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10 gennaio 2024
La revoca del rating di legalità disposta dall’AGCM per violazione degli obblighi informativi è sanzione in senso stretto
Si applicano i principi fissati dalla L. n. 689/1981 e, pertanto, è necessario che in capo alla società sanzionata sussista l'elemento soggettivo.
La Redazione
L'AGCM disponeva nei confronti di una s.p.a. la revoca del rating di legalità a seguito della mancata comunicazione, da parte della stessa, dell'adozione di misure penali cautelari personali nei confronti di due ex amministratori, così come previsto dall'art. 7, comma 1 del regolamento attuativo in materia di rating di legalità.
La società proponeva ricorso, ma il TAR lo rigettava.

La controversia giunge così davanti al Consiglio di Stato. In tale sede, la società lamenta:
  • la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito;
  • l'adozione di misure di self cleaning che impedirebbero la revoca del rating.
 
Con sentenza n. 12 del 2 gennaio 2024, il Consiglio di Stato dichiara infondati i due motivi di censura, fornendo alcune precisazioni sulle due questioni.
 
Per quanto riguarda la prima, la revoca del rating di legalità - ed il divieto di ripresentare la domanda di attribuzione del rating per un anno dalla cessazione del motivo ostativo in caso di inottemperanza agli obblighi informativi gravanti sull'impresa - costituiscono sanzioni in senso stretto, cui si applicano i principi fissati dalla L. n. 689/1981. Di conseguenza, è necessario che in capo alla società sanzionata sussista l'elemento soggettivo.
 
Per quanto riguarda la seconda, la revoca del rating di legalità - ed il divieto di ripresentare la domanda di attribuzione del rating per un anno dalla cessazione del motivo ostativo - sono sanzioni conseguenti all'inottemperanza agli obblighi informativi gravanti sull'impresa. È perciò irrilevante il fatto che la società abbia successivamente adottato misure di self cleaning, atteso che non si tratta di una revoca disposta ai sensi dell'art. 6 del regolamento cit., e cioè per perdita dei requisiti.