
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione, proposta nell'interesse di X dell'art. 460, comma 1, lett. h-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 1 e 2, punto a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30.12.2022, prima della notifica del decreto penale di condanna notificato il 24.01.2023.
La richiesta difensiva del X era volta a ottenere un nuovo decreto penale di condanna che avesse tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 460 cod. proc. pen., introdotte dalla cd. "legge Cartabia" sopra riportate o, comunque, la possibilità di godere dei benefici ivi indicati. Il ricorrente, infatti, era stato destinatario di un decreto penale di condanna ad euro 400 di multa per il reato art. 639, comma secondo, cod. pen. per avere imbrattato un bene immobile del comune di Milano con vernice colorata. Tale provvedimento era stato emesso il 24.05.2022 e notificato all'imputato il 24.01.2023. L'istanza originaria che ha dato esito al provvedimento qui impugnato era stata depositata il 1.3.2023 quando era già scaduto il termine per l'opposizione. Il Gip ha così rigettato la richiesta poiché la disposizione che, attualmente, prevede la riduzione della pena di un quinto in caso di mancata proposizione dell'opposizione non era in vigore al momento dell'emissione del decreto e la stessa, ritenuta dal Gip avente natura processuale, non poteva essere applicata retroattivamente, non essendo peraltro consentito reiterare l'emissione di nuovo decreto penale di condanna.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l'interessato, con rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo.
Con tale motivo, egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 460, comma h-ter, cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. n. 1650 del 2022, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ritenendola applicabile al decreto penale, già emesso in data 24 maggio 2022 e notificato al X il 24 gennaio 2023, sulla base della considerazione che si tratta di norma di natura sostanziale oltre che processuale. La norma, infatti, prevede una serie di avvisi prima non previsti, compreso quello della possibilità di fruire di una riduzione del quinto della pena pecuniaria in caso di mancata opposizione, ed è entrata in vigore prima che il decreto penale fosse notificato al ricorrente, quindi prima che lo stesso producesse i suoi effetti. La norma avrebbe anche effetti sostanziali e, come tale, soggiace al regime di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen. come da vicenda analoga risolta con Sez. 3, n. 30691 del 23/5/2019, con la quale sono stati espressi principi analoghi in riferimento all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Sono stati anche depositati motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 585, comma 5, cod. proc. pen.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Motivi della decisione
1. Il motivo di ricorso risulta essere fondato, quindi, meritevole di accoglimento.
2. Questa Corte, già chiamata a decidere sulla applicabilità dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53 della legge n. 103 del 23 giugno 2017 sui procedimenti allora pendenti, ha affermato che «in tema di procedimento per decreto, l'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53 della legge n. 103 del 23 giugno 2017 - che ha disciplinato il criterio di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie, fissandolo in una forbice compresa tra un minimo di euro 75 ed un massimo di euro 225 in deroga alla previsione generale di cui all'art. 135 cod. pen. - si applica, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., anche ai decreti penali di condanna emessi prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, ma notificati successivamente, in quanto si tratta di norma di carattere processuale, che ha prodotto effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole, seppur derivante dalla scelta del rito. (In motivazione, la Corte ha indicato nell'incidente di esecuzione il rimedio a cui ricorrere nella specie per ottenere l'applicazione della nuova norma).» (Sez. 3, n. 30691 del 23/05/2019, Rv. 276678; Sez. 7, n. 29522 del 11/06/2021; Sez. 1, n. 17061 del 21/10/2020, dep. 2021).
Con riferimento al rito abbreviato, inoltre, è stato affermato il seguente principio: «in tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito.» (Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Lazzara, Rv. 275218).
Anche le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265110, nel ricostruire il principio di legalità della pena e l'ambito del giudicato, hanno affermato che il diritto dell'imputato, desumibile dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., di essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, comporta per il giudice della cognizione il dovere di applicare la /ex mitior anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in quanto la finalità rieducativa della pena ed il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità. Secondo tale pronuncia, il principio costituzionale di legalità della pena riguarda non solo l'an dell'irrogazione della pena bensì anche il quomodo e, in particolare, il quantum di pena inflitta.
Alla luce dei principi appena richiamati, nel caso in esame, l'imputato aveva diritto di poter accedere al rito più favorevole nella possibilità di avere uno sconto di pena - di un quinto della pena pecuniaria con pagamento entro quindici giorni dalla notificazione - per la mancata opposizione, essendo nel frattempo entrata in vigore la novella legislativa che glielo avrebbe consentito. Analogamente ai casi già sopra richiamati, l'art. 460, comma h-ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 1650 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, infatti, ha inserito una disposizione che, per effetto di una scelta processuale dell'imputato, può incidere favorevolmente sul trattamento sanzionatorio a lui riservato.
4. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'annullamento senza rinvio del decreto penale di condanna n. 909 del 2022, emesso il 24 maggio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del ricorrente, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. con rideterminazione della pena di un quinto, ossia di 80 euro sui 400 già determinati dal giudice di merito, con pena finale di 320 euro di multa per il reato art. 639, comma secondo, cod. pen.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ridetermina la pena di cui al decreto penale di condanna n. 909/22, emesso il 24 maggio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti di X - in euro 320,00 di multa. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.