Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Rovigo, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, decidendo in ordine all'appello proposto al pubblico ministero contro l'ordinanza del rigetto della richiesta di sequestro preventivo disposto nei confronti del ricorrente in relazione ad una truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen., reato che, dopo la novella dell'art. 85 d.lgs n. 150 del 2022, era procedibile a querela; rilevava altresì che la querela non era stata presentata entro il termine previsto dall'art. 85 del d.lgs 150 del 2022 e che, comunque, non poteva ritenersi che la condizione di procedibilità fosse integrata dalla querela proposta "tardivamente" quando il reato era procedibile ex officio.
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 120 e ss. cod. proc. pen., art. 85 d.lgs n. 150 del 2022) la manifestazione di volontà punitiva, sebbene espressa attraverso una querela "tardiva" con riguardo alla normativa vigente all'epoca in cui reato alla procedibile d'ufficio, avrebbe dovuto essere valorizzata al fine di ritenere sussistente la condizione di procedibilità.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
1.1.Il collegio intende dare continuità alla giurisprudenza che, ai fini della rilevazione della condizione di procedibilità valorizza la "volontà punitiva" espressa, anche in modo irregolare, dunque tardivo, prima delle modifiche del regime di procedibilità a querela. Sul punto si è affermato che la "costituzione di parte civile" non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844).
Deve essere immediatamente rilevato che la costituzione di parte civile costituisce sicuramente la espressione "tardiva" della volontà punitiva, dato che può avvenire solo dopo l'esercizio dell'azione penale.
Percorrendo lo stesso solco interpretativo tracciato valorizzando la volontà punitiva dell'offeso, si era già affermato che la sussistenza della voluntas puniendi da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae (Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557; Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 266258; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801).
Si tratta di un approdo interpretativo condiviso dalle Sezioni Unite che, con riferimento alla disciplina transitoria prevista dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che prevede che ai titolari del diritto di querela dei reati per i quali è stato modificato il regime di procedibilità, deve essere somministrato un avviso per potere esercitare il loro "nuovo" diritto, hanno affermato che l'avviso "non" debba essere dato quando l'offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instare per la punizione dell'imputato, e, dunque anche quando si sia costituito parte civile (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552, § 3.2.).
Estendendo la ratio di tali decisioni al caso della querela proposta "tardivamente" quando il reato era, in origine, procedibile ex officio ed è divenuto, successivamente, procedibile a querela, deve ritenersi che la modifica del regime di procedibilità, con l'introduzione della necessità della querela, non osti al riconoscimento della sussistenza della volontà di punire quando la stessa, sia già stata espressa dall'offeso con la costituzione di parte civile o con una querela, apparentemente "tardiva", ma invero proposta quando non condizionava la procedibilità.
Si tratta di decisioni solo in apparente contrasto con quelle secondo cui, con riguardo ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla parte lesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione "anche" in relazione alla persona offesa che abbia precedentemente manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., non avendo rilievo eventuali irregolarità della querela afferenti a un momento procedimentale in cui la stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (Sez. 2, n. 16760 del 19/01/2023, Zilli; Sez. 2, n. 44692 del 08/11/2022, Obertelli, Rv. 283793; Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465; Rv. 284526 - 01 Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, Greco, non mass. sul punto; in senso conforme Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Torna, non mass. sul punto, nonché Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, Panizzi, non mass.; da ultimo, Sez.2, n. 48277 del 24/11/2022, p. civ. in proc. Merlino ed altro, non mass.).
Tali decisioni affermano che la querela proposta tardivamente quando non era richiesta ai fini della procedibilità, non elide il diritto a ricevere l'avviso previsto dalla norma transitoria. Si tratta di interpretazioni che, invero si risolvono anch'esse nella negazione delle rilevanza della "tardività" della manifestazione della volontà punitiva quando la stessa non condizionava la procedibilità.
In linea con tale ratio decidendi si afferma che la intempestività della manifestazione della volontà punitiva non osta alla valorizzazione della stessa quando il regime di procedibilità sia successivamente mutato, essendo la disciplina transitoria riservata ai casi in cui la volontà punitiva non sia stata espressa.
In sintesi: si ritiene che il mutamento del regime di procedibilità non impedisca di valorizzare la volontà dell'offeso di perseguire penalmente l'autore del reato espressa irregolarmente quando la querela non era richiesta.
1.2. Nel caso in esame la querela risulta proposta, seppur tardivamente, quando la condizione di procedibilità non era richiesta, tale espressione di volontà, al pari della costituzione di parte civile - tardiva anch'essa - deve essere valorizzata al fine di ritenere sussistente la condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Rovigo, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5 cod. proc. pen..