Svolgimento del processo
1. Con provvedimento in data 9/1/2023 il Giudice di Pace di Torino ha prorogato di trenta giorni il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri “Brunelleschi” di Torino di O.F., nato a Sfax (Tunisia), il 18.8.1986, disposto dal Questore di Livorno il 19-9-2022 e convalidato dal Giudice di Pace di Torino il 21- 9-2022.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Torino, che è rimasta intimata.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
Motivi della decisione
1. Il motivo di ricorso è così rubricato: « Violazione dell’art. 6 comma 5,6,7,8 D. Lgs 142/2015, nonché dell’art. 14 c. 5 D. lgs 286/98 e dell’art. 32 c. 4, art. 35 bis c. 3, 4, 5 D. Lgs 25/2008: il trattenimento non poteva essere prorogato per tardività della richiesta di proroga del 5/1/2023, in quanto il termine di 30 giorni previsto dall’art.14 D.lgs 286/98, iniziato a decorrere il 19/9/2022 e sospeso dal 12/10/2022 al 21/12/2022, era scaduto il 27/12/2022». Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato è illegittimo perché il Giudice di Pace ha ritenuto erroneamente che la sospensione del termine di trattenimento ex art. 14 D lgs 286/98 fosse cessata non con la formale comunicazione ex art. 136 cod. proc. civ. del provvedimento del cautelare ex art. 35 bis D lgs 25/2008 al Ministero dell’Interno (nel caso di specie effettuata il 21/12/2022), ma con la conoscenza effettiva acquisitane dal Questore, conseguita solo il 3/1/2023. Deduce che l’istanza di “sospensiva” della decisione di diniego della domanda di protezione era stata rigettata con decreto 25/11/2022, comunicato al Ministero dell’Interno il 30/11/2022 e definitivamente archiviata con decreto comunicato ex art. 136 cod. proc. civ. il 21/12/2022, al Ministero dell’Interno e rileva di avere prodotto la documentazione attestante tali fatti. In particolare il ricorrente deduce di avere allegato e documentato al Giudice di pace che l’istanza cautelare di sospensione del diniego di protezione internazionale era stata respinta con decreto del 25/11/2022 (doc. 4) comunicato, ex art. 136 cod. proc. civ., al Ministero dell’Interno presso Commissione Territoriale di Torino il 30/11/2022 (doc. 5), e il procedimento cautelare era stato definito con decreto di archiviazione del 20/12/2022 (doc. 6), comunicato anch’esso al Ministro dell’Interno presso Commissione Territoriale di Torino (alla sua pec "rifugiati.torino@pec.interno.it” indicata nel Registro delle PP.AA., Pubblico Elenco di cui all’art. 16 c. 12 d.l. 179/2012), il 21/12/2022 (doc. 6). Rileva che il termine di trenta giorni, iniziato a decorrere il 19/9/2022, risultava sospeso nel periodo dal 12/10/2022 al 21/12/2022 ed era, pertanto, venuto a scadere il 29/12/2022, sicché l’istanza di proroga del 5/1/2023 era da ritenersi tardiva e, di conseguenza, da rigettare. Ad avviso del ricorrente, erroneamente il Giudice di Pace ha aderito alla tesi dell’Amministrazione, subordinando la fine della sospensione del termine di trattenimento ex art. 14 non all’adozione del provvedimento che rigettava la sospensiva e alla sua comunicazione ex art. 136 cod. proc. civ. al Ministero dell’Interno, ma a un ulteriore e informale comunicazione trasmessa direttamente alla Questura. Deduce che l’art 6 comma 5 D. lgs. 142/2015 prevede la sospensione del termine del trattenimento ex art. 14 c. 5 D.lgs 286/98 e ne indica in modo preciso la decorrenza (dalla domanda di asilo) e la durata massima di 60 giorni ( Quando il trattenimento è già in corso, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale ... per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda). Benché la norma preveda il trattenimento di 60 giorni occorre tenere presente la disposizione del comma 6 del medesimo articolo, secondo cui il trattenimento debba comunque cessare quando ne vengano meno i presupposti legati alla necessità dell’esame della domanda. Venuti meno tali presupposti, il trattenimento potrà proseguire solo in presenza di “ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” ( Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Ad avviso del ricorrente, la norma onera l’Amministrazione ad adempiere alle procedure in modo diligente ed esclude che ritardi non imputabili al richiedente determinino il protrarsi di un trattenimento non giustificato da