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8 gennaio 2024
Il reddito dell’impresa familiare va accertato solo nei confronti del titolare, unico obbligato a tenere le scritture contabili
La posizione degli altri familiari esercenti, insieme al titolare, l'attività di commercio assume rilevanza solo nei rapporti interni.
La Redazione
Con l'appello del contribuente, esercente insieme al coniuge e alla sorella l'attività di tabacchi, sono state prospettate doglianze avverso un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate ha accertato maggiori ricavi dell'importo complessivo di 39.044,00 euro.
In particolare, l'appellante deduce che il maggior reddito è stato accertato dal Fisco senza considerare le quote di partecipazione dei familiari che avrebbe comportato una quantificazione inferiore degli importi richiesti.
Le predette doglianze sono state rigettate dal primo giudice sul presupposto che la previsione dell'imputazione all'imprenditore del 51% dei redditi dell'impresa familiare si applica solo ai redditi dichiarati ma non a quelli accertati dall'Agenzia dell'Entrate.
 
Per la Corte di giustizia tributaria di secondo grado tale doglianza è infondata.
Intatti, l'impresa familiare, disciplinata dall'art. 230 bis c.c., ha natura individuale e non collettiva.
L'art. 5, c. 4, TUIR prevede che i redditi delle imprese familiari, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Pertanto, «Il reddito dell'impresa familiare va accertato solo nei confronti del titolare, unico obbligato a tenere le scritture contabili ai sensi dell'art. 13 del dpr n. 600 del 1973. Di conseguenza, la posizione degli altri familiari che hanno prestato il loro apporto sul piano lavorativo assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni. A tale conclusione è giunta la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rifacendosi, tra l'altro, alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto (sent. n. 34222/2019 e sent. n. 8582/2023). Nella fattispecie risulta, dunque, priva di pregio la tesi del contribuente secondo il quale il maggior reddito era stato accertato dall'Amministrazione Finanziaria senza tenere conto delle quote di partecipazione dei familiari».
In caso di verifica fiscale nei confronti di un'impresa familiare, il maggior reddito imprenditoriale accertato è riferibile solo al titolare dell'impresa. 
Quindi, i maggiori redditi accertati non possono essere imputati ai familiari collaboratori dell'imprenditore, anche se risultino titolari del diritto di partecipazione agli utili. 
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