
Come afferma l'INL con la nota in commento, manca infatti il requisito della esigibilità del credito.
Con la nota n. 2414 del 21 dicembre 2023, l'INL ha fornito parere con riferimento alle diffide accertative e alle procedure da sovraindebitamento e/o fallimento. Il quesito rivolto all'Ispettorato è volto nello specifico a sapere se in caso di fallimento del datore di lavoro o di attivazione da parte del medesimo di procedure da sovraindebitamento, sia corretto non adottare il provvedimento di diffida accertativa difettando il requisito della esigibilità.
Il quesito nasce in seguito alle modifiche apportate dalla L. n. 120/2020 al provvedimento di diffida accertativa, le quali sono volte anche a semplificare le procedure di emanazione del provvedimento, e riguarda in particolare l'automatica formazione del titolo esecutivo, come previsto dal comma 3 dell'art. 12. La diffida adottata dal personale ispettivo acquista infatti automaticamente efficacia di titolo esecutivo, senza l'intervento di alcun provvedimento ulteriore, in tali ipotesi:
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Con la circolare n. 6/2020 è stato altresì precisato che rimangono vigenti le indicazioni già fornite con la circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2013, nonché quelle intervenute successivamente a titolo di chiarimento in materia ad opera dell'Ispettorato.
Ciò illustrato, l'INL risponde al quesito affermando che, nel caso in cui le procedure concorsuali siano state già aperte al momento dell'adozione del provvedimento di diffida accertativa, vale quanto sopra riportato, per cui permangono le ragioni di non adottabilità dell'atto in virtù anche del vincolo stabilito dall'