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2 gennaio 2024
Sulla servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia
La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia «ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù». Tale modalità di costituzione di servitù è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, la quale deve risultare in una clausola contrattuale.
La Redazione
Con atto di citazione notificato alla società A e alla società B, il Condominio X chiedeva al giudice di primo grado di vietare alle due società, rispettivamente proprietaria e conduttrice di un'area cortilizia retrostante l'edificio, il passaggio veicolare attraverso il passo carrabile contraddistinto dal numero civico 3. 

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda attorea, ritenendo sussistente la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, desumibile:
  • dall'originaria appartenenza (sin dal sec XVII) dell'intero complesso immobiliare alla famiglia;
  • dalla documentazione prodotta, in virtù della quale l'androne del civico 3 metteva in comunicazione un cortile adiacente, in piccola parte di proprietà del fabbricato storico del Condominio 3/8, per il restante di pertinenza, a partire dalla fine dell'800, di un palazzo già appartenente ad una società, poi acquisito dalla società A unitamente a detta seconda area cortilizia e avente accesso pedonale dal civico 46 di un'altra via;
  • dalla conformazione strutturale del Palazzo, dalla quale emerge l'originaria e naturale predisposizione dell'ingresso al civico n. 3 a consentire l'accesso libero e privo di ostacoli all'area cortilizia adiacente, verosimilmente destinata ad accogliere i mezzi di trasporto dell'epoca.
Successivamente, la Corte d'Appello di Roma dichiarava l'inesistenza di una servitù di passaggio veicolare sul fondo di proprietà del Condominio avente accesso dal civico n. 3.
Avverso tale decisione la società B proponeva ricorso per cassazione.
 
In sede di legittimità, la ricorrente si lamenta dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
In particolare, la ricorrente afferma che in origine il palazzo apparteneva alla famiglia dal XVII, la quale aveva impresso la servitù di passaggio anche veicolare sull'area cortilizia ancor prima della separazione dei due fondi, avvenuta a fine ‘800, su gran parte della quale sarebbe stato edificato il nuovo stabile con accesso da via omissis, n. 46, già dal 1914 di proprietà di una società; che dai successivi atti di vendita prodotti in giudizio non risulta l'esistenza di clausole che annullino o neghino l'esistenza di detto passaggio veicolare.
Pertanto, è certo e provato che al momento della separazione della proprietà dei due fondi il rapporto di asservimento è continuato a sussistere, e che perduri la servitù per destinazione del padre di famiglia.
Per la Suprema Corte, tale doglianza è fondata, infatti, ai sensi dell'art. 1062, c. 1, c.c.

precisazione

la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia «ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù». 

Secondo l'orientamento di questa Corte, tale modalità di costituzione di servitù ex lege 

precisazione

«è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, che non può desumersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù».

Ai fini dell'accertamento giudiziale della servitù per destinazione del padre di famiglia, il presupposto dell'effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro deve essere effettuato mediante la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario, rimanendo irrilevanti le modifiche successive.
 
In definitiva, la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 36384 del 29 dicembre 2023, accoglie il motivo di ricorso della ricorrente e dichiara la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e veicolare sul fondo di proprietà del Condominio con accesso dal civico 3 nei confronti della società B, in quanto proprietaria del fondo dominante
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