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19 dicembre 2023
Con la Cartabia deposito telematico dell’atto difensivo entro le ore 24 della data di scadenza

Entro il termine suddetto deve avvenire l'accettazione da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario destinatario dell'atto.

La Redazione
L'odierno imputato ricorre in Cassazione contro la statuizione del GIP che ha dichiarato inammissibile la sua impugnazione in relazione alla condanna emessa nei suoi confronti per il reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990. In particolare, è stata rilevata l'intempestività del gravame in quanto depositato il giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per la sua presentazione ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 2 lett. c), dell'art. 585 c.p.p.
 
Tra più motivi, il ricorrente lamenta l'errata applicazione delle disposizioni in materia di notificazione degli atti difensivi e relativi termini a seguito dell'entrata in vigore della Cartabia.
 
Con sentenza n. 50747 del 18 dicembre, la Corte Suprema ritiene il ricorso fondato, anche se per motivi diversi da quelli prospettati.
 
L'art. 87-bis, comma 1, D.Lgs. n. 150/2022 prevede che «il deposito telematico di un atto difensivo è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno in cui scade il termine fissato dalla legge per la sua presentazione»; condizione che è rispettata quando nel termine indicato avviene l'accettazione da parte del sistema Informatico dell'ufficio giudiziario destinatario.
A tal riguardo, l'orientamento giurisprudenziale prevalente afferma che «ai fini della tempestività della Impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame ex art. 585, comma 2, lett.c), c.p.p., comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, c.p.p.».
 
Ciò detto, nel caso di specie, la sentenza appellata dal ricorrente aveva fissato in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544 c.p.p. e il giudice lo ha rispettato. Di conseguenza il termine per presentare appello ha iniziato a decorrere il 6 maggio 2023 con scadenza alle ore 24 del 19 giugno 2020, mentre l'invio a mezzo PEC dell'atto di gravame è avvenuto il giorno successivo alle ore 15.59, dunque oltre il quarantacinquesimo giorno indicato nel citato art. 585 cit., risultando così tardivo il suo deposito.
 
Tuttavia, la competenza a rilevare l'inammissibilità dell'atto per intempestività non spettava al Giudice che aveva emesso la sentenza appellata, bensì al Giudice dell'appello, posto che l'art. 87-bis cit. riserva il vaglio di ammissibilità dell'impugnazione al giudice a quo esclusivamente con riferimento ai requisiti previsti nel precedente comma 7 della stessa disposizione, ossia quelli precipuamente attinenti all'utilizzo della sua trasmissione tramite posta elettronica. Sotto questo profilo, dunque, l'ordinanza impugnata è affetta da nullità assoluta per difetto di competenza funzionale.