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3 gennaio 2024
MAE: l’autorità giudiziaria non può rifiutare la consegna dell’imputata solo perché madre di una bimba di età inferiore a tre anni
La Suprema Corte ha infatti affermato che «l'autorità giudiziaria di esecuzione non può rifiutare la consegna sol perché la persona alla quale si riferisce la richiesta sia madre di prole con lei convivente, di età inferiore ad anni tre, essendo onere della parte allegare, a tal fine, circostanze che dimostrino che, nello Stato richiedente, vi siano sistemiche carenze strutturali, valevoli a compromettere la tutela dei diritti del minore».
La Redazione
La Corte d’Appello di Messina disponeva la consegna di Tizia alle competenti Autorità svedesi, in relazione al MAE emesso dalla Corte distrettuale di Stoccolma nell'ambito di un procedimento pendente nei suoi confronti per reati tributari commessi nel 2020, in qualità di legale rappresentante di due società con sede in Svezia.
 
Sono state ritenute infondate le ragioni addotte dalla difesa in merito alla condizione di madre di figlia minorenne di età inferiore a tre anni.
Avverso la pronuncia della Corte d'Appello, l’imputata ricorre per cassazione, deducendo, tra i vari motivi di ricorso, la mancata considerazione della condizione di madre di una bambina di due anni.
Al riguardo si osserva che è onere dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto verificare se l'esecuzione del mandato di arresto europeo possa essere lesivo delle garanzie costituzionali e dei diritti fondamentali garantiti dalle convenzioni sovranazionali.
Giunti in sede di legittimità, per la Suprema Corte il ricorso è infondato.
 
La questione incentrata sulla violazione del motivo di rifiuto per le madri di prole di età inferiore ad anni tre, ora non più previsto a seguito dell'abrogazione dell'articolo 18, lett. p), della L. n. 69/2005 è infondata
Il nuovo testo dell'art. 18 non prevede più alcun motivo di rifiuto nel caso che la persona oggetto del mandato d'arresto europeo risulti essere madre di prole di età inferiore ad anni tre con lei convivente.
La soppressione del motivo di rifiuto si giustifica sulla base della presunzione che negli Stati UE la tutela delle madri di figli in tenera età è assicurata nei sistemi processuali-penali in modo coerente ai principi di diritto affermati anche dalle convenzioni europee.
La direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU 2016, L 132, pag. 1), al suo considerando 8 prevede: «Quando i minori sono indagati o imputati nei procedimenti penali o soggetti a una procedura di esecuzione di un mandato d'arresto europeo a norma della decisione quadro 2002/584/GAI (... ), gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore sia sempre considerato preminente, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta)».
Quindi, posto che il rispetto dei diritti dei minori indagati o imputati è assicurato da tutti gli Stati membri che aderiscono alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ciò vale a maggior ragione anche per la tutela dei minorenni figli della persona di cui è stata chiesta la consegna, e detta presunzione costituisce il fondamento dell'emissione del mandato di arresto europeo, ed «è onere della parte allegare elementi concreti di valutazione che possano suffragarne la violazione da parte dell'ordinamento dello Stato emittente, che non può essere perciò dedotta in modo soltanto ipotetico ed astratto».
Con la sentenza 21 dicembre 2023 la CGUE decidendo nella causa C-261/22 sul rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione italiana, ha affermato il principio secondo cui «la consegna non può essere rifiutata solo perché si tratta di madre di prole di età inferiore a tre anni, proprio perché si presume che negli Stati dell'UE i diritti dell'infanzia - e quindi il diritto del figlio di stare insieme al proprio genitore - sono adeguatamente tutelati (principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri)».

precisazione

In conclusione, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 51798 del 29 dicembre 2023, «in tema di mandato d’arresto europeo, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 21/12/2023, che ha offerto un’interpretazione della normativa eurounitaria relativa alla subiecta materia di portata generale ai fini dell’applicazione delle ragioni di rifiuto funzionali al rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali di cui all’art. 2 legge 22 ottobre 2005, n. 69, ha affermato che l’autorità giudiziaria di esecuzione non può rifiutare la consegna sol perché la persona alla quale si riferisce la richiesta sia madre di prole con lei convivente, di età inferiore ad anni tre, essendo onere della parte allegare, a tal fine, circostanze che dimostrino che, nello Stato richiedente, vi siano sistemiche carenze strutturali, valevoli a compromettere la tutela dei diritti del minore».

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