la Corte d'appello abbia ammesso la competenza funzionale del giudice del rinvio, ma abbia taciuto sul profilo della inderogabilità della stessa.
Secondo i ricorrenti non è irrilevante, invece che la nomina del curatore speciale sia avvenuta con un precedente accesso alla volontaria giurisdizione, seguito solo dopo dalla riassunzione dinanzi al giudice del rinvio.
Rimarcano che la Cassazione aveva affermato che la nomina doveva essere chiesta al “giudice del merito” e che vi è stata erroneamente una deroga al carattere funzionale della competenza del giudice del rinvio perché la nomina di un curatore speciale era avvenuta in una sede diversa da quella indicata dalla Cassazione.
Sostengono che il percorso in riassunzione è scandito dall'articolo 276 cod.civ., secondo cui il curatore deve essere nominato dal giudice di fronte al quale giudizio deve essere promosso, e quindi dal Tribunale, con tutte le garanzie del processo ordinario.
Contestano quanto affermato dalla Corte di appello secondo cui il procedimento seguito e l'accesso alla volontaria giurisdizione era scelta imposta dalla normativa perché non vi era un giudizio in corso alla cui instaurazione il medesimo procedimento attivato era funzionale.
3.3.- Con il terzo motivo si denuncia la nullità del provvedimento impugnato per contrasto con gli artt. 79, 80, 737 cod.proc.civ.
Secondo i ricorrenti, anche a voler ritenere fondata la tesi del ricorso di volontaria giurisdizione prodromico alla riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, il procedimento seguito sarebbe stato erroneo con conseguente nullità del provvedimento. In proposito, osservano che l'istanza ex articolo 79 e seguenti cod.proc.civ. avrebbe dovuto essere proposta al Presidente dell'ufficio giudiziario di fronte a cui si intendeva introdurre la causa, la cui competenza per materia e funzionale e inderogabile. Si dolgono che la Corte territoriale abbia affermato che la norma in questione riguarda esclusivamente il profilo procedurale e non la competenza.
Sostengono che il Presidente del Tribunale, ove fosse stato officiato correttamente, avrebbe potuto rilevare l'erronea introduzione della domanda in sede di volontaria giurisdizione, piuttosto che dinanzi al giudice del rinvio.
3.4.- Con il quarto motivo si denuncia la nullità del provvedimento per contrasto con il principio del contraddittorio ai sensi degli artt.383, terzo comma, e 394 cod.proc.civ. sul rilievo che i discendenti B. avevano agito in sede di volontaria giurisdizione senza comunicare a New York University l'iniziativa assunta e avendo il giudice provveduto senza sollecitare confronti.
In proposito, la Corte d'appello ha respinto l'eccezione osservando che il processo di volontaria giurisdizione non prevede di solito il contraddittorio e che non era stato indicato in concreto in cosa la nomina avesse leso i diritti di difesa di New York University.
I ricorrenti criticano questa decisione deducendo che risultava V.to il principio del contraddittorio nel giudizio di rinvio che avrebbe dovuto comprendere anche la nomina del curatore speciale e che non è in discussione la struttura della volontaria giurisdizione; sostengono che al giudizio di rinvio, al cui svolgimento era funzionale la nomina del curatore speciale, dovevano partecipare tutte le parti dei processi conosciuti dalla sentenza della Cassazione del 2014, compreso l'esecutore testamentario che è litisconsorte necessario delle parti coinvolte nel processo.
Si dolgono di non avere potuto far valere i propri diritti nel giudizio in questione.
3.5.- Con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza per contrasto con l’art.389 cod.proc.civ.
Sulla premessa che l’unico giudice competente a conoscere tutte le domande conseguenti alla sentenza di cassazione e quelle a cui la causa è rinviata, sostengono che, nel caso in esame, vi è stato un frazionamento della domanda, poiché la domanda di nomina del curatore speciale era stata prodromica alla proposizione delle altre in sede di rinvio, con Violazione della norma indicata.
4.1.- I motivi di ricorso, che concernono esclusivamente le statuizioni espresse al par.2, fol.22/26 della sentenza impugnata e vanno trattati congiuntamente, sono infondati e vanno respinti.
Sostanzialmente i ricorrenti si dolgono che vi sia stato da parte della Corte di appello una Violazione del dictum rescindente espresso dalla Cassazione con la sentenza n.19790/2014 ed una Violazione delle disposizioni in tema di nomina del curatore speciale, ma così non è.
4.2.- Nel caso in esame la Cassazione (sent. n.19790/2014) ha ravvisato, alla luce del novellato art.276 cod.civ., la Violazione del litisconsorzio necessario ivi previsto in favore del curatore speciale, ove il giudizio non possa essere proposto nei confronti del preteso
padre o dei suoi eredi ed ha cassato la decisione impugnata disponendo il rinvio al primo grado.
È decisivo osservare, preliminarmente, che nel presente e peculiare caso, a seguito della cassazione con rinvio non si è dovuto procedere in primo grado ad una integrazione del litisconsorzio necessario, ma alla costituzione del rapporto processuale con l’unico litisconsorte necessario pretermesso (il curatore speciale), risultando chiaramente e definitivamente accertato che New York University e l’esecutore testamentario avevano solo la veste di interventori ai sensi dell’art.276, secondo comma, cod.civ.
