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9 gennaio 2024
Il diritto alla continuità affettiva può essere invocato solo in relazione ai minori in affidamento extrafamiliare, non preadottivo

Ma allora l’interruzione ingiustificata da parte del genitore adottivo dei rapporti di fatto significativi instaurati dal minore con soggetti non legati da consanguineità non può ricevere tutela?

La Redazione

Protagonista della vicenda in esame è un minore che si trovava in affidamento presso una coppia che poi lo aveva adottato. Tuttavia, il padre adottivo si era poi ammalato, una malattia terminale che lo aveva condotto alla morte, e in tale lasso di tempo l'odierno ricorrente aveva ospitato il minore, preoccupandosi di sostenere alcune spese relative ai suoi interessi e di intrattenere le necessarie relazioni con i servizi sociali. Lo stesso era accaduto durante il lockdown, periodo nel quale il minore era rimasto per circa tre mesi presso la sua abitazione.
In seguito, la madre adottiva aveva impedito ai due di proseguire i rapporti, al che il ricorrente aveva invocato dinanzi al Tribunale per i minorenni l'applicazione in via analogica dell'art. 4, comma 5-ter, L. n. 184/1983, come introdotto dalla L. n. 173/2015, vertente sulla c.d. continuità affettiva dei minori in affido familiare, ma il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda poiché proveniente da soggetto privo di legittimazione ad agire.
Lo stesso proponeva reclamo, ma senza successo, per cui la vicenda viene sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità, ponendo l'accento sul fatto che la continuità affettiva sia un diritto del minore.

Con l'ordinanza n. 35537 del 19 dicembre 2023, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, rilevando come il comma 5-ter dell'art. 4 Legge cit. invocato dal ricorrente si riferisca esclusivamente all'affidamento extrafamiliare e non all'affidamento preadottivo, perché la ratio della disposizione è l'esigenza di tutelare i minori che, per via del lungo protrarsi dell'affido extrafamiliare riconducibile al permanere di una situazione di inidoneità dei genitori biologici, abbiano ormai instaurato una relazione affettiva significativa con i soggetti che nel frattempo si sono presi cura di loro per un periodo di tempo rilevante.
Come osservano gli Ermellini, si tratta di una garanzia sostanziale che trova tutela in altrettante garanzie processuali:

precisazione

  • Per adottare decisioni relative alla tutela della continuità affettiva, il giudice deve tener conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali;
  • Deve procedersi all’ascolto del minore;
  • L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in tema di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno la possibilità di presentare memorie scritte nell’interesse del minore.

Ora, l'obbligo di convocazione si riferisce solo all'affidamento extrafamiliare, e non a quello preadottivo.
Il ricorrente, in sostanza, non considera che è la legge ad indicare in materia quali siano gli adulti cui è affidata la rappresentanza dei minori e la legittimazione ad agire nel loro interesse, proprio in quanto soggetti privi di capacità di agire, con la garanzia che in ogni caso è assicurato l'intervento pubblico (art. 336 c.c.).
Si esclude che gli affidatari abbiano un'azione specifica a tutela della continuità affettiva poiché il loro ruolo è ben più significativo, per questo essi devono essere sentiti nei procedimenti indicati e hanno la possibilità di interloquire attraverso le memorie, potendo anche sollecitare l'intervento del P.M. su specifiche tematiche.
In tal senso va letto l'intervento del ricorrente, il quale è sì privo di legittimazione a promuovere l'azione di tutela della continuità affettiva, ma può sempre sollecitare il P.M. ad intervenire.

Concludendo, la Cassazione rigetta il ricorso del ricorrente e afferma i seguenti principi di diritto:

ildiritto

  • «In tema di minori d'età che abbiano intrattenuto relazioni affettive con persone che non siano legate da vincoli biologici, il loro mantenimento è consentito ai sensi della L. n. 184 del 1983 comma 5-ter, art. 4 ed è un diritto dei minori in affidamento extrafamiliare, diritto che riceve tutela nei modi e nelle forme previsti dalla legge e segnatamente tramite l'ascolto del minore e tramite le garanzie processuali di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 5 comma 1»;
  • «gli affidatari non sono legittimati ad agire per chiedere il mantenimento della continuità affettiva, nè - a maggior ragione - sono legittimati ad agire coloro che, non investiti da un formale provvedimento di affidamento, alleghino la sussistenza di un mero rapporto de facto con il minore»;
  • «il mantenimento della continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento extrafamiliare è subordinato alla valutazione, in concreto, della sua rispondenza al miglior interesse del minore»;
  • «la interruzione ingiustificata, da parte di chi esercita sul minore responsabilità parentali, dei rapporti di fatto significativi instaurati dal minore con soggetti non legati da consanguineità, è riconducibile alla ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all'art. 333 c.c. in relazione alla quale, se accertata, il giudice, su istanza dei soggetti indicati nell'art. 336 c.c. può adottare i provvedimenti convenienti nell'interesse del minore»;
  • «i soggetti non compresi nell'elenco contenuto nell'art. 336 c.c. possono tuttavia sollecitare, a tutela dei diritti e degli interessi del minore, l'iniziativa del pubblico ministero».
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