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Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, Tizio proponeva opposizione eccependo in via preliminare la tardività della notifica del decreto e nel merito la colpa in contrahendo dell'opposta per l'esistenza di trattative finalizzate alla rinegoziazione del debito. Costituendosi in giudizio, parte opposta contestava le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione, eccependo preliminarmente la tardività dell'iscrizione a ruolo della citazione in opposizione. In particolare, eccepiva che la notifica della citazione era stata effettuata in una determinata data, mentre la causa iscritta a ruolo al dodicesimo giorno dalla notifica. Inoltre, parte opponente si era costituita tardivamente. |
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Il Legislatore con l' |
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Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall' |
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Secondo il giudicante, l'opposizione era del tutto improcedibile. Difatti, a seguito dell'istruttoria di causa, era emerso il rispetto dei termini di legge di cui all' |
Svolgimento del processo
Avverso il decreto ingiuntivo n.983/2023 emesso dal Tribunale di Bari in data ... e pubblicato il ..., proponeva opposizione ... eccependo in via preliminare la tardività della notifica del decreto e nel merito la colpa in contrahendo dell'opposta per l'esistenza di trattative finalizzate alla rinegoziazione del debito.
Si costituiva in giudizio la ... opposta che contestava le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione, eccependo preliminarmente la tardività dell'iscrizione a ruolo della citazione in opposizione. In particolare, si eccepiva che la notifica della citazione era stata effettuata in data ... mentre la causa iscritta a ruolo in data..., ovvero al dodicesimo giorno dalla notifica.
Alla prima udienza compariva la sola parte opposta che si riportava alla comparsa di costituzione e risposta ed il giudice rinviava la causa all'udienza del 05.01.2024 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 05.01.2024 compariva la parte opposta che precisava le conclusioni e si riportava ai propri scritti difensivi.
Motivi della decisione
è improcedibile. ... ha eccepito in via preliminare l'inefficacia e nullità del decreto ingiuntivo opposto per la tardiva notifica dello stesso. Sosteneva la parte opponente che il decreto era stato emesso in data
... e notificato in data ..., oltre il termine si sessanta giorni previsto per legge. ... è infondata.
Il decreto ingiuntivo pur emesso il ... è stato pubblicato il successivo 13.03.2023 e notificato dalla ... di ... e ... in data .... I termini di cui all'art. 644 c.p.c. decorrono pacificamente non dalla data di emissione del decreto ma dalla sua pubblicazione. Infatti, la giurisprudenza afferma il principio secondo cui il termine entro cui il decreto ingiuntivo deve essere notificato all'intimato sotto la comminatoria di inefficacia a norma dell'art. 644 c.p.c. decorre non dalla data apposta nel contesto del provvedimento, quale data della relativa pronuncia, ma da quella in cui il provvedimento stesso risulta depositato in cancelleria (Cass. Civ. n. 22959/2007). ... opposta ha eccepito preliminarmente la tardiva costituzione dell'opponente. ... è fondata. Risulta dagli atti di causa che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato alla ... opposta in data ... mentre la causa è stata iscritta a ruolo in data ..., oltre il termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
La tardività dell'iscrizione a ruolo e della costituzione dell'opponente comporta, ex art. 647 c.p.c. l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1) Dichiara improcedibile l'opposizione proposta da ... con atto di citazione notificato il ..., e per l'effetto dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 983/2023, emesso da questo Tribunale il ..., pubblicato il ...; 2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell'opposta, che si liquidano complessivamente, in euro 3.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.