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12 gennaio 2024
Riforma Cartabia: sì allo sconto di pena di un quinto per la mancata opposizione al decreto penale di condanna
Lo sconto di pena di un quinto per la mancata opposizione al decreto penale di condanna si applica anche se il provvedimento del giudice è stato adottato prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni e notificato dopo il 30 dicembre 2022.
La Redazione
Il Giudice di primo grado di Milano, in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione, proposta da Tizio, dell'art. 460, c. 1, lett. h-ter, c.p.p., introdotto dall'art. 28, c. 1, lett. b), n. 1 e 2, punto a), D.Lgs. 150/2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, prima della notifica del decreto penale di condanna notificato il 24 gennaio 2023.
La richiesta difensiva dell'imputato era volta ad ottenere un nuovo decreto penale di condanna che considerasse le disposizioni previste dall'art. 460 c.p.p., introdotte dalla riforma Cartabia.
In particolare, il ricorrente era stato destinatario di un decreto penale di condanna di 400 euro di multa avere imbrattato un bene immobile del comune di Milano con vernice colorata
Tale provvedimento era stato emesso il 24 maggio 2022 e notificato all'imputato il 24 gennaio 2023.
L'istanza originaria che aveva dato esito al provvedimento impugnato era stata depositata il 1° marzo 2023 quando era già scaduto il termine per l'opposizione
Il GIP rigettava così la richiesta, in quanto la disposizione che, attualmente, prevede la riduzione della pena di un quinto in caso di mancata proposizione dell'opposizione non era in vigore al momento dell'emissione del decreto e la stessa, ritenuta dal GIP avente natura processuale, non poteva essere applicata retroattivamente, non essendo peraltro consentito reiterare l'emissione di nuovo decreto penale di condanna.
Avverso tale decisione l'imputato ricorre per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 460, c. h-ter, c.p.p., introdotta dal D.Lgs. n. 1650/2022, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ritenendola applicabile al decreto penale, già emesso in data 24 maggio 2022 e notificato al ricorrente il 24 gennaio 2023, sulla base della considerazione che si tratta di norma di natura sostanziale oltre che processuale. 
«La norma, infatti, prevede una serie di avvisi prima non previsti, compreso quello della possibilità di fruire di una riduzione del quinto della pena pecuniaria in caso di mancata opposizione, ed è entrata in vigore prima che il decreto penale fosse notificato al ricorrente, quindi prima che lo stesso producesse i suoi effetti». 
 
Giunti in sede di legittimità, la Suprema Corte, con sentenza n. 1296 dell'11 gennaio 2024, accoglie il motivo di ricorso e dispone l'annullamento senza rinvio.
In merito al rito abbreviato, la Corte ha precisato che «in tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito». 
Pertanto, l'imputato aveva diritto di poter accedere al rito più favorevole nella possibilità di avere uno sconto di pena, in particolare di un quinto della pena pecuniaria con pagamento entro 15 giorni dalla notificazione, per la mancata opposizione, essendo nel frattempo entrata in vigore la norma che glielo avrebbe consentito.
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