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27 dicembre 2023
Prevale la competenza statale nella riorganizzazione del sistema scolastico

Costituzionalmente illegittima, d’altra parte, la mancata previsione nella L. n. 197/2022 dell’acquisizione del parere delle Regioni sull’adozione del decreto statale che ripartisce il fondo ivi previsto.

La Redazione

Con la sentenza n. 223/2023, la Corte costituzionale ha depositato le motivazioni della decisione con la quale ha dichiarato non fondati i ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia contro diverse disposizioni di cui alla L. n. 197/2022 in materia di definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e alla sua distribuzione tra le Regioni.

Nonostante le norme censurate interferiscano con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione con riferimento al profilo del dimensionamento scolastico, esse si fondano infatti, in via prevalente, su diversi titoli della competenza esclusiva statale, come le norme generali sull'istruzione e l'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato.
La Consulta ha invece accolto i ricorsi con riguardo all'art. 1, comma 558, terzo periodo, della Legge menzionata, dichiarando costituzionalmente illegittima la mancata previsione dell'acquisizione del parere delle Regioni circa l'adozione del decreto statale che ripartisce il fondo ivi previsto. Come affermano i Giudici, infatti, nessuna delle disposizioni impugnate comporta l'effetto di imporre la soppressione delle scuole, poiché non incidono in nessun modo sulla concreta possibilità per le Regioni di localizzare gli edifici scolastici ove collocare le istituzioni autonome o i relativi plessi, andando a ridefinire la consistenza del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA.
La nuova normativa, dunque, non determina, almeno per il primo anno di applicazione, una riduzione del numero dei dirigenti complessivo assegnato a ciascuna Regione, il quale, al contrario, aumenta di qualche unità. Precludendo, invece, il ricorso all'istituto della reggenza, si riduce il numero delle istituzioni scolastiche autonome, il che conduce alla necessità di accorpare i plessi con le stesse, dunque i primi andranno a configurarsi quali sedi distaccate delle seconde.

La Consulta precisa altresì che la normativa statale ha la finalità di attuare la riorganizzazione del sistema scolastico prevista dal PNRR, rendendo maggiormente efficiente ed efficace il sistema. Adottando il criterio della popolazione scolastica regionale si evitano gli effetti negativi dell'eccessiva parcellizzazione delle istituzioni scolastiche, si supera l'istituto della reggenza e le sue esternalità non positive e si mantengono i risparmi realizzati grazie all'evoluzione del sistema dell'istruzione.
Tuttavia, la piena realizzazione della riforma richiede la leale collaborazione intesa nel suo significato sostanziale, cioè di responsabilità diffusa in vista della doverosa cooperazione atta a garantire il migliore servizio alla collettività.

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