Il Decreto Anticipi aveva previsto che, in seguito agli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 2 novembre 2023, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza tra il 2 novembre e il 17 dicembre 2023 si sarebbero considerati tempestivi ove effettuati in unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.
La Legge di conversione del c.d. Decreto Anticipi (
Nello specifico, la Legge dispone che i versamenti di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e di premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza tra il 2 novembre e il 17 dicembre 2023 si considerano tempestivi ove effettuati, in unica soluzione, e senza applicazione di interessi, entro il 18 dicembre 2023.
Proprio in relazione a ciò, giungono chiarimenti e istruzioni operative dall’INPS, con il messaggio n. 4568/2023, e dall’INAIL, con l’istruzione operativa n. 13118/2023.
Per quanto concerne le indicazioni dell’INPS, l’Istituto specifica innanzitutto l’ambito di applicazione soggettivo della norma, che si estende a:
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In secondo luogo, l’Istituto chiarisce quali versamenti rientrano nel differimento:
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Con riferimento alle istruzioni operative fornite dall’INAIL, invece, si segnala che la sospensione riguarda i datori di lavoro privati nonché i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione di raggi X e di sostanze radioattive.
La sospensione si applica solo alle PAT (posizioni assicurative territoriali) con sede dei lavori nei territori colpiti dall’alluvione e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori. |
Ricadono nel periodo di sospensione:
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