In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte Suprema verificare se e quando il provvedimento impugnato è effettivamente venuto ad esistenza.
|
«per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all'originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'
In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo; ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile) (..).
La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d'altronde, di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato».
|
Svolgimento del processo
Si espone in ricorso che L. S. D. propose opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c., in relazione al sollecito di pagamento notificatogli da Equitalia in data 13.7.2016, per il recupero di sanzioni da violazioni del c.d.s. irrogate da Roma Capitale, già oggetto di 14 cartelle di pagamento, per complessivi € 6.617,17, per non essere mai state notificate dette cartelle, nonché i relativi VAV. L’adito Giudice di pace di Roma accolse l’opposizione con sentenza del 3.4.2017, che il Tribunale di Roma riformò parzialmente, accogliendo l’appello di AdER, con sentenza asseritamente recante il n. 2713/21, pubblicata il 15.2.2021.
Avverso tale sentenza, L. S. D. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso AdER, mentre Roma Capitale non ha svolto difese. In data 6.10.2023, il ricorrente ha depositato memoria con contestuale dichiarazione di rinuncia al ricorso, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle da ritenersi automaticamente annullate per effetto dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018, conv. in legge n. 136/2018; dal canto suo, in data 10.10.2023 AdER ha depositato memoria con contestuale richiesta di cessazione della materia del contendere, a spese compensate. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi all’odierna adunanza camerale.
Motivi della decisione
1.1 – Non mette conto esaminare i motivi, in quanto costituisce questione pregiudiziale – da esaminarsi ancor prima della rinuncia al ricorso, avanzata dal D. e sostanzialmente accettata dall’Avvocatura dello Stato – il rilievo d’ufficio dell’improcedibilità del ricorso stesso, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Infatti, il ricorrente ha depositato una copia della sentenza che non reca, in realtà, alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo. Va, per inciso, rilevato che nel ricorso si afferma che il numero assegnato alla sentenza sarebbe il 2713/2021 e che la data della sua pubblicazione sarebbe il 15.2.2021.
Ora, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo “nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati” (Cass. n. 2362/2019; Cass. n. 24891/2018; Cass. n. 21192/2021). Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell’attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi [cfr. Cass. n. 29803/2020; allo stesso modo, con specifico riguardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia prodotta del provvedimento, ma comunque nel senso dell’improcedibilità del ricorso, v. Cass., n. 14875/2019, nella cui motivazione si chiarisce altresì che la disposizione dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2010, conv. in legge n. 221/2012 – introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del d.l. n. 90/2014, conv. in legge n. 114/2014 – che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”, attribuisce al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico”, ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla pubblicazione della sentenza); più di recente, un simile approdo è stato compendiato nel seguente principio di diritto: “È improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato” (Cass. n. 5771/2023; conf. Cass. n. 10180/2023).
2.2 - In altri termini: a) da una parte la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuiti dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione; b) d’altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 c.p.c., la Corte di cassazione ha certamente l’onere di verificare i suddetti dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza.
Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema. In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo; ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione. La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d’altronde, di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato.
Poiché, nella specie, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile.
3.1 – In definitiva, il ricorso è improcedibile. Nei rapporti tra il ricorrente e AdER, le spese del giudizio di legittimità possono integralmente compensarsi, come pure richiesto dalla controricorrente; nulla va disposto nel rapporto con Roma Capitale, che non ha svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso improcedibile e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, nD.a1ta1p5ub,blidcaàzionaet2t0o/12/2023 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.