
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda svolta da (omissis) nei confronti dell'Inps e avente ad oggetto il trattamento Naspi (Nuova assicura zione sociale per l'impiego).
Riteneva la Corte che non potesse applicarsi la decadenza di cui all'art.11 d.lgs. n.22/15 invocata dall'Inps, in quanto essa è riferita all'inizio di una nuova attività d'impresa o lavoro autonomo durante il periodo di godimento della Naspi, laddove - era già titolare di partita iva prima della presentazione della domanda amministrativa di prestazione, non potendosi applicare estensivamente una norma eccezionale come quella che introduce una decadenza. Inoltre, aveva comunque comunicato i presumibili redditi derivanti dall'attività di lavoro autonomo, seppur in ritardo rispetto al termine di un mese invocato dall'Inps e fatto decorrere dalla domanda amministrativa di prestazione.
Avverso la sentenza, ricorre l'Inps per un motivo.
(omissis) resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All'adunanza camera le il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione degli artt.1O, co.1 e 11, lett. e) d.lgs. n.22/15 in relazione all'art.12 disp. prel. al e.e., sostenendo che l'interpretazione proposta è estensiva e non analogica del combinato disposto degli artt.1O e 11, avvalorata anche all'art.9, che ha riguardo al caso di un rapporto di lavoro part-time preesistente alla richiesta di Naspi e con obbligo di comunicazione di tale rapporto di lavoro entro un mese dalla domanda amministrativa di Naspi. L'interpretazione estensiva, e non analogica, conclude l'Istituto, è ammessa anche per le norme eccezionali.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa, avanzata dal controricorrente. L'esposizione dell'origina ria domanda, della sua sorte sia in primo che in secondo grado, è presente nel ricorso, seppur con richiamo a quanto sul punto contenuto nella sentenza impugnata, come ammesso da questa Corte (Cass.9212/99). Si aggiunge che anche il corpo del motivo dà atto di quale fosse la domanda attorea, deBtlapubblicazione09/0112024 elementi di fatto e di diritto che la contraddistinguono e delle ragioni di suo accoglimento in appello.
Nel merito il ricorso è fondato.
Dispone l'art.1O, co.1 d. lgs. n.22/15: "Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce fa NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alfe detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra fa data di inizio dell'attività e fa data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, fa fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Dispone poi l'art.11 d.lgs. n.22/15: "Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alfe azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alfa comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo".
Dal tenore testuale del citato art.1O risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessaria mente una "nuova attività" successiva all'inizio del periodo di percezione della Naspi. La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si "intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individua le" durante il periodo di godimento della Naspi, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa.
Non vi è dunque alcuna applicazione analogica di una norma eccezionale, contro il divieto dell'art.14 delle Disposizioni sulla legge in genera le, nell'intendere, come fa il motivo di ricorso, che l'obbligo di comunicazione riguardi anche l'attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di Naspi. Si tratta piuttosto di una esegesi dell'art.10, co.1 che rimane all'interno del perimetro testuale normativo, anziché esorbitare da esso e riferirsi a fattispecie diverse ma connotate da "eadem ratio".
Del resto, che l'art.1O, co.1 riguardi pure l'attività di lavoro autonomo iniziata prima della domanda di Naspi e che in taI caso il termine di un mese decorra dalla data di presentazione della domanda di Naspi, è conclusione avvalorata da un'interpretazione sistematica dell'art.10, co.1 alla luce del precedente art.9, co.3 d.lgs. n.22/15. Esso ha riguardo al caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di Naspi, e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time, entro il termine di 30 giorni decorrente in questo caso dalla domanda di prestazione.
Né può essere condiviso l'ulteriore argomento espresso nella pronuncia impugnata, ovvero che la comunica zione era stata data, seppure in ritardo rispetto al termine di legge, anziché essere stata omessa.
L'art.11 lett. c) correla la decadenza alla mancata comunicazione di cui all'art.10, co.1, primo periodo, e tale norma parla espressamente di comunicazione da inviare entro un mese. Dunque, dal combinato disposto degli artt.10, co.1, primo periodo e 11 lett. c), risulta chiaro che la decadenza scatta ogni qual volta la comunicazione non sia data entro il termine di un mese, nel caso di specie pacificamente non rispettato.
Conclusivamente il ricorso è da accogliere e, non essendo necessari ulteriori accerta menti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria.
Le spese dell'intero processo sono compensate data la novità della questione su cui mancano precedenti di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'origina ria domanda.
Compensa le spese dell'intero processo.