Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con l'appello del contribuente, esercente unitamente al coniuge ed alla sorella l'attività di "commercio al dettaglio di generi di Monopolio", sono state prospettate doglianze avverso l'avviso di accertamento n. TY301SD02416, anno d'imposta 2012, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha accertato maggiori ricavi dell'importo complessivo di euro 39.044,00 derivanti dall'attività di rivendita di tabacchi.
In particolare, l'appellante deduce che il maggior reddito è stato accertato dall'Amministrazione Finanziaria senza tenere conto delle quote di partecipazione dei familiari che avrebbe comportato una quantificazione inferiore degli importi richiesti.
Le predette doglianze sono state rigettate dal primo giudice sul presupposto che la previsione dell'imputazione all'imprenditore del 51% dei redditi dell'impresa familiare si applica solo ai redditi dichiarati ma non a quelli accertati dall'Amministrazione Finanziaria.
L'appellante torna a proporre in questo grado di giudizio il motivo di ricorso già disatteso dal giudice di prime cure.
La doglianza è infondata.
L'impresa familiare, infatti, disciplinata dall'art. 230 bis c.c., ha natura individuale e non collettiva.
L'art. 5, comma 4, T.U.I.R. dispone che i redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del c.c., limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Consegue da ciò che il reddito dell'impresa familiare va accertato solo nei confronti del titolare, che è anche l'unico obbligato a tenere le scritture contabili ai sensi dell'art. 13 del dpr n. 600 del 1973, e la posizione degli altri familiari, che hanno prestato il loro apporto sul piano lavorativo, assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che in caso di verifica fiscale nei confronti di un'impresa familiare, il maggior reddito imprenditoriale accertato è riferibile soltanto al titolare dell'impresa. I maggiori redditi accertati, quindi, non possono essere imputati ai familiari collaboratori dell'imprenditore, sebbene risultino titolari del diritto di partecipazione agli utili (v. Cass. civ. n. 34222 del 20.12.2019, rv. 656645 - 02 e sez. trib., n. 8582 del 27.3.2023).
Tali considerazioni assorbono ogni altra questione oggetto del gravame che deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del giudizio che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori di legge.