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15 dicembre 2023
Ecobonus: sequestro per oltre 280 milioni di euro di crediti d'imposta
La Guardia di Finanza ha sequestrato ingenti somme di crediti d'imposta inesistenti, frutto di un'articolata frode perpetrata nell'ambito del cosiddetto “Ecobonus” per accesso abusivo a sistemi informatici, tentata truffa e truffa ai danni dello Stato.
La Redazione
L'oggetto Truffa Bonus edilizi
La normativa Art. 1, commi da 344 a 349, della Legge n. 296 del 2006; art. 14 del Decreto Legge n. 63 del 2013
La disciplina La detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (c.d. Ecobonus) è stata introdotta dall'art. 1, commi da 344 a 349, della Legge n. 296 del 2006, che ne delinea l'àmbito di applicazione con riguardo alla tipologia di interventi agevolabili, alla percentuale di detrazione spettante, nonché alle modalità di fruizione della detrazione. Le agevolazioni, originariamente previste per le spese sostenute nel 2007, sono state negli anni a seguire oggetto di numerosi interventi mirati a prorogare, ampliare, rimodulare e meglio definire il campo di applicazione. Il beneficio consiste in una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell'anno in cui lo stesso è stato effettuato. Condizione indispensabile per fruirne è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l'accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l'attività d'impresa o professionale, merce o patrimoniali. L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
La notizia giuridica Le condotte illecite sono state ricostruite a partire da una denuncia presentata alle Fiamme Gialle da un noto intermediario finanziario milanese, vittima di un tentativo di truffa perpetrato mediante l'inserimento nel proprio cassetto fiscale di crediti d'imposta per un controvalore di circa 50 milioni di euro.

Successivamente, l'indagine, condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, in collaborazione con la Squadra Reati Informatici della Procura della Repubblica, ha consentito di disarticolare un meccanismo illecito di frode finalizzato all'indebita creazione e monetizzazione di crediti d'imposta maturati nell'ambito delle misure di sostegno all'economia denominate “Ecobonus”.

Gli accertamenti condotti dai finanzieri hanno permesso di ricostruire la genesi delle agevolazioni fiscali maturate e cedute:
«i crediti erano stati caricati sul portale “cessione crediti” dell'Agenzia delle Entrate, a fronte di sconti in fattura per un totale di circa 14.000 interventi di ristrutturazione edilizia, asseritamente eseguiti da imprese di costruzione presenti su tutto il territorio nazionale, poi scoperte essere evasori totali e totalmente prive di personale e di strutture idonee all'esercizio dell'attività».
Considerazioni Come precisato dal Comunicato Stampa del 6 dicembre 2023, le indagini svolte testimoniano l'impegno della Guardia di Finanza, in stretta sinergia con l'Autorità Giudiziaria, a tutela della legalità economico-finanziaria del Paese a contrasto delle frodi in materia di agevolazioni fiscali concesse a sostegno di famiglie e imprese.
Precedenti giurisprudenziali In argomento, si osserva che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37138/2023 depositata il 12 settembre 2023, chiarisce come sia sequestrabile tanto il credito d'imposta illecitamente maturato quanto il profitto conseguito mediante la cessione dello stesso. Il momento consumativo del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche allora dovrebbe ritenersi integrato allorquando il reo-contribuente può visualizzare sulla propria pagina sita nella piattaforma online dell'Agenzia dell'Entrate il credito d'imposta pari all'importo di spesa asseritamente sostenuto per l'esecuzione dei lavori che danno diritto al superbonus (e altri bonus edilizi). E dunque se il momento consumativo del reato de quo deve essere identificato nel momento dell'indebita percezione, parrebbe più corretto ritenere che il profitto del reato sia il credito d'imposta stesso e non quanto conseguito successivamente per mezzo della cessione. In altre parole, il credito d'imposta dovrebbe intendersi quale prodotto e profitto del reato al tempo stesso da sequestrare a prescindere dalla sua destinazione finale.
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