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9 gennaio 2024
Il caso processuale: decorrenza dei termini per la notifica del decreto ingiuntivo
Il rispetto dei termini di legge di cui all'art. 644 c.p.c. decorre dalla data di emissione del decreto o dalla sua pubblicazione?
La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a decreto ingiuntivo

ilcaso

Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, Tizio proponeva opposizione eccependo in via preliminare la tardività della notifica del decreto e nel merito la colpa in contrahendo dell'opposta per l'esistenza di trattative finalizzate alla rinegoziazione del debito. Costituendosi in giudizio, parte opposta contestava le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione, eccependo preliminarmente la tardività dell'iscrizione a ruolo della citazione in opposizione. In particolare, eccepiva che la notifica della citazione era stata effettuata in una determinata data, mentre la causa iscritta a ruolo al dodicesimo giorno dalla notifica. Inoltre, parte opponente si era costituita tardivamente.

La normativa risolutiva

legislazione

Il Legislatore con l'art. 644 c.p.c. ha previsto che il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta. Per questo motivo il termine di notifica del decreto ingiuntivo è perentorio, e se non viene rispettato perde di efficacia. Se succede, il creditore può effettuare una nuova richiesta, se il suo diritto non è caduto in prescrizione. In sintesi, il debitore può presentare opposizione alludendo proprio a questa circostanza: se la notifica del decreto ingiuntivo è nulla, il debitore ingiunto può eccepire tale vizio con l'opposizione al decreto ingiuntivo; se la nullità ha impedito al debitore di avere tempestiva conoscenza del decreto, si ammette l'opposizione tardiva.

La procedura

esempio

Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato; in tale giudizio, il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2021, n. 27062; Trib. Nola 4 aprile 2023). In tal contesto, la notificazione del decreto ingiuntivo opposto oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento, vale adire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, senza toccare, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, derivandone che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorchè su iniziativa della parte convenuta, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizioni, ha il potere-dovere non soltanto di vigilare la consistenza dell'eccezione ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Giudice di Pace di Campobasso 18 febbraio 2022, n. 31). Resta inteso che non si può opporre il decreto ingiuntivo solo deducendone l'inefficacia ex art. 644 c.p.c., perché il giudizio di opposizione rimane comunque di merito sulla pretesa creditoria, obbligando l'opponente a dedurre specifici motivi di censura sull'esistenza del credito azionato in monitorio (Trib. Cosenza 1° giugno 2023, n. 975).

La soluzione del giudice

ildiritto

Secondo il giudicante, l'opposizione era del tutto improcedibile. Difatti, a seguito dell'istruttoria di causa, era emerso il rispetto dei termini di legge di cui all'art. 644 c.p.c., cioè (nel caso di specie) erano decorsi pacificamente non dalla data di emissione del decreto ma dalla sua pubblicazione. Infatti, la giurisprudenza afferma il principio secondo cui il termine entro cui il decreto ingiuntivo deve essere notificato all'intimato sotto la comminatoria di inefficacia a norma dell'art. 644 c.p.c. decorre non dalla data apposta nel contesto del provvedimento, quale data della relativa pronuncia, ma da quella in cui il provvedimento stesso risulta depositato in cancelleria (Cass. civ., sez. I, 31 ottobre 2007, n. 22959). Invece, è stata ritenuta fondata la difesa di parte opposta in relazione alla tardiva costituzione dell'opponente. Difatti, dagli atti di causa risultava la causa era stata iscritta a ruolo oltre il termine previsto dall'art. 165 c.p.c. Di conseguenza, la tardività dell'iscrizione a ruolo e della costituzione dell'opponente comportava, ex art. 647 c.p.c., l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In conclusione, l'opposizione è stata rigettata e, per l'effetto, il provvedimento è stato confermato