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21 dicembre 2023
Vincolo paesaggistico: può essere “stabile e inamovibile” anche il manufatto non infisso al suolo

È “stabile e inamovibile” il manufatto non infisso o incorporato al suolo, ma che, per la sua forza di gravità, s'immedesima con il terreno sottostante con caratteristiche di stabilità e di inamovibilità e con capacità di trasformare in modo durevole l'area occupata.

La Redazione
La Corte d'Appello confermava la sentenza del Tribunale che aveva assolto l'imputato dal reato ex art. 181 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004.
 
Contro questa decisione, il Procuratore Generale ricorre in Cassazione deducendo l'erronea applicazione del D.P.R. n. 31/2017 e degli artt. 146 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 osservando le opere in contestazione composte di quattro pilastri che sorreggono sette travi oltre che da una grata in ferro che amplia la superficie di una terrazza, da esaminarsi congiuntamente, non potrebbero considerarsi come strutture leggere e facilmente amovibili per le quali il Decreto cit. sancisce l'esclusione della necessità di una previa autorizzazione paesaggistica. Né si tratterebbe di opere precarie.
 
Con sentenza n. 50766 del 20 dicembre 2023, la Terza sezione Penale dichiara il reato estinto per prescrizione, ma allo stesso tempo argomenta sulle motivazioni del ricorso proposto, accogliendone di fatto le censure sull'assoluzione ottenuta dall'imputato nel merito.
 
Risulta che la complessiva struttura contestata presenta, oltre che dimensioni tali da non risultare insuscettibili di impatto paesaggistico nei termini suindicati, anche caratteristiche di stabile installazione, a nulla rilevando, tra l'altro, la circostanza, erroneamente dedotta, per cui lo stabile ancoraggio al suolo citato nella norma in parola atterrebbe solo al terreno e non come nel caso di specie al terrazzo; posto che «la stabile installazione ovvero l'assenza di precarietà integra solo un elemento descrittivo e ulteriore, nient'affatto di per sé dirimente, che connota opere di ridotto impatto paesaggistico quali quelle disciplinate nel caso n. 17 della allegato A del DPR in parola».
A tale ultimo riguardo, va rammentato che nel contesto in esame conserva rilievo il generale principio giurisprudenziale per cui «è stabile e inamovibile anche il manufatto non infisso o incorporato al suolo, ma che, per la sua forza di gravità, s'immedesima con il terreno sottostante con caratteristiche di stabilità e di inamovibilità e con capacità di trasformare in modo durevole l'area occupata, che viene in tal modo utilizzata definitivamente escludendo così una assoluta e contingente precarietà del manufatto».
Circostanza certamente emergente nel caso di strutture pesanti come quella del caso di specie, composta di ben quattro pilastri che sorreggono sette travi in legno in uno con una grata di ferro, da considerarsi unitariamente con le altre opere di copertura contestate.
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