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8 gennaio 2024
L’assunzione del figlio con apprendistato non fa venir meno il mantenimento da parte del genitore

Il mantenimento del figlio resta a carico dei genitori, infatti, fino a quando non si sia esaurito il suo percorso di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro e, nel caso di specie, ciò non era ancora avvenuto.

La Redazione

Il Tribunale di Monza dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e stabiliva a carico del padre un assegno di mantenimento mensile della figlia da versare alla madre, oltre al dovere di contribuire in misura pari alla metà alle spese mediche non coperte dal SSN, parascolastiche, ricreative e sportive previamente concordate in favore della figlia.
Il padre chiedeva al Tribunale di modificare le condizioni di divorzio escludendo ogni obbligo a suo carico in favore della figlia ormai maggiorenne o, in subordine, la riduzione dell’assegno mensile di mantenimento.
Il Tribunale rigettava il ricorso, ma a seguito di reclamo, la Corte d’Appello lo accoglieva parzialmente riducendo l’importo dell’assegno di mantenimento.
Non contento, il padre impugna il provvedimento mediante ricorso per cassazione, lamentando l’omessa valutazione di un documento rilevante ai fini del decidere, ovvero il contratto di lavoro della figlia maggiorenne con riferimento al reddito percepito.

Con l’ordinanza n. 35494 del 19 dicembre 2023, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, rilevando come il fatto che il contratto di lavoro stipulato dalla figlia fosse un apprendistato non consenta di considerare la medesima economicamente autosufficiente, visto che non sono stati provati una serie di parametri e, in particolare, l’importo del reddito percepito e la durata del contratto. Il ricorrente, infatti, non aveva dimostrato che il trattamento economico ricevuto dalla figlia fosse, non solo proporzionato e sufficiente, ma anche idoneo a garantirne l’autosufficienza economica, dunque correttamente la Corte di Appello si è limitata a ridurre l’importo dell’assegno di mantenimento in suo favore, accogliendo solo parzialmente il reclamo del padre.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che il mantenimento del figlio resta a carico dei genitori fino a che non si sia esaurito il suo percorso di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro e, nel caso di specie, ciò non era ancora avvenuto.
Inammissibile di conseguenza il ricorso proposto dal genitore.

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