4.3.- Va, quindi, affermato che:
- il procedimento di nomina del curatore speciale previsto dagli artt. 78 e ss. cod.proc.civ. è un procedimento di volontaria giurisdizione e tale resta anche qualora la nomina del curatore avvenga in corso di causa ai sensi dell’art.80, primo comma, seconda parte, cod.proc.civ.;
- la fattispecie prevista dall’art.276 cod.civ. costituisce una fattispecie legale di previsione della rappresentanza a mezzo del curatore speciale, disciplinata in modo peculiare: i) la nomina del curatore speciale è stabilita in sostituzione dei rappresentanti legali del de cuius qualora gli stessi siano gli eredi degli eredi, e quindi si tratta di fattispecie che non rientra tra quelle previste dall’art.79, primo comma, cod.proc.civ.; al più si potrebbe ritenere che sia una fattispecie predeterminata di conflitto di interessi ex art.79, secondo comma, cod.proc.civ.; ii) la nomina del curatore speciale deve precedere l’introduzione del giudizio secondo la regola ivi stabilita, a meno che la rappresentanza del de cuius da parte degli eredi degli eredi non si sia manifesta nel corso del procedimento (ma non è questa l’ipotesi, sia perché il preteso padre e il figlio suo erede era premorti già prima dell’introduzione del primo giudizio (1995), sia perché il giudizio di rinvio, a seguito di Cassazione, è un procedimento autonomo che inizia con l'atto di ciT.ne in riassunzione e perché altra è la pendenza del processo (nel caso di specie, pendente dal 1995), altra è la pendenza del procedimento (cioè la fase processuale del giudizio di rinvio ancora non iniziata e, comunque diversa e successiva, rispetto al procedimento di cassazione in cui era stata accertata la necessità di provvedere alla nomina); iii) la competenza a procedere alla nomina è stabilita dall’art.276 cod.civ. in deroga della previsione di cui all’art.80, primo comma, anche per quanto attiene alla competenza in quanto è stabilito, con disposizione speciale rispetto a quella prevista dall’art.80, primo comma, cod.proc.civ., che in mancanza degli eredi “la domanda deve essere proposta nei confronti del curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso” e, quindi, non dal Presidente dell’Ufficio giudiziario ma dal giudice davanti al quale il giudizio dovrà (successivamente) essere “promosso”, dovendosi intendere come “giudizio”, il procedimento e non il processo;
- il giudizio di rinvio, a seguito di Cassazione, è un procedimento autonomo che inizia con l'atto di citazione in riassunzione;
- non ricorre alcuna Violazione del dictum della sent. n.19790/2014 di questa Corte, che ha affermato «Al riguardo deve osservarsi che la partecipazione del curatore speciale è necessaria dal momento che non può essere accertato il diritto al riconoscimento giudiziale della paternità o maternità quando non vi siano eredi del presunto genitore senza la preventiva nomina e partecipazione al giudizio del predetto curatore, mentre gli eredi degli eredi possono soltanto intervenire in giudizio. Essa costituisce, di conseguenza, condizione ineludibile per l'accertamento della discendenza biologica, da ritenersi un elemento costitutivo dell'identità personale. Ne consegue che, nell'ipotesi, in cui il genitore o i suoi eredi diretti manchino fin dall'instaurazione del giudizio, come nella specie, il curatore speciale non può che ritenersi una parte necessaria. La norma, peraltro, prevede che debba essere nominato (in via esclusiva) dal giudice davanti al quale il giudizio "deve essere promosso". Tale organo giudiziario, di conseguenza, non può che essere individuato, anche con riferimento al caso di specie, nel giudice di primo grado, dovendo configurarsi, la predetta nomina come un adempimento cui esso è tenuto in via esclusiva» (fol.26/27) e ha concluso «Il giudizio deve essere dichiarato nullo e, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3, la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado, perché provveda a disporre la nomina e la partecipazione al procedimento del curatore speciale ex art. 276 c.c., fermo restando il diritto d'intervenire delle parti convenute costituite.» (fol.29), di guisa che il chiaro rinvio al dettato dell’art.276 cod.civ. non offre ragioni per interpretare la statuizione stessa nei differenti termini propugnati dai ricorrenti.
Quindi, nel presente caso, in osservanza del dictum della Cassazione, la istanza di nomina del curatore speciale – in vista della ciT.ne in riassunzione - venne rettamente presentata al Tribunale di Firenze (giudice di primo grado) e, a seguito della nomina, il giudizio venne introdotto nei confronti dell’unico legittimato necessario (il curatore speciale) dinanzi allo stesso Tribunale, fermo restando il diritto d'intervenire delle parti convenute costituite (gli odierni ricorrenti) al giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità (e cioè al giudizio con riferimento al quale era stata pronunciata la cassazione con rinvio) una volta che questo fosse stato “promosso” a seguito della nomina del curatore speciale, unico legittimato passivo, che si colloca nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione;
- non vi è stato, pertanto, alcun frazionamento della domanda;
- non ricorre alcuna lesione del contraddittorio nei confronti degli interventori ai sensi dell’art.276, secondo comma, cod.civ. convenuti nel giudizio di rinvio.
5.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge in favore delle parti, come separatamente costituite;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.