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2 gennaio 2024
L’ammissibilità del ricorso in Cassazione nei casi di società cancellata dopo il conferimento della procura speciale
È ammissibile il ricorso proposto dal rappresentante della società che è stata cancellata dal registro delle imprese successivamente al conferimento della procura speciale, ma prima dell'instaurazione del giudizio di legittimità? Parola alle Sezioni Unite.
La Redazione
Alfa s.r.l. proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla cooperativa Beta per una certa somma a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di cessione di ramo d'azienda. Il Tribunale respingeva l'opposizione, mentre in secondo grado la Corte d'Appello rigettava il gravame della s.r.l., nel frattempo sottoposta a liquidazione.
 
Su impulso di Alfa, la questione giunge davanti alla Corte di Cassazione. In tale sede, la cooperativa controricorre eccependo l'inammissibilità del ricorso: la procura speciale è stata infatti rilasciata dal liquidatore della s.r.l. il 5 settembre 2017, mentre la società è stata cancellata dal registro delle imprese il 12 settembre 2017 ed il ricorso è stato notificato il 28 febbraio 2018.
 
Con pronuncia n. 36216 del 28 dicembre 2023, la Suprema Corte rileva la presenza di diverse ricostruzioni interpretative in ordine alla questione proposta.

giurisprudenza

Secondo una prima tesi il ricorso per cassazione proposto dal rappresentante della società è comunque inammissibile, non potendo invocarsi l'ultrattività del mandato (sebbene conferito al difensore prima che si sia perfezionata l'estinzione).

giurisprudenza

Secondo un'altra tesi l'atto di ricorso avviato dal procuratore, nonostante la cancellazione della società sia intervenuta prima, è comunque valido nei confronti dei successori della società cancellata, ove il mandatario abbia compiuto tale atto prima di conoscere la causa di estinzione del mandato.

giurisprudenza

Secondo un'ultima tesi il procuratore deve comunque curare l'esecuzione del mandato se vi è pericolo nel ritardo, nonostante la sopravvenuta cancellazione della società, prima che il giudizio sia intrapreso, ai sensi dell'art. 1728, primo comma, c.c..

Mancando, tuttavia, una presa di posizione diretta, effettiva e consapevole da parte della giurisprudenza, si rende necessario rimettere alle Sezioni Unite la seguenti questioni:

precisazione

«Se il ricorso per cassazione proposto dal rappresentante della società che sia stata cancellata dal registro delle imprese successivamente al conferimento della procura speciale, ma prima dell'instaurazione del giudizio di legittimità, sia ammissibile e se, in caso di inammissibilità, all'esito del giudizio, le spese di lite - in favore del controricorrente - debbano essere poste a carico del soggetto (persona fisica) conferente la procura, oppure personalmente a carico dei difensori della ricorrente e se, in tale ultima ipotesi, tale condanna deve fondarsi su un giudizio di rimproverabilità subiettiva (almeno a titolo di colpa), fondato sulla esigibilità della conoscenza della cancellazione della società prima della notifica e dopo il conferimento del mandato».

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