Nel procedimento di rescissione, l'incolpevole ignoranza del processo non può essere addotta dopo che l'imputato, rimasto assente, abbia personalmente ricevuto la notificazione del verbale con cui gli è stato comunicato il rinvio dell'udienza del processo già pervenuto nella fase del giudizio.
L'imputato ricorre per cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello di Firenze di rigettare la sua richiesta di rescissione del giudicato. Nello specifico, il ricorrente censura la presunzione di conoscenza della lingua italiana, desunta da elementi di dubbi (egli è convivente da molti anni di una cittadina italiana di madre lingua non...
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato avanzata ex art. 629-bis cod. proc. pen. da D.M. in relazione alla sentenza di condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, commi 1 e 2, 582 cod. pen., emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Livorno in data 18 maggio 2022 e divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2022;
2. Con atto a firma del difensore di fiducia, M.D. ha proposto ricorso, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 109,143,178 cod.proc.pen.
In particolare, il ricorrente deduce che nell'ordinanza impugnata la Corte territoriale ha fondato la prova della conoscenza del processo sulla base di elementi di fatto non significativi, costituiti dall'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio e dalla notificazione a mani proprie dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e di un verbale di udienza di rinvio senza ulteriori specificazioni, elementi da cui ha tratto poi la irrilevanza della dedotta ignoranza del processo perché non incolpevole.
Si obietta ex adverso che la notifica del verbale di udienza non surroga il decreto di citazione a giudizio con il corredo di tutti gli avvisi circa le facoltà concesse all'imputato.
Sotto altro profilo si censura la presunzione della conoscenza della lingua italiana, desunta da elementi dubbi (il ricorrente è convivente da molti anni di una cittadina italiana di madre lingua non italiana), e la sottovalutazione dello stato di analfabetismo che avrebbe impedito all'imputato di leggere e comprendere il significato degli atti notificatigli personalmente.
2.2. Con il secondo motivo, riguardante il profilo dell'ignoranza incolpevole, si osserva che l'analfabetismo dell'imputato è stato considerato privo di rilievo rispetto alla dedotta incapacità di leggere la lingua italiana, che è cosa diversa dalla conoscenza della lingua italiana parlata, pacificamente ammessa.
Si chiede che sia affermato il principio che la comprensione degli atti processuali deve essere certa e non può essere basata su presunzioni indimostrate.
3. Si deve dare atto che l'istanza di discussione orale presentata dal difensore non è stata considerata trattandosi di procedimento camerale che segue le forme del contraddittorio cartolare previste dall'art. 611 cod. proc. pen.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. Innanzitutto, va premesso che, essendo la sentenza impugnata divenuta irrevocabile prima della entrata in vigore dal 30 dicembre 2022 della riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, (c.d. riforma "Cartabia"), trovano applicazione integrale le disposizioni anteriormente vigenti in tema di giudizio in absentia ed in tema di rescissione (vedi l'art.89 del d.lgs n.150/2022 cit. che reca le disposizioni transitorie in materia di assenza).
Nella motivazione dell'impugnata ordinanza la Corte territoriale ha rilevato che vi erano obiettive ed incontestate ragioni per ritenere che l'imputato fosse stato messo in condizione di conoscere la pendenza del processo a suo carico, in ragione sia della notificazione regolarmente eseguita a mani proprie nei suoi confronti dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e sia, - e soprattutto - perché dopo l'instaurazione del giudizio, era stata disposta ed eseguita a mani proprie la notificazione del verbale dell'udienza di rinvio ai sensi dell'art. 420-bis, co. 5 cod.proc.pen. (recte, art. 420-quater, co. 1, vecchio testo, perché il riferimento all'art.420-bis, co. 5, cod. proc. pen. riguarda il testo riformato dalla riforma "Cartabia", non ancora vigente all'epoca in cui si è svolto il giudizio).
Si deve rammentare che la conoscenza del processo, che si assume rilevante dopo la nota sentenza delle Sez. U. Ismail, n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420, va riferita alla vacatio in judicium e non anche ai soli atti prodromici e deve essere accertata e non basata su semplici presunzioni, quali erano (non essendo ora più previste dette presunzioni nel novellato art. 420-bis cod. proc. pen. sull'assenza) l'elezione di domicilio, la nomina del difensore di fiducia, l'arresto ed il fermo, la sottoposizione ad una misura cautelare o - come avvenuto nel caso di specie - la notifica personale dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Nel caso in esame non solo vi è stata la notificazione a mani proprie dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. - di per sé non sufficiente come sopra osservato - ma vi è stata anche la notificazione a mani proprie del verbale dell'udienza di rinvio del processo in cui erano riportati oltre ai numeri di registrazione del procedimento penale anche l'indicazione del nome dello stesso difensore di ufficio designato al momento della notificazione dell'avviso di conclusioni delle indagini.
