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21 dicembre 2023
Ricorso per cassazione improcedibile se la copia della pronuncia redatta in formato digitale è priva dell’attestazione della cancelleria

In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte Suprema verificare se e quando il provvedimento impugnato è effettivamente venuto ad esistenza.

La Redazione
Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione presentata da Tizio in ordine al sollecito notificatogli da Equitalia per il recupero di sanzioni da violazioni del Codice della strada. In secondo grado, il Tribunale riforma tale decisione accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
 
La questione giunge così davanti alla Corte Suprema, su ricorso dell'uomo. Con ordinanza n. 35612 del 20 dicembre 2023, la sezione Terza Civile ne rileva l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c..
 
Secondo tale norma, la produzione della copia autentica - recante l'attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione - della sentenza impugnata è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. La pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale, infatti, si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati». Pertanto, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all'originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso è improcedibile ex art. 369 cit..
 
In conclusione:

giurisprudenza

«per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all'originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l'attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema. 
In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo; ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile) (..).
La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d'altronde, di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato».
Ciò presupposto, nel caso di specie, il ricorrente ha depositato una copia della sentenza che non reca, in realtà, alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo.
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