L'Autorità ha previsto che il fornitore del servizio postale dovrà corrispondere all'utente un indennizzo in caso di smarrimento, danneggiamento, ritardo nel recapito ovvero mancata risposta al reclamo.
Con delibera n. 323/23/CONS del 20 dicembre 2023, l'AGCOM ha approvato il Regolamento concernente indennizzi a tutela degli utenti nel settore postale.
Il Regolamento si applica nei confronti dei fornitori del servizio postale e di tutti gli utenti, mittenti e destinatari, compresi gli utenti affari, anche qualora il disservizio riguardi una o più fasi della consegna gestita direttamente dal fornitore postale, in tutto o in parte, come parte di un'attività di acquisto online.
Secondo l'Allegato A alla delibera, gli indennizzi prescritti nel Regolamento «non si applicano se il fornitore del servizio postale, entro quarantacinque giorni dal reclamo, comunica all'utente l'accoglimento dello stesso ed eroga gli indennizzi con le modalità e nei termini stabiliti dalle condizioni negoziali o di servizio oppure nel caso di intervenuto accordo tra le parti».
Gli indennizzi a tutela degli utenti sono previsto in caso di:
- smarrimento: il fornitore del servizio postale è tenuto a corrispondere all'utente un indennizzo pari a due volte il costo della spedizione per gli invii di corrispondenza registrati, certificati ed assicurati nonché per i pacchi postali;
- danneggiamento: il fornitore del servizio postale è tenuto a corrispondere all'utente per gli invii di corrispondenza registrati, certificati ed assicurati nonché per i pacchi postali un indennizzo pari a due volte il costo della spedizione;
- ritardo nel recapito: l'operatore è tenuto a corrispondere un indennizzo pari al costo della spedizione. A partire dal quinto giorno di ritardo, l'operatore è tenuto a corrispondere anche un importo pari a 0,50 euro per ciascun giorno di ritardo.
- mancata risposta al reclamo o all'istanza di conciliazione: l'indennizzo è pari ad euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 100.