Se è pur vero che il novellato art. 420-bis cod. proc. pen. - non ancora vigente all'epoca del giudizio e quindi non applicabile al caso in esame - prevede espressamente al comma 5 che oltre al verbale di udienza di rinvio deve essere notificata personalmente all'imputato anche la richiesta di rinvio a giudizio, non può ritenersi comunque viziata da illogicità la valutazione operata dalla Corte di appello in merito alla ritenuta volontaria sottrazione da parte dello stesso alla conoscenza del processo.
Nella ricostruzione del procedimento di primo grado - non contestata in modo specifico dal ricorrente - si è rilevato che nel corso della prima udienza era stato disposto il rinvio ad altra udienza proprio per l'incertezza della conoscenza del processo, poiché la prima notificazione era stata eseguita per compiuta giacenza presso il domicilio eletto dall'imputato.
Pertanto, il Giudice procedente ha provveduto ritualmente a disporre il rinvio dell'udienza e la rinnovazione della notificazione del verbale di udienza eseguita a mani proprie nei confronti dell'imputato.
Conseguentemente, l'ignoranza della lingua italiana e l'analfabetismo non sono state apprezzate come circostanze idonee a fondare l'assunto difensivo di una assenza involontaria dell'imputato, dovuta ad una ignoranza incolpevole del processo.
La questione dell'omessa notificazione degli avvisi di legge non assume alcuna rilevanza nel procedimento di rescissione, atteso che in questa sede ciò che rileva è solo la verifica della incolpevole ignoranza del processo che non può essere addotta dopo che l'imputato, rimasto assente, abbia personalmente ricevuto la notificazione del verbale con cui gli è stato comunicato il rinvio dell'udienza del processo già pervenuto nella fase del giudizio.
3. Ai fini della rescissione, allorchè sia stata accertata la conoscenza della pendenza del processo o, in alternativa, l'ignoranza del processo non sia stata ritenuta incolpevole, è del tutto irrilevante se siano state comprese o meno le facoltà processuali, i cui avvisi sono contenuti nel decreto di citazione a giudizio e la cui mancanza può assumere rilievo solo ai fini del diverso istituto della nullità degli atti processuali, deducibile con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Nel caso di specie tale conoscenza è stata affermata sulla base di due elementi previsti dalla stessa legge come indici di conoscenza del procedimento, ovvero quello della elezione di domicilio e quello della ricezione personale della notificazione di un atto processuale riferito alla fase del giudizio, ritenuto in modo non illogico idoneo a provare la conoscenza della progressione del procedimento dalla fase delle indagini a quella del giudizio.
Detti indici di conoscenza della pendenza del procedimento non possono essere messi in dubbio solo perché l'imputato adduce di non conoscere la lingua italiana scritta.
Inoltre, anche in considerazione dell'imputazione riferita al reato di maltrattamenti in danno della moglie, non essendovi possibilità di confusione con altri procedimenti penali, è del tutto logico collegare la conoscenza dell'imputazione desunta dall'avviso del 415-bis cod.proc.pen. con la contestuale nomina del difensore di ufficio evincibile dal verbale dell'udienza relativo al medesimo procedimento pervenuto nella fase del giudizio.
In tale situazione è del tutto ragionevole ritenere che fosse il condannato a dovere allegare circostanze di segno opposto, che comprovassero che la sua assenza fosse dipesa da una ignoranza incolpevole del processo.
Nel caso di specie il ricorrente ha solo sollevato questioni attinenti alla ignoranza della lingua italiana scritta, allegando in tal modo circostanze del tutto inconferenti ai fini della prova della incolpevole ignoranza del processo.
Infatti, il riferimento all'analfabetismo è privo di rilievo sotto tale specifico profilo, perché non giustifica la condotta di chi abbia accettato di prendere in consegna ripetutamente la notificazione di atti processuali senza farsi carico di comprenderne il significato per l'incapacità di leggere la lingua italiana, peraltro mai eccepita prima, neppure al momento della sottoscrizione della ricezione dell'atto davanti al pubblico ufficiale incaricato di eseguire la notificazione.
Altro e differente è il caso in cui le notifiche siano effettuate a mani di un imputato privo della capacità di intendere e di volere, poiché lo stato di incapacità per patologie mentali o per altre cause adeguatamente documentate può senz'altro giustificare l'impossibilità di prendere consapevolezza del contenuto degli atti giudiziari eventualmente notificati.
Si deve, quindi, ribadire che il requisito della incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio all'assente che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931; Sez. 5, n. 31201 del 15/9/2020, Ramadze, Rv. 280137).
4. Alla stregua di quanto osservato, il ricorso deve essere rigett con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.