
La circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. resta infatti assorbita nell'ipotesi attenuata speciale prevista dall'art. 648, comma 4, c.p., poiché lo stesso elemento non può essere valutato due volte in favore del reo.
La Corte d'Appello di Ancona confermava la decisione di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di ricettazione.
Contro tale pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 24/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Macerata in data 26/11/2020, che aveva condannato M. M. alla pena di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di ricettazione.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Ritiene la difesa che la Corte territoriale abbia errato nel non riconoscere l'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità, in quanto la stessa non era stata considerata dal giudice di primo grado, che aveva valutato le "modeste dimensioni criminologiche del fatto", che non comprendono anche una specifica valutazione del danno cagionato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato. Ed invero, va evidenziato che il giudice di prime cure aveva effettuato una valutazione complessiva del fatto per ricondurre la fattispecie concreta nell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 cod. pen., ritenendolo dunque di particolare tenuità, valutazione nella quale è rientrato anche il valore esiguo del bene, ragion per cui tale aspetto non può essere nuovamente valutato ai fini della applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (da ultimo, Sezione 7, ord. n. 19744 del 26/1/2016, Sabani, Rv. 266673 - 01; Sezioni Unite, n. 13330 del 26/4/1989, Beggio, Rv. 182221 - 01; seguite da Sezione 2, n. S:895 del 14/1/2003, Napolitano, Rv. 223482 - 01; Sezione 4, n. 46031 del 9/10/2003, Ripani, Rv. 226723 - 01; Sezione 4, n. 25321 del 6/5/2004, Cascalisci, Rv. 228932 ·- 01; Sezione 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri, Rv. 238S08 - 01), perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen. Invero, lo stesso elemento non può essere valutato favorevolmente due volte e ciò indipendentemente dalla natura delle due attenuanti, una relativa a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto reato (quella di cui all'art. 648 cod. pen.) e l'altra esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagionato (quella di cui all'art. 62 cod. pen.).
Analogamente, in applicazione dello stesso principio, con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione, è stato ritenuto che, qualora la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen. venga riconosciuta in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. (Sezione 6, n. 3774 del 13/11/2018, Pianese, Rv. 275045 - 01; Sezione 6, n. 34248 del 9/6/2011, Freddi, Rv. 250837 - 01).
Va, in conclusione, affermato il seguente principio di diritto: «La circostanza attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. non è compatibile con l'ipotesi attenuata speciale prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen., nella quale resta assorbita, in quanto il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione».
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.