Entro il termine suddetto deve avvenire l'accettazione da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario destinatario dell'atto.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza (ud. 9 novembre 2023) 18 dicembre 2023, n. 50474
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare Tribunale di Terni ha dichiarato ai sensi degli artt. 591 c.p.p. e 87-bis d.lgs. n. 150/2022 l'inammissibilità dell'appello proposto a mezzo di posta elettronica certificata dal difensore di MK avverso la sentenza con la quale il medesimo giudice lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990.
2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. In particolare il ricorrente eccepisce che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 87-bis comma 8 d. lgs. n. 150/2022 senza tenere conto di quanto disposto dall'art. 4-ter del d.l. n. 51/2023 che ha sospeso le disposizioni del decreto legislativo menzionato. Non di meno altrettanto erroneamente l'ordinanza avrebbe ritenuto intempestiva l'impugnazione perché presentata il 20 giugno 2023 anziché entro il termine ultimo stabilito dall'art. 585 c.p.p. e individuato nel 19 dello stesso mese e anno, senza considerare quanto stabilito dal primo comma del citato art. 87-bis, per cui il deposito via pec dell'impugnazione deve ritenersi tempestivo se eseguito entro ventiquattro ore del gior 6 di scadenza. Ancora Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, secondo la giurisprudenza, Il termine per la presentazione dell'impugnazione inizia a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito della motivazione della sentenza impugnata. Infine, attesa il differimento dell'entrata in vigore del regime obbligatorio ed esclusivo delle disposizioni sul depositi telematici degli atti difensivi di cui al d.lgs. 149/2022, alcuna rilevanza assume il difetto di sottoscrizione digitale d l'impugnazione da parte del difensore, Invece ritenuto dal Tribunale ulteriore ca sa di Inammissibilità della stessa nel caso di specie.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere pertanto rigettato.
2. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e 87-bis d.lgs. n. 150/2022 fappello proposto nell'interesse dell'imputato a mezzo di posta elettronica certificata in quanto trasmesso ad un indirizzo diverso da quello indicato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati per il Tribunale di Terni. Non di meno il giudice del merito ha altresì rilevato l'intempestività dell'impugnazione, in quanto depositata il giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per la sua presentazione ai sensi del combinato disposto dei commi 1 lett. c) e 2 lett. c) dell'art. 585 c.p.p. Infine l'ordinanza impugnata ha rilevato una ulteriore causa di inammissibilità dell'appello nel fatto che l'atto trasmesso non era stato sottoscritto digitalmente dal difensore, come invece espressamente richiesto dall'art. 87-bis comma 3 d.lgs. n. 150/2022.
3. Ciò premesso la prima doglìanza del ricorrente è manifestamente infondata.
3.1 Ed infatti l'art. 87-bis commi 1 d.lgs. n. 150/2022 (per come introdotto dall'art. 5- quinquies I. n. 199/2022), nell'attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dallo stesso decreto in materia di processo telematico, ha configurato un regime transitorio nel quale è consentito - come già in precedenza dalla legislazione emanata a seguito dell'emergenza pandemica - il deposito con valore legale degli atti di nsivi mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'autorità giudiziaria cui sono diretti inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
3.2 Nella vigenza del regime transitorio individuato dalla disposizione citata (tutt'ora attuale) tale modalità di deposito è per l'appunto consentita, a non imposta, potendo ìl difensore continuare per ora al deposito degli a i in forma cartacea presso la cancelleria del giudice al quale sono direttì. Qualor però lo stesso difensore decida di avvalersi della facoltà attribuitagli dalla norma, egli è tenuto a rispettare le modalità dalla stessa prescritte per la presentazior,,e dell'atto ed ln particolare, in caso di presentazione di un atto di impugnazione, quelle specificamente dettate in proposito dai commi 3 e 4 dello stesso art. 87-bls, Il quale, a( successivo comma 7, stabilisce che l'impugnazione proposta a mezzo "pec" è inammissibile, oltre che nei casi disciplinati dall'art. 591 c.p.R., aridiie quando: a) l'atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1 dell'articolo menzionato; c) l'a o è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile,, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al menzionato comma 1, all'ufficio che ha emess0 Il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta dì riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.
