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22 dicembre 2023
La Corte costituzionale estende l’ambito di utilizzo della consulenza tecnica preventiva a tutti i diritti di credito

Con la pronuncia in commento, la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 696-bis, primo comma, primo periodo, c.p.c. nella parte in cui non prevede anche i crediti derivanti «da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico».

La Redazione

Con la sentenza n. 222 del 21 dicembre 2023, la Consulta dichiara l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 696-bis, primo comma, primo periodo, c.p.c. nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico».

Il Tribunale di Bari espone di essere chiamato a decidere il ricorso proposto, ex art. 696-bis, da Tizia, la quale, premesso di avere acquistato un immobile nell'ambito di una procedura esecutiva, affermava di avere sostenuto spese per ristrutturarlo e di avere poi scoperto che, per un errore nella immissione nel possesso del bene, le opere edilizie avevano interessato una diversa unità, adiacente a quella aggiudicatale, in comproprietà degli stessi esecutati. Per questo motivo, chiedeva che fosse disposta una consulenza tecnica preventiva ai fini della quantificazione dell'indennizzo dovuto da questi ultimi a titolo di ingiustificato arricchimento.
Lo stesso giudice riferisce che i resistenti, con eccezione destinata ad essere accolta, avevano sostenuto l'inammissibilità del ricorso, in quanto il credito indennitario a fondamento della domanda non rientrava nell'ambito applicativo della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite.

Ad avviso del Tribunale, che rimette che la questione alla Corte costituzionale, «la norma escludeva irragionevolmente quest'ultima categoria di crediti, i quali, al pari di quelli nascenti dal contratto o dal fatto illecito, sono coessenziali alla “realizzazione del sistema dei diritti”, creando “un'evidente aporia, o comunque in un'incoerenza interna dell'istituto”».
Per questo motivo, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost..

Dopo aver ricostruito le genesi e la portata precettiva dell'art. 696-bis c.p.c., la Consulta afferma che «il procedimento introdotto da tale disposizione si inscrive nella tendenza legislativa, registratasi negli ultimi anni, alla diffusione e al potenziamento dei rimedi di Alternative dispute resolution (ADR), di cui sono espressione paradigmatica le procedure di mediazione, di negoziazione assistita e di trasferimento della lite alla sede arbitrale». In tale cornice prosegue la Corte, si inserisce anche la recente riforma Cartabia attuata con il D.Lgs. n. 149/2022, la quale ha ampliato e reso più vantaggioso, anche sul piano fiscale, il ricorso ai mezzi di risoluzione concordata delle controversie, con lo scopo di deflazionare il carico degli uffici giudiziari.

Sulla questione, la Corte costituzionale conclude affermando che, la disposizione censurata, «ammettendo la consulenza tecnica preventiva per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico, secondo la indicazione fornita dall'art. 1173 cod. civ., dà luogo ad una differenziazione priva di una ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia ex art. 24 Cost., cui non osta l'ampia discrezionalità del legislatore in ambito processuale, che pure questa Corte ha più volte affermato».

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