È quanto previsto dall'Atto di Interpretazione della disciplina in materia di subappalto, firmato congiuntamente dai presidenti di AGCM, AGCOM e ANAC. Secondo le Autorità, in tal modo è possibile realizzare gli obiettivi di un'effettiva liberalizzazione del mercato.
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«La normativa per i subappalti stabilita dal nuovo Codice dei Contratti pubblici deve essere applicata ai servizi postali in maniera coerente con la peculiare natura delle prestazioni e delle formule organizzative su cui è strutturato il mercato postale». |
È quanto prevede l'Atto di Interpretazione della disciplina in materia di subappalto recata dall'art. 119, c. 3, lett. d), del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, firmato congiuntamente dai presidenti di AGCM, AGCOM e ANAC.
La pluralità di prestazioni (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione) che caratterizza i servizi postali, hanno reso necessario l'utilizzo di formule organizzative flessibili, basate su forme di cooperazione tra il singolo operatore economico affidatario e altri operatori postali.
Con particolare riguardo alla fase di distribuzione, le Autorità la definiscono «particolarmente critica» dal momento che l'operatore preposto deve raggiungere zone di territorio estese nonché a scarsa densità abitativa. Al fine di facilitare tale operazione nonché evitare al singolo operatore postale costi elevati, è prevista una «“rete” composta da un numero molto elevato di operatori postali presenti su tutto il territorio nazionale, che consente volta per volta […] di selezionare in modo flessibile i soggetti più adeguati allo svolgimento del servizio».
Pertanto, occorre che la normativa sia idonea a consentire al più ampio numero di operatori, la partecipazione alle procedure di gara, così da realizzare gli obiettivi di un'effettiva liberalizzazione del mercato in esame anche nella materia dei contratti pubblici.
Nella materia degli appalti pubblici, sottolineano le Autorità, «l'istituto più idoneo ad affrontare tale esigenza è quello dei contratti continuatividi cooperazione, servizio o fornitura, grazie ai quali il singolo operatore economico può stringere accordi con altri operatori postali dislocati nelle diverse zone di territorio, che provvedono materialmente, anche solo per invii limitati, alla fase di distribuzione».
Questa esigenza non potrebbe essere risolta con il ricorso al subappalto, in base alla cui disciplina non vi sarebbero operatori in grado di assolvere le prestazioni richieste dai committenti pubblici, con conseguente impossibilità di procedere agli affidamenti dei contratti e chiusura del mercato contrastante con il processo di liberalizzazione dello stesso.
In occasione del prossimo aggiornamento delle Linee guida sull'affidamento dei servizi postali, le Autorità forniranno indicazioni in tal senso alle stazioni appaltanti e agli operatori economici nell'ambito dei propri atti segnalatori e regolatori.