Non basta, infatti, la semplice dipendenza da causa di servizio poiché occorre un collegamento a particolari condizioni ambientali o operative che implicano l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a rischi o fatiche maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di lavoro.
La Corte d'Appello di Messina riformava la sentenza di primo grado, respingendo la domanda degli eredi volta a riconoscere al loro dante causa i benefici per gli equiparati alle vittime del dovere,per aver lavorato a bordo di una nave militare contenente amianto, essendone poi derivata la patologia sofferta.
A fondamento del rigetto, il fatto che per beneficiare della tutela richiesta dagli eredi fosse necessaria la presenza di eventi straordinaririspetto al rischio tipico e situazioni ambientali ed operative di lavoro particolari, che nel caso di specie non erano sussistenti.
Gli eredi impugnano la decisione mediante ricorso per cassazione.
Con l'ordinanza n. 599 dell'8 gennaio 2024, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, chiarendo la differenza tra i presupposti per fruire dei benefici per le vittime del dovere e le situazioni fattuali rilevanti quali mere cause di servizio.
In tal senso, la Cassazione evidenzia il netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali o operative connesse a circostanze straordinarie generanti un rischio maggiore a quello proprio dei compiti di istituto.
Sulla base di tale direttiva, in relazione al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, i Giudici affermano che perché possa ritenersi che quest'ultima abbia contratto la prima non basta la semplice dipendenza da causa di servizio, in quanto occorre che questa sia legata a particolari condizioni ambientali o operative che implichino l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a rischi o fatiche maggiori, in rapporto alle condizioni ordinarie di svolgimento dei compiti di istituto. Dunque è necessario identificare caso per caso un elemento che comporti la sussistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel compito particolare.
In sostanza,
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«L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro». |
Deve considerarsi “particolare” infatti solo la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgono lo stesso servizio.
Per queste ragioni, gli Ermellini rigettano il ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 5.6.2019 la Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza del medesimo tribunale del 2017, ha rigettato la domanda degli eredi del signor D.S. volta a riconoscere al loro dante causa i benefici per gli equiparati alle vittime del dovere, avendo lavorato a bordo di navi militari contenenti amianto, da cui era derivata la patologia sofferta dal loro dante causa.
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che per beneficiare della tutela richiesta occorresse necessariamente la ricorrenza di eventi straordinari rispetto al rischio tipico e particolari condizioni ambientali ed operative di lavoro, nella specie non sussistenti.
Avverso tale sentenza ricorrono per un motivo, illustrato da memoria, gli eredi del D. S.; è rimasto intimato il Ministero della difesa.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
Motivi della decisione
Il motivo deduce violazione dell’articolo 1 comma 564 legge n. 266 del 2005 e del d.p.r. n. 243 del 2006, per avere la Corte territoriale trascurato che lo svolgimento di funzioni istituzionali possono rilevare se vi siano elementi di rischio ulteriori rispetto alle stesse funzioni.
Il motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha invero già chiarito (Cass. 29819 del 2022) la differenza tra i presupposti per fruire dei benefici per le vittime del dovere e le situazioni fattuali rilevanti, per converso, quali mere cause di servizio.
In particolare, si è precisato che deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. Può invero considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario.
Nulla per spese, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.