oggettive esigenze di procedura, sicché è il Ministero dell’Interno, destinatario delle comunicazioni di cancelleria rese nel corso del procedimento ex art. 35 bis D. lgs 25/2008, a doversi preoccupare di informare la Questura della chiusura del procedimento di merito ovvero di quello cautelare, laddove ne derivi la necessità di dare corso alla già decretata espulsione dello straniero. Rimarca il ricorrente che la locuzione “l’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art. 35 bis” esclude la necessità che debba essere fornita una conoscenza effettiva al Questore, poiché è il Ministero dell’Interno a ricevere formale comunicazione dell’adozione del provvedimento cautelare ex art. 35 bis D.Lgs 25/2008 ed è suo onere darne tempestiva comunicazione al proprio ufficio periferico.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide (Cass.23897/2022), ha ricostruito i rapporti fra il trattenimento disposto dal questore ai sensi dell’art. 14, comma 5 d.lgs. 286/1998 nei confronti dello straniero in vista dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ed il trattenimento disposto, sempre dal questore, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 142/2015 dopo che lo stesso straniero, già destinatario di espulsione o respingimento e trattenuto in un CPR, abbia proposto domanda di protezione internazionale. E’ stato, infatti, chiarito che la legge prevede all’art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015, cit., che la presentazione della domanda di protezione internazionale da parte di soggetto già trattenuto ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 determina la sospensione dei termini di durata del trattenimento già in corso, per effetto della proroga disposta dal questore e convalidata dal tribunale (in composizione monocratica), in funzione, appunto, dell’espletamento dell’esame della domanda di protezione internazionale. L’art. 6 comma 6, d. lgs. 142/2015 dispone che “il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda ai sensi dell’articolo 28 bis, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 25 del 2008 (omissis) salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell’articolo 14 del d.l.gs. n.286/1998. Eventuali ritardi nell’espletamento delle procedure amministrative preordinate all’esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento”. Definito, quindi, l’esito di tale domanda secondo la scansione delineata dall’art. 6, comma sei, sette ed otto, d.lgs. 142/2015, si verifica in via generale la ripresa della decorrenza del termine di durata del trattenimento a suo tempo disposto dal questore ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs.286/1998 e convalidato dal giudice di pace, in precedenza sospeso, come si è visto, per effetto della presentazione della domanda di protezione internazionale. Rispetto a tale ripresa è, quindi, onere dell’autorità di polizia richiedere e ottenere dal giudice di pace le eventuali proroghe, necessarie per il legittimo protrarsi del trattenimento, entro la scadenza del termine della precedente (cfr. Cass. 23897/2022 citata; Cass.8840/2023).
2.2. Ciò posto, nel caso di specie, si pone la questione di individuare quale sia la data a decorrere dalla quale debba ritenersi verificata la “ripresa” del termine di durata del trattenimento a suo tempo disposto dal questore ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs.286/1998 e convalidato dal giudice di pace, in precedenza sospeso per effetto della presentazione della domanda di protezione internazionale. Sostiene il ricorrente che sia il Ministero dell’Interno, destinatario delle comunicazioni di cancelleria rese nel corso del procedimento ex art. 35 bis D. lgs 25/2008, a dover tempestivamente informare la Questura della chiusura del procedimento di merito ovvero di quello cautelare, laddove ne derivi la necessità di dare corso alla già decretata espulsione dello straniero. Invece il Giudice di Pace, aderendo alla tesi dell’Amministrazione, ha ritenuto che la sospensione del termine dell’iniziale trattenimento fosse cessata non a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di rigetto della sospensiva, ex art. 136 cod. proc. civ., al Ministero dell’Interno, ma a partire dalla data della comunicazione del medesimo provvedimento trasmessa direttamente alla Questura.