3.3 Nel caso di specie il difensore si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 87-bis comma 1 d.lgs. n. 150/2022 per depositare l'appello proposto nell'interesse della ma, come rilevato dall'ordinanza impugnata, non ha rispettato le prescrizioni imposte dalla norma e in particolare ha trasmesso l'atto ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello riferito dallo al Tribunale di Terni che aveva emesso il provvedimento impugnato, né ha provveduto a sottoscriverlo digitalmente.
Il ricorso non contesta l'effettività di tali circostanze, ma eccepisce l'effetto sospensivo delle disposizioni del d.lgs. n. 150/2022 a seguito di quanto successivamente previsto dall'art. 4-ter I. n. 87/2023. Eccezione che risulta destituita di qualsiasi fondamento, posto che la disposizione da ultima citata ha ad oggetto esclusivamente la sospensione fino al 31 dicembre 2023 della disciplina dettata dalla c.d. riforma Cartabia per la notifìcazione da parte degli avvocati degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali e non certo quella relativa al deposito degli atti difensivi penali prevista dal citato artt. 87-bis d.lgs. n. 150/2022. Manifestamente infondata per le medesime ragioni è anche l'ulteriore obiezione del ricorrente per cui il rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni dettate per il processo civile dal d.lgs. n. 149/2022 implicherebbe l'irrilevanza della mancata sottoscrizione digitale dell'atto di appello, che invece, come già ricordato, il comma 7 dello stesso art. 87-bls citato espressamente prevede come causa di inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso una sentenza penale.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 87-bis comma 8 d.lgs. n. 150/2022 alla luce delle ripetute violazioni della disciplina contenuta negli altri commi dello stesso articolo rilevate.
4. I vizi concernenti la procedura di presentazione dell'appello riscontrati in precedenza erano sufficienti, come detto, a giustificare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione pronunziata dal Tribunale, talchè è perfino superfluo affrontare l'ulteriore questione ,proposta con il ricorso e concernente la terza causa di inammissibilità individuata dal provvedimento impugnato, ossia quella relativa all'intempestività del deposito dell'atto.
In proposito il ricorso è fondato, ancorchè per motivi diversi da quelli prospettati.
Ed infatti l'art. 87-bis comma 1 d.lgs. n. 150/2022 prevede che il deposito telematico di un atto difensivo è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno in cui scade il termine fissato dalla legge per la sua presentazione, rimanendo inteso che la condizione è rispettata qualora nel termine orario indicato avviene l'accettazione da parte èlet sistema Informatico dell'ufficio giudiziario cui l'atto è indirizzato (Sez. 4, n. 312,30 del 14/06/2023, Macrì, Rv. 284854).
Non è poi in dubbio secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimjtà - che qui si intende ribadire - che, ai fini della tempestività della Impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame ex art. 585, comma 2, lett.c), c.p.p., comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, c.p.p., cui non deroga il predetto art.585 (ex multis Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, Di Blasi, Rv. 283273).
Nel caso di specie la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Terni appellata dal ricorrente aveva fissato in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544 c.p.p. e il giudice lo ha rispettato. Conseguentemente il termine per proporre l'impugnazione ha iniziato a decorrere il 6 maggio 2023 con scadenza alle ore 24 del 19 giugno 2020, mentre l'invio dell'atto di appello a mezzo "pec" è avvenuto il giorno successivo alle ore 15.59 e dunque oltre il quarantacinquesimo giorno indicato nel citato art. 585 comma 2 lett. c) c.p.p., risultando dunque incontrovertibilmente tardivo il suo deposito.
Ciò non di meno deve rilevarsi che la competenza a rilevare l'inammissibilitcà dell'appello per la sua intempestiva presentazione non spettava al giudice che aveva emesso la sentenza appellata, bensì al giudice dell'appello, posto che l'art. 87-bis comma 8 d.lgs. n. 150/2022 riserva Il vaglio di ammissibilità dell'impugnazione al giudice a quo esclusivamente con riferimento ai requisiti elencati nel precedente comma 7 del medesimo articolo ossia quelli precipuamente attinenti all'utilizzo della sua trasmissione a mezzo della posta elettronica. Sotto questo profilo, dunque, l'ordinanza impugnata è affetta da nullità assoluta per difetto di competenza funzionale del G.u.p. del Tribunale di Terni, vizio che peraltro non comporta il suo annullamento per le ragioni già illustrate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.