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15 dicembre 2023
Il caso processuale: l’estratto autentico delle scritture contabili può costituire prova scritta del provvedimento monitorio
La validità del decreto ingiuntivo emesso sulla scorta del credito descritto in fattura è limitata al requisito dell'autenticazione delle scritture contabili?
La Redazione
L’oggetto del processo: disconoscimento delle firme apposte sulle fatture e sugli assegni bancari sottesi all’ingiunzione di pagamento

ilcaso

Gli attori (titolari di un panificio) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale con il quale le era stato ingiunto il pagamento di un credito fondato su 14 fatture in relazione alla fornitura di farina, e su 3 assegni bancari privi di provvista. A sostegno dell'opposizione, gli attori deducevano l'omessa autenticazione notarile delle fatture e dei registri con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto; il disconoscimento delle firme apposte sulle fatture e sugli assegni bancari sottesi all'ingiunzione di pagamento; il difetto di prova in merito alla sussistenza del credito ingiunto. Costituendosi in giudizio, parte opposta eccepiva che il credito chiesto in pagamento con il decreto ingiuntivo opposto trovava fondamento nelle fatture, tutte regolarmente sottoscritte.

La normativa risolutiva

legislazione

Il Legislatore con l'art. 634 c.p.c. ha precisato che, ai fini del decreto ingiuntivo, sono prove scritte le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata. Inoltre, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del Codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture. Con la norma in esame, viene accolta una nozione molto ampia di “documento”, in quanto si attribuisce rilevanza probatoria a documenti che in un normale processo a cognizione piena non avrebbero alcun valore dimostrativo dei fatti dedotti. Infatti, la prova scritta, intesa quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione, consiste in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria.

La procedura

esempio

In tema di ricorso monitorio, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. In tal caso, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (Cass. civ., sez. II, 20 maggio 2004, n. 9593). Parimenti gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie possono costituire, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte solo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non nel giudizio di opposizione che è un ordinario giudizio di cognizione, a cui si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova, ed a cui non può estendersi l'art. 634 c.p.c., che è norma speciale rispetto agli artt. 2709 e 2710 c.c. - secondo cui le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore che le ha redatte e possono fare prova tra imprenditori, per i rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal Giudice (Trib. Nola 16 maggio 2022, n. 1050).

La soluzione del giudice

ildiritto

Nella vicenda, l'opponente aveva contestato la validità dei documenti sottesi all'ingiunzione di pagamento, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sulle fatture e sugli assegni bancari allegati dal creditore opposto, nonché l'inidoneità dei medesimi documenti alla prova del credito ingiunto. Sulla scorta delle scritture di comparazione, il c.t.u. evidenziava la compatibilità delle firme autografe in contestazione, consentendo di rilevare la compatibilità dell'impostazione e del livello di maturità grafica, nonché la concordanza delle più qualificanti caratteristiche di insieme. Quindi la firma era autografa. Quanto all'eccepito difetto di prova del credito ingiunto, si osserva che l'opponente non aveva contestato né l'esistenza del rapporto commerciale con la società opposta, né l'effettiva fornitura di farina, ma aveva eccepito genericamente la nullità del decreto ingiuntivo in ragione dell'omessa autenticazione notarile delle fatture sottese all'ingiunzione di pagamento. A tal proposito, giova premettere che a mente dell'art. 634, comma 2, c.p.c., richiamato dall'opponente a sostegno delle proprie deduzioni, il solo estratto autentico delle scritture contabili può costituire prova scritta sufficiente ad ottenere l'emissione del provvedimento monitorio; ne consegue che la validità del decreto ingiuntivo emesso sulla scorta del credito descritto in fattura non è limitata al requisito dell'autenticazione delle scritture contabili. In relazione al valore probatorio della fattura, poi, l'orientamento senz'altro prevalente è nel senso di ritenere che le semplici fatture possano costituire prova dei crediti in questione limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo o dell'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. n. 3090/79; Cass. n. 3261/79). Consegue che le risultanze documentali (fatture sottoscritte dal destinatario della merce e assegni), le dichiarazioni assunte in sede di prova testimoniale e la genericità delle contestazioni sollevate dall'opponente, fornivano elementi idonei a ritenere dimostrato il credito relativo al corrispettivo delle forniture di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.

In conclusione, alla stregua delle argomentazioni esposte e dei princìpi giuridici richiamati, risultava adeguatamente provata la pretesa economica azionata da parte opposta, in assenza dell'allegazione e dimostrazione di fatti estintivi da parte dell'opponente debitrice.

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