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27 dicembre 2023
Pubblicato in GU il Decreto Legislativo relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di sequestro e di confisca
Il 6 gennaio 2024 entrerà in vigore il Decreto Legislativo n. 203/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298/2023, contenente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca».
La Redazione
il Decreto Legislativo n. 203 del 7 dicembre 2023 si compone di 3 capi e 7 articoli:
CAPO I: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca» | |
l'articolo 1 tratta delle disposizioni generali | Nei rapporti con gli Stati membri vincolati dal Regolamento UE n. 1805/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, in merito al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, la trasmissione, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca sono disciplinati dalle seguenti disposizioni. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari in quanto compatibili. Il riconoscimento e l'esecuzione del Regolamento sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione. Per quanto riguarda i certificati di sequestro o di confiscatrasmessi all'Italia per il riconoscimento e l'esecuzione è allegata sempre una copia autentica del provvedimento di sequestro o di confisca. L’autorità esecutiva può, ove necessario ai fini della decisione, richiedere la trasmissione dell'originale. Ferma la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione, il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 24 paragrafo 2, del Regolamento, è considerata autorità centrale. Nelle ipotesi di trasmissione diretta, l’autorità giudiziaria nazionale informa, a fini statistici, il Ministero della Giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione. «Quando riceve un certificato di sequestro da un’autorità appartenente a uno Stato membro che non partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, l’autorità giudiziaria nazionale ne trasmette copia alla Procura europea, se il certificato si riferisce a un reato in relazione al quale la Procura europea potrebbe esercitare la competenza ai sensi degli articoli 22 e 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017». In ogni caso, l’autorità giudiziaria nazionale trasmette copia dei certificati al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se gli stessi riferiscono ai procedimenti per i delitti previsti dagli art. 51, c. 3-bis e 3-quater del c.p.p., e al procuratore generale presso la corte d’Appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti disciplinati dall’art. 407, c. 2, lett. a), del c.p.p.. Il Ministro della Giustizia è competente a richiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi previsti dall’art. 34 del Reg. |
l'articolo 2 disciplina il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro | Quanto ai provvedimenti di sequestro l’autorità di esecuzione è il GIP presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se tali luoghi non sono noti, è competente il GIP presso il tribunale del capoluogo del distretto dove la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti differenti o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, è competente il GIP presso il tribunale del capoluogo del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata. Se la competenza non può essere determinata è competente il GIP presso il Tribunale di Roma. Una copia del certificato e del provvedimento di sequestro sono trasmessi dall’autorità di emissione anche al PM presso il tribunale competente. Sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro il GIP decide con decreto motivato, acquisito il parere del PM e assunta, anche tramite la polizia giudiziaria, ogni informazione necessaria. Il PM esprime il parereentro 10 giorni ed entro 24 ore, nel caso previsto dall'art. 9, paragrafo 3, del Regolamento. Decorsi tali termini, il GIP provvede anche in assenza del parere del PM. Dell'esecuzione del sequestro e della proposizione d’istanze di revoca e di atti di impugnazione l’autorità giudiziaria che procede deve comunicare tempestivamente all’autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, o al Ministero della cultura, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali può essere esercitata. Nei casi di concorso di provvedimenti di cui all'art. 26 del Regolamento, quando i provvedimenti di sequestro sono stati riconosciuti da GIP di distretti diversi, competente a individuare il provvedimento di sequestro da eseguire è il giudice che ha ricevuto il certificato di congelamento per primo. «Se i certificati di congelamento sono stati emessi in pari data, si ha riguardo, nell'ordine, al certificato di congelamento relativo al provvedimento di sequestro emesso con data più risalente, al decreto di riconoscimento che ha ad oggetto il maggior numero di beni ovvero a quello emesso in data anteriore». Per i provvedimenti di sequestro l'autorità di emissione è la stessa autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro. |
l'articolo 3 disciplina il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di confisca | In merito ai provvedimenti di confisca l’autorità di esecuzione è la corte d’Appello del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se tali luoghi non sono noti, è competente la corte d’Appello del luogo dove la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando la decisione di confisca riguarda beni situati in distretti differenti o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, è competente la corte d’Appello del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata. Se la competenza non può essere determinata è competente la Corte d’Appello capitolina. «Nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento, la corte di appello dispone il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità e ordina, contestualmente, il sequestro preventivo dei beni e delle somme di danaro oggetto del provvedimento di confisca». «Quando non provvede ai sensi del comma 3, il presidente della corte di appello fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca». L'avviso della data d’udienza è comunicato al procuratore generale e all’autorità di emissione ed è, inoltre, notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca è stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. Nel caso in cui il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso è notificato anche al Ministero della cultura. La corte d’Appello decide sull’istanza di riconoscimento ed esecuzione con sentenza depositata nei 15 giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre 45 giorni dalla ricezione del certificato. Avverso la sentenza è possibile ricorrere in Cassazione per violazione di legge. Il ricorso è presentato, a pena d’inammissibilità, presso la cancelleria della corte d’Appelloentro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Entro i 5 giorni successivi alla proposizione del ricorso, la cancelleria della corte d’Appello trasmette gli atti alla Corte di Cassazione che, nei 30 giorni successivi, decide in camera di consiglio. In caso di annullamento con rinvio, la corte d’Appello decide entro 20 giorni dalla ricezione degli atti. La sentenza irrevocabile di riconoscimento del provvedimento di confisca è immediatamente trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'Appello. Nei casi di concorso di quando oltre a un provvedimento di sequestro è stato riconosciuto anche un provvedimento di confisca, è eseguito il provvedimento di confisca. Quando concorrono uno o più provvedimenti di sequestro e più provvedimenti di confisca, ovvero quando concorrono più provvedimenti di confisca, la corte d’Appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire è determinata sulla base dei criteri previsti dall’art. 2, c. 6 7. Per i provvedimenti di confisca, l’autorità di emissione è il PM presso il giudice dell'esecuzione, e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali il PM presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca. Nel caso in cui la confisca sia ordinata con una sentenza di condanna emessa all'esito di un processo in cui l'imputato è rimasto contumace, se non ricorrono le condizioni previste dall’art. 19, c. 1, lettera g), punti i) e ii) del Regolamento, il PM dispone la notifica della sentenza al condannato, informandolo delle condizioni e dei termini per chiedere la rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-bis del c.p.p. e della possibilità che il nuovo processo comporti una diversa decisione sulla confisca. Il PM emette il certificato di confisca quando l'interessato, ricevuta la notifica, dichiara espressamente di non opporsi alla confisca o non presenta richiesta di rescissione nel termine, ovvero quando diviene irrevocabile l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rescissione. Su richiesta del PM, il giudice dell'esecuzione può disporre il sequestro preventivo dei beni oggetto di confisca. |
l'articolo 4 disciplina le modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di assenza | |
CAPO II: «Modifiche al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, e al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35» | |
l'articolo 5 disciplina le modifiche al D.Lgs. n. 137/2015 | |
l'articolo 6 disciplina le modifiche al D.Lgs. n. 35/2016 | |
CAPO III: «Disposizioni finali e transitorie» | |
l'articolo 7 è rubricato «Norma transitoria» | |
l'articolo 8 riguarda la clausola di invarianza finanziaria |
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