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12 gennaio 2024
La tutela per le vittime del dovere non è automatica e non dipende dalla mera insalubrità delle condizioni di lavoro

Non basta, infatti, la semplice dipendenza da causa di servizio poiché occorre un collegamento a particolari condizioni ambientali o operative che implicano l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a rischi o fatiche maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di lavoro.

La Redazione

La Corte d'Appello di Messina riformava la sentenza di primo grado, respingendo la domanda degli eredi volta a riconoscere al loro dante causa i benefici per gli equiparati alle vittime del dovere,per aver lavorato a bordo di una nave militare contenente amianto, essendone poi derivata la patologia sofferta.
A fondamento del rigetto, il fatto che per beneficiare della tutela richiesta dagli eredi fosse necessaria la presenza di eventi straordinaririspetto al rischio tipico e situazioni ambientali ed operative di lavoro particolari, che nel caso di specie non erano sussistenti.
Gli eredi impugnano la decisione mediante ricorso per cassazione.

Con l'ordinanza n. 599 dell'8 gennaio 2024, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, chiarendo la differenza tra i presupposti per fruire dei benefici per le vittime del dovere e le situazioni fattuali rilevanti quali mere cause di servizio.
In tal senso, la Cassazione evidenzia il netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali o operative connesse a circostanze straordinarie generanti un rischio maggiore a quello proprio dei compiti di istituto.
Sulla base di tale direttiva, in relazione al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, i Giudici affermano che perché possa ritenersi che quest'ultima abbia contratto la prima non basta la semplice dipendenza da causa di servizio, in quanto occorre che questa sia legata a particolari condizioni ambientali o operative che implichino l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a rischi o fatiche maggiori, in rapporto alle condizioni ordinarie di svolgimento dei compiti di istituto. Dunque è necessario identificare caso per caso un elemento che comporti la sussistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel compito particolare.
In sostanza, 

ildiritto

«L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro».

Deve considerarsi “particolare” infatti solo la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgono lo stesso servizio.
Per queste ragioni, gli Ermellini rigettano il ricorso.

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