3. Ritiene il Collegio che l’opzione interpretativa accolta dal Giudice di Pace non possa ritenersi corretta.
3.1. Occorre ribadire che, per l’ordinamento interno, il trattenimento amministrativo dello straniero, sia esso disposto ex art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1990 che ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 142/2015 costituisce misura che, come ricordato ripetutamente dalla Corte costituzionale, determina l’assoggettamento fisico all’altrui potere, indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale protetta dall’art. 13 Cost., poiché l'autorità competente, avvalendosi della forza pubblica adotta misure che impediscono di abbandonare il luogo (cfr. Corte cost. n. 105/2001 e n. 127/2022). A ciò si aggiunga che il quadro normativo nazionale di riferimento ¿ che involge l‘applicazione coordinata delle disposizioni riguardanti la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero già destinatario della misura del trattenimento ex art. 14 d.lgs. 286/1998 e del possibile trattenimento disposto ex art. 6 d.lgs. 142/2015 ¿ deve essere interpretato alla luce del generale principio giurisprudenziale dell’interpretazione conforme (cfr. Corte di giustizia, sent. 24 giugno 2010, causa C-98/09, Sorge, punto 53 e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali; nonché. da ultimo, sent. 24 gennaio 2012 causa C-282/10, Maribel Dominguez) e del principio di leale collaborazione (4.3. TU.E.).
La delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge, infatti, chiaramente anche dalla giurisprudenza unionale (cfr. Cass.504/2023), la quale ha non solo ribadito che il trattenimento e la proroga del trattenimento dello straniero sono assimilabili a detenzione, ma ha anche di recente chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, dell’art. 9, commi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l'accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale, e dell'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell’Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d'ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l'eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, finanche sebbene non invocata dall'interessato (Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, cause C-704/20 e C-39/21).
3.2. In quest’ottica, la locuzione dell’art.6, comma 7, del d.lgs. n.142/2015, nella parte in cui richiama “l’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art. 35 bis” va interpretata, in applicazione dei suesposti principi, in senso rigoroso e rispettoso del rango dei diritti incisi, considerato che l’allungamento del periodo di sospensione del trattenimento originario si traduce automaticamente nell’allungamento del periodo in cui può chiedersi una sua proroga e, dunque, in un allungamento della sua durata. Ne consegue che sussiste a carico dell’Amministrazione procedente un onere di diligenza nella riattivazione dell’originario procedimento avanti al Giudice di Pace, discendente dalla cessazione dell’effetto sospensivo, che si determina, per l’appunto, con la comunicazione dell’“adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art. 35 bis” alla “Amministrazione procedente”, senza che sia dato distinguere tra Amministrazione centrale e territoriale, e ciò in ragione sia del principio di leale collaborazione, sia, ancora una volta, del rango dei diritti incisi.
3.3. Nel caso di specie, il Ministero dell’Interno, destinatario della comunicazione di cancelleria resa nel corso del procedimento ex art. 35 bis D. lgs 25/2008, avrebbe dovuto immediatamente informare la Questura della chiusura definitiva del procedimento cautelare di merito, stanti gli effetti giuridici che ciò comportava sull’altro procedimento pendente avanti al Giudice di Pace e finalizzato a dare esecuzione al già decretato respingimento dello straniero. Deve, infatti, ritenersi, per quanto si è detto, che dalla data di quella comunicazione fosse cessato l’effetto sospensivo ed avesse ripreso a decorrere il termine di trenta giorni di durata dell’iniziale trattenimento.
Orbene, allorquando l’Amministrazione aveva depositato la richiesta di proroga (3-1-2023), il suddetto termine era già scaduto, secondo la ricostruzione in fatto che risulta dal verbale d’udienza ed implicitamente confermata dal Giudice di Pace, che ha ritenuto tempestiva la richiesta di proroga solo ed esclusivamente perché ha valutato, erroneamente, non rilevante la precedente comunicazione della definitiva chiusura della fase cautelare avanti al Tribunale effettuata al Ministero.
4. In conclusione, il ricorso va accolto e, conseguentemente, il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta (ovvero il termine di scadenza della precedente proroga). Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Torino.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.