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20 dicembre 2023
Alluvione in Toscana: arrivano le indicazioni dell’INPS e dell’INAIL in vista della ripresa dei versamenti

Il Decreto Anticipi aveva previsto che, in seguito agli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 2 novembre 2023, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza tra il 2 novembre e il 17 dicembre 2023 si sarebbero considerati tempestivi ove effettuati in unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.

La Redazione

La Legge di conversione del c.d. Decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023, conv. in L. n. 191/2023) contiene delle disposizioni che differiscono i termini per gli adempimenti previdenziali e il versamento dei contributi e dei tributi per le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato per via dell'alluvione che ha duramente colpito tali zone lo scorso novembre.
Nello specifico, la Legge dispone che i versamenti di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e di premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza tra il 2 novembre e il 17 dicembre 2023 si considerano tempestivi ove effettuati, in unica soluzione, e senza applicazione di interessi, entro il 18 dicembre 2023.

Proprio in relazione a ciò, giungono chiarimenti e istruzioni operative dall’INPS, con il messaggio n. 4568/2023, e dall’INAIL, con l’istruzione operativa n. 13118/2023.

Per quanto concerne le indicazioni dell’INPS, l’Istituto specifica innanzitutto l’ambito di applicazione soggettivo della norma, che si estende a:

esempio

  • Datori di lavoro del settore privato;
  • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • Committenti e liberi professionisti soggetti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

In secondo luogo, l’Istituto chiarisce quali versamenti rientrano nel differimento:

esempio

  • Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro privati relative ai periodi di ottobre e novembre 2023;
  • Contributi dovuti alla Gestione separata da committenti in seguito alle denunce dei compensi erogati nei mesi di cui sopra per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate;
  • Contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata in scadenza per i periodi interessati, quali secondo acconto per l’anno di imposta 2023;
  • Contributi dovuti alle Gestioni speciali da artigiani e esercenti attività commerciali sul minimale di reddito imponibile per il terzo trimestre 2023 e il secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023;
  • Versamenti riguardanti l’emissione 2023 della terza rata con scadenza originaria di pagamento fissata al 16 novembre 2023 per lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiari.

Con riferimento alle istruzioni operative fornite dall’INAIL, invece, si segnala che la sospensione riguarda i datori di lavoro privati nonché i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione di raggi X e di sostanze radioattive. 

attenzione

La sospensione si applica solo alle PAT (posizioni assicurative territoriali) con sede dei lavori nei territori colpiti dall’alluvione e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

Ricadono nel periodo di sospensione:

precisazione

  • La quarta rata dell'autoliquidazione 2022-2023 con scadenza 16 novembre 2023;
  • Il premio mensile per l'assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca di cui alla L. n. 250/1958;
  • I premi assicurativi con scadenza ricadente nel periodo compreso tra il 2 novembre e il 17 dicembre 2023.
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