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28 dicembre 2023
Scioglimento dell'unione civile: la convivenza precedente l'entrata in vigore della Legge rileva ai fini dell’assegno
Lo hanno sancito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con sentenza n. 35969 del 27 dicembre 2023.
La Redazione

attenzione

Con la sentenza in commento le SS.UU. della Corte di Cassazione sono state chiamate a risolvere una questione di massima importanza, avente ad oggetto la possibilità di valutare, ai fini del riconoscimento dell'assegno previsto dall'art. 5, c. 6, della L. n. 898/1970, nel caso di unione civile costituita ai sensi dell'art. 1 della L. n. 76/2016 e della quale sia stato pronunciato lo scioglimento, i fatti intercorsi tra le parti anteriormente all'instaurazione dell'unione civile.

La controversia ha ad oggetto un'istanza di scioglimento dell'unione civile, contratta da due donne, e il corrispondente obbligo di mantenimento in considerazione dello squilibrio patrimoniale e reddituale esistente con l'attrice e dell'oggettivo peggioramento delle sue condizioni economiche.
Il Tribunale di Pordenone riconosceva alla convenuta un assegno di 550 euro mensili che veniva poi rigettato in sede d'appello.
Nel merito, la Corte d'Appello riteneva irrilevante il pregiudizio economico subito dalla convenuta per effetto della scelta di privilegiare il legame affettivo con la compagna e del conseguente trasferimento della sua residenza, dove viveva con i genitori, a Pordenone, dove aveva intrapreso la convivenza con la compagna, nonché delle dimissioni rassegnate dal lavoro svolto a Venezia trattandosi di eventi verificatisi in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 76/2016, non avente efficacia retroattiva. 
Inoltre, ha ritenuto irrilevante la spesa sopportata dalla convenuta per il pagamento del canone di locazione di un alloggio, non essendo la stessa riconducibile alla scelta della coppia di convivere a Pordenone, ma trattandosi di un costo che ella avrebbe dovuto comunque sostenere in conseguenza dell'abbandono della casa dei genitori.
 
Avverso tale decisione la convenuta ricorre in Cassazione.
La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti, ai fini del riconoscimento dell'assegno, gli eventi verificatisi in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 76/2016, senza considerare che gli elementi comprovanti la perdita di chances da lei subita costituivano meri presupposti di fatto, valutabili indipendentemente dalla loro collocazione temporale.
Inoltre, secondo la ricorrente nell'escludere la rilevanza dei predetti eventi, la sentenza impugnata non ha considerato la circostanza che, anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 76/2016, era preclusa alle coppie dello stesso sesso la possibilità di costituire un'unione avente effetti legali. Posto che la predetta esclusione si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. e con l'art. 21 della CDFUE, comportando una disparità di trattamento rispetto alle coppie di sesso diverso, sostiene che «una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della medesima legge impone di conferire rilievo anche alle scelte operate dai contraenti nel periodo anteriore, qualora le stesse producano effetti sull'applicazione delle nuove norme. Aggiunge che nel caso di specie la costituzione dell'unione civile aveva rappresentato la formalizzazione di un rapporto già caratterizzato da stabilità affettiva, convivenza ed assistenza reciproca, fin dal momento in cui essa ricorrente si era trasferita a Pordenone presso la abbandonando i rapporti affettivi, sociali e lavorativi precedentemente intrattenuti».
 
Per le SS.UU. tali doglianze sono fondate
Negare, quindi, rilevanza alla convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso, successivamente sfociata nella costituzione di un'unione civile, per il solo fatto che la relazione ha avuto inizio in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 76/2016, si tradurrebbe inevitabilmente in una violazione dell'art. 8 della CEDU, oltre che in un'ingiustificata discriminazione a danno delle coppie omosessuali, la cui volontà di contrarre un vincolo formale non ha potuto concretizzarsi se non a seguito dell'introduzione della disciplina delle unioni civili, a causa della precedente mancanza di un quadro giuridico in grado di assicurare il riconoscimento del relativo status e dei diritti ad esso collegati.
Di conseguenza, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno affermato che:

precisazione

«In caso di scioglimento dell'unione civile, la durata del rapporto, prevista dall'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, richiamato dall'art. 1, comma venticinquesimo, della legge n. 76 del 2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 76 cit.».

 
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