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10 gennaio 2024
I precedenti penali a carico del padre possono influire sulla dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio?

Gli Ermellini colgono l’occasione per chiarire come il giudice del merito debba condurre la valutazione sullo stato di abbandono del minore ai fini della dichiarazione di adottabilità, ponendo l’accento sul fatto che essa deve basarsi su indagini e approfondimenti riferiti alla situazione presente, e non passata.

La Redazione

Il ricorso in Cassazione ha origine dalla pronuncia del Tribunale per i minorenni che aveva dichiarato la madre dei minori decaduta dalla responsabilità genitoriale su di essi e collocato i medesimi provvisoriamente presso una o più famiglie, con nomina di un tutore.
La vicenda è piuttosto complessa ed era iniziata molti anni prima, arrivando al punto in cui il Tribunale aveva ordinato ai Servizi sociali di attuare interventi di sostegno in favore dei genitori e di vigilanza sui medesimi, effettuando un’indagine sociale sui nuclei familiari della madre e del padre dalle quali era emerso, tra le altre cose, la presenza di numerosi precedenti penali a carico del padre, il quale veniva ricordato con paura dai minori che ne descrivevano le condotte violente. In concomitanza, gli operatori della comunità ove erano stati collocati a quel tempo i minori insieme alla madre avevano registrato la crescente incapacità di quest’ultima ad occuparsi dei figli per una grande fragilità di fondo che la caratterizzava.
Da qui la dichiarazione del Tribunale di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sui figli e la prosecuzione del ricovero di madre e figli per altri 18 mesi con l’affidamento dei piccoli ai Servizi sociali, affermando che non vi erano allo stato altre forme possibili di adozione tali da consentire il mantenimento dei legami con la famiglia di origine dei minori.
Si arriva dunque alla pronuncia in questione, la quale viene impugnata dal padre che contesta i motivi alla base del provvedimento.

Con l’ordinanza n. 7 del 2 gennaio 2024, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, osservando come i Giudici abbiano il compito di esprimere, in sede di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, una prognosi circa l’effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali attraverso un apposito percorso di crescita e sviluppo, come tramite l’elaborazione di un progetto, anche futuro, di un’assunzione diretta della responsabilità genitoriale caratterizzata da cura, accudimento e coabitazione con il minore, avvalendosi dell’aiuto di parenti, terzi e anche dei servizi territoriali.
In tema di adozione del minore, infatti, il giudice, valutando lo stato di abbandono quale presupposto ai fini della dichiarazione di adottabilità, deve fondare il suo convincimento su un riscontro attuale e concreto che si basa su indagini e approfondimenti riferiti alla situazione presente, e non passata, considerando la volontà positiva di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori.
Alla luce di tali principi, gli Ermellini rilevano che è proprio ciò che è stato fatto nel caso di specie dal Giudice del merito, il quale ha argomentato in modo esaustivo lo stato di abbandono dei minori e l’insussistenza di ogni possibilità di recupero della capacità genitoriale del padre, vista la sua inidoneità e assoluta mancanza di volontà in tal senso, anche alla luce dei precedenti penali significativi a suo carico.
Segue allora la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

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