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3 gennaio 2024
Solo le cause ostative contemplate dalla legge limitano l’accesso civico generalizzato

L'interesse conoscitivo del richiedente è elevato al rango di un diritto fondamentale. Pertanto, l'Amministrazione può negare la divulgazione dei documenti richiesti solo ove tale misura limitativa risulti necessaria per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati enucleati dall'art. 5-bis, D.L. n. 33/2013.

La Redazione

Con la sentenza n. 9849 del 16 novembre 2023, il Consiglio di Stato rigetta l'appello proposto da Tizio avverso il diniego della sua istanza di accesso civico generalizzato all'Accordo di collaborazione stipulato tra l'Agenzia Industrie Difesa e la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

A fondamento del rigetto, rilevava la circostanza che il documento in oggetto non è atto ostensibile poiché «rientra nella categoria dei documenti sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, alla Difesa e alle Relazioni Internazionali come recita l'art. 5 bis comma 1 lett. a), c), d) del citato D.lgs. 33/2013». Il diniego era altresì sostenuto, , dal Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2022, che, nell'elencare le categorie di documenti sottratti all'accesso per i motivi di sicurezza, difesa e relazioni internazionali, annovera all'art. 2 comma 1 lett. d) «i documenti relativi agli accordi intergovernativi di cooperazione e le intese tecniche stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, di approvvigionamento e/o supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di polizia, nonché quelli relativi ad intese tecnico-operative per la cooperazione internazionale di polizia inclusa la gestione delle frontiere e dell'immigrazione».

Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Consiglio di Stato sostiene che l'accesso civico generalizzato si traduce nel diritto della persona a ricercare informazioni nonché a conoscere i dati e le decisioni delle amministrazioni, al fine di rendere possibile quel controllo democratico che l'istituto intendere perseguire.
Posto che chiunque può visionare ed estrarre copia cartacea o informatica di atti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, non occorre verificare la legittimazione dell'accedente né è necessario che la richiesta di accesso sia supportata da idonea motivazione.

Prosegue il Collegio: «per effetto dell'adesione dell'ordinamento al modello di conoscibilità generalizzata delle informazioni amministrative proprio dei cosiddetti sistemi FOIA (Freedom of information act), l'interesse conoscitivo del richiedente è elevato al rango di un diritto fondamentale (cosiddetto “right to know”), non altrimenti limitabile se non in ragione di contrastanti esigenze di riservatezza espressamente individuate dalla legge».
Ne deriva che l'Amministrazione può negare la divulgazione dei documenti richiesti ove tale misura limitativa risulti necessaria per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati legalmente contemplati. L'accesso civico generalizzato incontra dunque un limite non superabile nelle cause ostative enucleate dall'articolo 5-bis, D.L. n. 33/2013.
L'Amministrazione vieta, invece, l'accesso civico generalizzato, nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, c. 1 L. n. 241/1990.